Sentenza del 25/11/2015 n. 5085 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
FALLIMENTO - Riscossione mediante cartella di pagamento - Inammissibilità - Ruolo straordinario - Insinuazione al passivo - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cartella di pagamento è stata ritenuta nulla perché emessa nei confronti di un contribuente fallito e funzionale a una procedura esecutiva individuale, non consentita dalla legge fallimentare. L'insinuazione al passivo deve invece avvenire direttamente sulla base del ruolo straordinario, senza previa emissione della cartella.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la validità della cartella di pagamento emessa nei confronti di un contribuente già dichiarato fallito. La questione riguarda l'incompatibilità tra la riscossione mediante cartella, quale atto preliminare a un'esecuzione individuale, e il divieto per i creditori di procedere individualmente sui beni del fallito. Per far valere il credito tributario nella procedura concorsuale, l'amministrazione deve insinuarsi al passivo, potendo utilizzare direttamente il ruolo straordinario come titolo per l'ammissione.
Norme richiamate
Il divieto di azioni esecutive individuali sui beni del fallito impedisce l'utilizzo della cartella di pagamento come atto preliminare alla riscossione individuale; il credito deve essere fatto valere mediante insinuazione al passivo.
Disciplina della riscossione mediante ruolo
Il ruolo straordinario può costituire direttamente la base per l'insinuazione del credito tributario al passivo fallimentare, mentre la cartella non è necessaria e, se emessa con finalità esecutiva individuale, è nulla.
Massime di principio
- Quando il debitore è sottoposto a fallimento o ad altra procedura concorsuale, il creditore pubblico non può utilizzare strumenti destinati all'esecuzione individuale sui beni del debitore.
- Il credito tributario deve essere fatto valere nella procedura concorsuale mediante insinuazione al passivo, secondo le regole proprie della procedura.
- In presenza di un ruolo straordinario, l'amministrazione può procedere direttamente all'insinuazione al passivo senza emettere preventivamente una cartella di pagamento.
- La cartella emessa dopo la dichiarazione di fallimento può essere dichiarata nulla se rappresenta un passaggio preliminare a un'esecuzione individuale incompatibile con la legge fallimentare.
- La nullità della cartella non elimina il credito tributario, ma incide esclusivamente sullo strumento di riscossione utilizzato e impone il ricorso alla procedura concorsuale.
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