Sentenza del 21/12/2017 n. 5552 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Misure di prevenzione - Confisca definitiva di beni - Estinzione obbligazione tributaria - Confusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa confisca definitiva trasferisce il patrimonio allo Stato. Di conseguenza, lo Stato viene a coincidere con il soggetto titolare del credito tributario e con il proprietario del patrimonio debitore, determinando l'estinzione dei debiti erariali per confusione tra soggetto attivo e soggetto passivo dell'obbligazione tributaria.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda gli effetti della confisca definitiva disposta nell'ambito di una misura di prevenzione sul patrimonio del soggetto ritenuto socialmente pericoloso, in particolare con riferimento ai debiti tributari maturati anteriormente o in relazione a tale patrimonio. La confisca di prevenzione non richiede che i beni siano collegati a specifici reati tributari, essendo sufficiente la riconducibilità del patrimonio al soggetto pericoloso secondo i presupposti propri della misura.
Norme richiamate
Disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali
La confisca di prevenzione può colpire il patrimonio del soggetto socialmente pericoloso senza necessità di dimostrare un nesso di pertinenzialità tra i beni e una specifica categoria di reati, inclusi i reati tributari.
Principio civilistico della confusione
L'obbligazione si estingue quando le qualità di creditore e debitore si riuniscono nella stessa persona. Dopo la confisca definitiva, lo Stato diventa proprietario dei beni e, al contempo, titolare del credito tributario riferibile a quel patrimonio.
Massime di principio
- La confisca di prevenzione ha natura patrimoniale autonoma e non presuppone necessariamente che i beni confiscati siano provento o strumento di uno specifico reato tributario.
- Quando la confisca diventa definitiva e lo Stato acquista la proprietà del patrimonio, i debiti erariali inerenti a quel patrimonio possono estinguersi per confusione.
- L'estinzione riguarda l'obbligazione tributaria nei limiti in cui vi sia effettiva coincidenza tra il patrimonio confiscato divenuto statale e il rapporto fiscale; non implica automaticamente l'estinzione di responsabilità personali o di debiti riferibili a soggetti diversi.
- Per valutare casi analoghi occorre distinguere tra confisca provvisoria e definitiva: l'effetto estintivo per confusione si collega al definitivo trasferimento della proprietà allo Stato.
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