Cassazione Penale, Ordinanza n. 20507/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito è quindi rimasta ferma quanto all'affermazione di responsabilità, con sola rideterminazione della pena disposta in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la decisione di primo grado quanto all'affermazione di responsabilità, riducendo soltanto la pena. La contestazione riguardava i reati di guida con patente revocata e falsa attestazione sulla propria identità o qualità personale. Con il primo motivo è stato denunciato un vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove poste a fondamento della responsabilità. Con il secondo motivo sono state dedotte violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi strutturali del reato contestato. La Corte ha rilevato che entrambi i motivi erano formulati in modo generico e non accompagnati da specifiche ragioni di diritto né da dati fattuali idonei a sostenere le censure; ha inoltre evidenziato che, secondo la sentenza impugnata, era pacifico che l'imputato si fosse posto alla guida senza essere munito di patente, poiché la stessa era stata revocata in data anteriore ai fatti.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285 del 1992
Norma incriminatrice richiamata per la guida senza patente o con patente revocata; la Corte ne valorizza il dato fattuale della revoca anteriore ai fatti e la conseguente mancanza del titolo abilitativo alla guida.
art. 495 c.p.
Norma incriminatrice richiamata a fondamento della responsabilità confermata nei precedenti gradi di merito.
art. 606 c.p.p.
La Corte qualifica come inammissibili censure di legittimità formulate in modo generico, prive di specifiche ragioni di diritto e di dati di fatto.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, viene disposta la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che si limiti a contestare la valutazione delle prove o la motivazione senza individuare specifiche carenze argomentative e senza indicare precisi dati fattuali è inammissibile per genericità.
- È inammissibile anche la doglianza sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato quando si risolva in affermazioni apodittiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito se la sentenza impugnata ha già accertato in modo non illogico un dato fattuale decisivo, come la guida senza patente per revoca precedente ai fatti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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