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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/280

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/280 della Commissione, del 2 febbraio 2026, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana

Normativa europea32026R0280

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna le zone soggette a restrizioni per la peste suina africana nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, sulla base dell'evoluzione epidemiologica recente, in particolare in Lettonia e in altri Stati membri. La Commissione richiama la necessità di misure rapide e proporzionate per limitare la diffusione della malattia e ridurre i rischi per la sanità animale e per i movimenti di animali e prodotti. L'allegato sostituito ridefinisce in modo analitico le zone di restrizione I, II e III in numerosi territori dell'Unione.

Modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 aggiornando la delimitazione delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in vari Stati membri.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri interessati dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, come sostituito dal presente atto, con impatto su suini detenuti e selvatici e sui relativi movimenti di animali e prodotti. Le misure riguardano in particolare Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia e Lituania, con delimitazioni territoriali puntuali per regioni, province, comuni, distretti o porzioni di territorio. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri; non contiene esclusioni generali, ma opera tramite le specifiche zone elencate in allegato.

Modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle zone restrizioni per la peste suina africana

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/280 della Commissione interviene sul sistema unionale di contenimento della peste suina africana, aggiornando la mappa delle zone soggette a restrizioni prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. L'intervento è giustificato dalla dinamica epidemiologica della malattia, che impone un adattamento rapido delle delimitazioni territoriali per limitare la diffusione del virus e contenere gli effetti sui movimenti di animali e prodotti.

Base giuridica e contesto normativo

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/429, in particolare l'articolo 71, paragrafo 3, quale base per l'adozione delle misure di controllo. Nei considerando si evidenzia che la peste suina africana colpisce suini detenuti e selvatici e può produrre conseguenze gravi sia sul patrimonio zootecnico sia sulla redditività degli allevamenti, incidendo sui movimenti intra-UE e sulle esportazioni verso paesi terzi.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è richiamato come atto quadro che istituisce misure speciali di controllo per la PSA, applicabili agli Stati membri o alle aree incluse negli allegati I e II. Il presente regolamento si colloca quindi come aggiornamento puntuale dell'allegato I, che contiene l'elenco delle zone soggette a restrizioni I, II e III.

Criteri di delimitazione delle zone

La Commissione precisa che le modifiche degli elenchi devono essere fondate su tre elementi principali:

  • la situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate;
  • la situazione epidemiologica generale nello Stato membro interessato;
  • il livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia.

Per la definizione geografica delle zone, vengono richiamati i principi scientificamente concordati contenuti negli orientamenti della Commissione sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione, nonché le norme internazionali, in particolare il codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH. La Commissione tiene altresì conto delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Motivo specifico dell'intervento e urgenza

Un elemento centrale dell'aggiornamento è il nuovo focolaio notificato dalla Lettonia in suini detenuti, rilevato nel gennaio 2026 nella contea di Dienvidkurzemes, in un'area già classificata come zona soggetta a restrizioni II. Il nuovo focolaio determina un innalzamento del rischio e giustifica la riclassificazione della zona come restrizione III, con ridefinizione dei confini delle zone II e III.

Nei considerando si sottolinea inoltre che, data la situazione epidemiologica assai dinamica nell'Unione, le modifiche devono produrre effetto quanto prima per affrontare in modo proattivo il rischio di ulteriore diffusione della malattia.

Contenuto normativo dell'articolo 1

L'articolo 1 dispone che l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sia sostituito integralmente dal testo allegato al regolamento 2026/280. Non si tratta quindi di una modifica parziale, ma di una riscrittura aggiornata dell'intero elenco delle zone soggette a restrizioni.

L'allegato si articola in tre parti:

  • Parte I: zone soggette a restrizioni I;
  • Parte II: zone soggette a restrizioni II;
  • Parte III: zone soggette a restrizioni III.

Le delimitazioni sono estremamente dettagliate e riguardano soprattutto territori in Germania, Polonia, Italia, Grecia e altri Stati membri. In alcuni casi le zone coincidono con interi distretti o intere province; in altri casi sono tracciate con riferimenti a strade, linee ferroviarie, fiumi, confini amministrativi o porzioni di frazioni e quartieri.

Zone soggette a restrizioni I

La Parte I elenca le aree classificate come restrizioni I in vari Stati membri, tra cui Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia e Lituania. In Italia, ad esempio, la restrizione I interessa numerosi comuni di Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e altre regioni. In Germania, le delimitazioni riguardano varie aree del Brandeburgo, Sassonia, Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Assia, Renania-Palatinato, Baden-Württemberg, Renania Settentrionale-Vestfalia e altri Länder.

Per l'operatore, la logica è quella di un perimetro di rischio iniziale, che può comprendere aree vicine a focolai o ad aree epidemiologicamente esposte, con le conseguenze operative previste dal regime del regolamento 2023/594.

Zone soggette a restrizioni II

La Parte II contiene aree classificate a rischio più elevato, tra cui regioni intere o porzioni di territori in Bulgaria, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Grecia e Croazia. In Italia, la restrizione II interessa vaste porzioni di Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, con un'estensione territoriale molto ampia e diffusa.

Questa classificazione rispecchia un livello di rischio superiore rispetto alla zona I e, in concreto, comporta l'applicazione delle misure più stringenti previste dal sistema unionale di contenimento della PSA per gli spostamenti e la gestione degli animali e dei prodotti interessati.

Zone soggette a restrizioni III

La Parte III riguarda in particolare Romania, Grecia, Croazia, Lettonia e Lituania. Per la Romania viene indicata una serie molto ampia di județe, inclusa la zona di Bucarest. In Grecia e Croazia sono elencate aree regionali e municipali specifiche, mentre per Lettonia e Lituania l'allegato delimita ulteriori porzioni territoriali soggette al livello più severo di restrizione.

La presenza di zone III riflette il livello di rischio più alto nel quadro del regime europeo sulla PSA, con impatto significativo sulla circolazione e sulle condizioni di movimentazione, secondo il sistema previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

Entrata in vigore

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Implicazioni pratiche per gli operatori

Per avvocati e commercialisti che assistono imprese del comparto suinicolo o operatori della filiera agroalimentare, il regolamento ha rilievo soprattutto per:

  • la verifica della localizzazione degli allevamenti, dei centri di raccolta e degli impianti rispetto alle zone dell'allegato I;
  • la valutazione delle conseguenze sulle movimentazioni di suini e prodotti di origine suina;
  • il coordinamento con le autorità veterinarie nazionali e regionali;
  • l'aggiornamento delle procedure di compliance e dei contratti di fornitura, trasporto e commercializzazione.

Il documento non introduce un regime sanzionatorio autonomo, ma aggiorna la geografia normativa entro cui operano le misure speciali di controllo della PSA già previste dal regolamento (UE) 2023/594.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

L'atto è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell'articolo 71, paragrafo 3. La finalità è aggiornare le misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, tenendo conto della situazione epidemiologica e del livello di rischio di diffusione.

Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/594

L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo riportato nell'allegato del presente regolamento. L'allegato contiene le nuove zone soggette a restrizioni I, II e III, con delimitazioni territoriali dettagliate per Stato membro e, all'interno di essi, per regioni, province, comuni, distretti e porzioni di territorio.

Motivi dell'aggiornamento delle zone

I considerando precisano che le modifiche devono basarsi sulla situazione epidemiologica nelle aree colpite, sulla situazione epidemiologica generale nello Stato membro interessato e sul rischio di ulteriore diffusione. Per la definizione geografica delle zone la Commissione richiama gli orientamenti UE sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della PSA, nonché il codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH e le giustificazioni fornite dalle autorità nazionali competenti.

Riallocazione delle zone in Lettonia

Tra le ragioni specifiche dell'intervento figura un nuovo focolaio in suini detenuti notificato dalla Lettonia, in particolare nella contea di Dienvidkurzemes. L'area interessata, già in zona soggetta a restrizioni II, viene riclassificata come zona soggetta a restrizioni III nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/594, con conseguente ridefinizione dei confini delle zone II e III per tener conto dell'evoluzione del rischio.

Allegato I: contenuto territoriale

L'allegato sostituito elenca in modo analitico le aree soggette a restrizioni I, II e III in Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Lituania e Romania. Le zone possono comprendere interi territori amministrativi o soltanto porzioni delimitate da infrastrutture viarie, ferroviarie, confini comunali o altri riferimenti geografici puntuali.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre specificato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalepeste suina africanacontrolli veterinarimercato internocircolazione degli animali

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