Sentenza del 30/03/2018 n. 2102 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Ires- Costi - Canoni di locazione - Presenza di due aziende all'interno dello stesso locale - Ripartizione delle quote del canone di locazione - Principio del buon esercizio dell'attività imprenditoriale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità, ai fini IRES, dei canoni di locazione sostenuti da due aziende che operavano all'interno dello stesso immobile. L'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che il canone dovesse essere ripartito necessariamente in parti uguali tra le due locatarie e aveva contestato la ripartizione adottata, recuperando a tassazione maggiori ricavi e costi ritenuti indeducibili. La decisione ha invece riconosciuto che le imprese possono stabilire un criterio di riparto diverso da quello paritario, purché coerente con il buon esercizio dell'attività imprenditoriale, anche considerando la diversa redditività delle aziende.
La decisione
L'avviso di accertamento è stato ritenuto illegittimo nella parte in cui recuperava a tassazione i maggiori ricavi e disconosceva la deducibilità dei costi relativi ai canoni di locazione sulla base della sola mancata ripartizione paritaria. È stata quindi accolta la tesi secondo cui il maggior costo può essere sopportato dall'azienda con maggiore redditività, se il criterio adottato è razionale, documentato e giustificato dalle concrete modalità di utilizzo dell'immobile e dall'organizzazione dell'attività.
Norme richiamate
Normativa IRES sulla deducibilità dei costi d'impresa
I costi di locazione possono essere dedotti quando sono inerenti all'attività d'impresa e adeguatamente documentati. L'inerenza non richiede necessariamente una ripartizione matematica paritaria del costo tra imprese che condividono lo stesso immobile.
Principio di inerenza dei costi
La deducibilità deve essere valutata in rapporto alla concreta attività esercitata e all'utilità del costo per l'impresa, non sulla base di criteri automatici o astratti. Una diversa ripartizione del canone può essere legittima se giustificata da elementi economici e organizzativi verificabili.
Massime di principio
- Quando due imprese condividono un immobile, il canone di locazione non deve necessariamente essere ripartito in parti uguali: sono ammissibili criteri basati su superficie utilizzata, intensità d'uso, fatturato, redditività o altri parametri oggettivi.
- Il criterio di ripartizione deve essere predeterminato, ragionevole, coerente con l'effettivo utilizzo degli spazi e adeguatamente documentato nei contratti, negli accordi intersocietari e nella contabilità.
- L'Amministrazione finanziaria non può disconoscere automaticamente la deducibilità del costo soltanto perché la ripartizione non è paritaria; deve dimostrare l'antieconomicità, l'assenza di inerenza o l'irragionevolezza del criterio adottato.
- La maggiore quota di canone attribuita all'impresa più redditizia può essere legittima se riflette un concreto accordo imprenditoriale e non costituisce una costruzione artificiosa finalizzata esclusivamente a spostare costi o reddito.
- In caso di controllo fiscale, è opportuno conservare planimetrie, contratti, criteri di calcolo, documentazione sull'utilizzo degli spazi e ogni elemento che dimostri la razionalità economica della ripartizione.
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