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Sentenza

Sentenza del 09/01/2015 n. 88 - Comm. Trib. Prov. Milano

RISCOSSIONE - Debito tributario - Comunicazione esito liquidazione - Apertura concordato preventivo - Iscrizione a ruolo debito tributario - Pericolo riscossione - Sussiste - Legittimità iscrizione - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la legittimità dell'iscrizione a ruolo a titolo straordinario dell'intero debito tributario, dopo che l'Amministrazione aveva comunicato alla società, il 9 giugno 2011, il 27 febbraio 2012 e il 17 maggio 2012, l'esito dell'attività di liquidazione. La società è stata ammessa al concordato preventivo il 25 maggio 2012 e ha contestato la riscossione anticipata, sostenendo implicitamente che mancassero i presupposti per iscrivere immediatamente a ruolo tutte le somme.

La decisione

La sentenza ha ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo straordinaria dell'intero credito. L'ammissione al concordato preventivo costituisce infatti una situazione idonea a concretizzare un pericolo per la riscossione, poiché incide sulla disponibilità e sulla distribuzione del patrimonio del debitore. L'iscrizione straordinaria è stata considerata anche l'unico strumento per consentire all'Amministrazione di far valere provvisoriamente il proprio credito nell'ambito della procedura concorsuale e di inserirlo nell'elenco dei crediti. Il ricorso della società è stato quindi respinto, con prevalenza della posizione dell'Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'iscrizione a ruolo a titolo straordinario

    L'iscrizione straordinaria dell'intero credito è ammessa quando sussiste un fondato pericolo per la riscossione. L'ammissione del contribuente al concordato preventivo può integrare tale presupposto.

  • Disciplina del concordato preventivo

    L'apertura della procedura concorsuale rende necessario che il credito tributario sia formalmente individuato e fatto valere nella procedura; l'iscrizione a ruolo può costituire lo strumento per l'inserimento provvisorio del credito nell'elenco dei creditori.

Massime di principio

  • L'ammissione a una procedura concorsuale, come il concordato preventivo, può costituire di per sé un concreto pericolo per la riscossione e giustificare l'iscrizione straordinaria del credito tributario.
  • In presenza di un rischio attuale per la riscossione, l'Amministrazione può iscrivere a ruolo l'intero credito, anche prima della scadenza dei normali termini di riscossione frazionata.
  • L'iscrizione straordinaria non ha soltanto una funzione esecutiva, ma può servire anche a formalizzare tempestivamente il credito fiscale ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale.
  • La legittimità dell'iscrizione straordinaria dipende dall'esistenza di elementi concreti che rendano non sufficienti le modalità ordinarie di riscossione; l'apertura del concordato rappresenta, in linea generale, un indice rilevante di tale pericolo.
  • La contestazione del contribuente deve dimostrare l'assenza di un pericolo concreto per la riscossione oppure l'illegittimità specifica del credito o dell'atto, non essendo normalmente sufficiente il solo fatto che il credito sia sottoposto alla procedura concorsuale.

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