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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/306

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/306 della Commissione, del 2 febbraio 2026, recante iscrizione dell’indicazione geografica Norrlandsströmming (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R0306

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione dispone l’iscrizione di «Norrlandsströmming» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche come DOP. Il provvedimento chiude la procedura avviata sotto il previgente regolamento (UE) n. 1151/2012, ma applicata secondo il nuovo quadro del regolamento (UE) 2024/1143. L’assenza di opposizioni ha consentito l’adozione del regolamento di esecuzione, che entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Iscrizione dell’indicazione geografica «Norrlandsströmming» come DOP nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’indicazione geografica «Norrlandsströmming», presentata dalla Svezia e relativa a un prodotto agricolo/alimentare riconosciuto come denominazione di origine protetta (DOP). Produce effetti nell’intero territorio dell’Unione europea, con iscrizione nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non contiene esclusioni settoriali ulteriori, ma opera nell’ambito del regime delle indicazioni geografiche disciplinato dal regolamento (UE) 2024/1143.

Iscrizione dell’indicazione geografica «Norrlandsströmming» (DOP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/306 della Commissione iscrive l’indicazione geografica «Norrlandsströmming» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche come denominazione di origine protetta. Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2024/1143, che ha riformato la disciplina delle indicazioni geografiche, subentrando al precedente regolamento (UE) n. 1151/2012 per la gestione delle procedure ancora pendenti.

Contesto procedurale

La domanda di registrazione è stata presentata dalla Svezia ed è stata ricevuta dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. Essa era già stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Successivamente, la domanda è stata trattata secondo il nuovo quadro normativo, in particolare l’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143.

Assenza di opposizioni

La Commissione dà atto che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, disposizione resa applicabile alla domanda in virtù dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Tale circostanza consente la registrazione dell’indicazione geografica senza ulteriori passaggi procedurali.

Effetti della registrazione

Con l’articolo 1, «Norrlandsströmming» viene iscritta nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. L’iscrizione produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile, secondo la formula tipica del regolamento di esecuzione.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Da tale momento la registrazione dell’indicazione geografica è pienamente efficace nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Iscrizione nel registro dell’Unione

L’articolo 1 iscrive l’indicazione geografica «Norrlandsströmming» come DOP nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche previsto dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Base procedurale e continuità con il precedente regime

La domanda di registrazione era stata presentata dalla Svezia e ricevuta dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; essa era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. La domanda è poi stata esaminata secondo il nuovo regime, in particolare l’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143.

Assenza di opposizioni

Non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di registrazione in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e efficacia diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È altresì precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheagricolturaregimi di qualità dei prodotti agroalimentari

Testo integrale

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