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Circolare

Circolare INAIL n. 11 del 02 febbraio 1989

Intesa amministrativa tra il governo della Repubblica Italiana ed il governo del Victoria (Australia) in materia di infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’applicazione dell’intesa amministrativa firmata il 22 ottobre 1986 tra Italia e Victoria, entrata in vigore il 1° ottobre 1988, per la tutela dei lavoratori migranti in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali. Vengono chiariti il campo di applicazione, le istituzioni competenti, le modalità di erogazione delle prestazioni economiche e protesiche, il trattamento delle malattie professionali, gli accertamenti medico-legali, i rimborsi delle spese e le regole di inoltro di domande, dichiarazioni e ricorsi.

Intesa amministrativa Italia-Victoria (Australia) su infortuni sul lavoro e malattie professionali

Intesa amministrativa Italia-Victoria (Australia) in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali

La circolare fornisce le istruzioni operative per l’applicazione dell’intesa amministrativa firmata a Roma il 22 ottobre 1986 tra il Governo italiano e il Governo del Victoria (Australia), entrata in vigore il 1° ottobre 1988. L’accordo riguarda la tutela dei lavoratori migranti in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali e disciplina competenze, prestazioni, accertamenti, rimborsi e modalità di trasmissione degli atti.

Ambito di applicazione

L’intesa ha un ambito limitato all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Essa si applica ai lavoratori assicurati dall’INAIL o dall’Accident Compensation Commission del Victoria che abbiano diritto a prestazioni per invalidità permanente derivante da infortunio o da malattia professionale e che si siano trasferiti nel territorio dell’altra parte dopo l’evento dannoso.

Sono comprese le seguenti prestazioni:

  • indennizzi;
  • protesi e presidi ausiliari;
  • trattamenti riabilitativi;
  • accertamenti medico-legali e relative certificazioni;
  • prestazioni economiche accessorie alle cure idrotermali.

L’intesa ha natura di accordo amministrativo e non si applica ai lavoratori temporaneamente distaccati nel Victoria. Per tali soggetti restano vigenti le norme speciali della legge n. 398 del 3 ottobre 1987, come già previsto per i distaccati negli altri Stati australiani.

Istituzioni competenti e cooperazione

In Italia la competenza è attribuita esclusivamente all’INAIL; nel Victoria opera l’Accident Compensation Commission (A.C.C.), ente pubblico di recente istituzione per la gestione dell’assicurazione. Le due istituzioni sono tenute a prestarsi reciproca collaborazione per agevolare l’attuazione dell’intesa.

Prestazioni economiche

Le prestazioni in denaro devono essere corrisposte direttamente ai lavoratori infortunati oppure ai familiari aventi diritto che risiedono sul territorio dell’altra parte. La circolare richiama l’articolo 3 dell’intesa per tale regola di pagamento diretto.

Prestazioni protesiche, riabilitative e accessorie

Le prestazioni protesiche, i trattamenti riabilitativi e le prestazioni economiche accessorie alle cure termali sono erogati per conto dell’istituzione competente agli aventi diritto residenti nel proprio territorio, secondo le disposizioni di legge vigenti.

La circolare precisa che:

  • i trattamenti riabilitativi saranno eventualmente effettuati soltanto a cura dell’A.C.C.;
  • per protesi e presidi ausiliari indicati nell’allegato A dell’intesa è necessaria, come regola generale, l’autorizzazione preventiva dell’istituzione competente;
  • ai fini dell’accesso alle prestazioni, il lavoratore può presentare non il consueto attestato, ma un qualunque documento rilasciato dall’istituzione competente che provi la titolarità della prestazione, ad esempio una rendita o una liquidazione in capitale.

In presenza di una domanda di prestazioni protesiche, la sede deve richiedere l’autorizzazione all’A.C.C. trasmettendo la relativa attestazione medica giustificativa. Se l’attesa dell’autorizzazione può mettere seriamente in pericolo la vita o la salute dell’interessato, la sede deve concedere immediatamente le prestazioni e darne immediata comunicazione all’A.C.C.

Malattie professionali

Per le malattie professionali causate da esposizioni al rischio in Italia e nel Victoria, si applica il principio secondo cui le prestazioni in denaro sono dovute in prima istanza dall’istituzione del luogo in cui si è verificata l’ultima esposizione al rischio; l’altro istituto interviene solo in via sussidiaria, ai sensi dell’articolo VIII.

La sede che riceve la domanda deve:

  • accertare preliminarmente la propria competenza;
  • se competente, definire il caso secondo il testo unico;
  • se la competenza primaria spetta all’A.C.C., trasmettere la domanda all’ente australiano con la documentazione anamnestica e medica eventualmente acquisita.

Se non risultano soddisfatte le condizioni previste dalla legislazione italiana per la concessione dell’indennizzo, la sede deve comunque trasmettere la domanda all’A.C.C., allegando tutta la documentazione acquisita e copia della decisione adottata. In tal caso deve informare l’interessato del rigetto, dei termini per proporre ricorso e della data di trasmissione della pratica all’A.C.C.

Accertamenti medico-legali

A richiesta dell’istituzione competente o del lavoratore infortunato, l’istituzione del luogo di residenza dell’assicurato effettua gli accertamenti medico-legali. Essa deve trasmettere rapporti contenenti ogni elemento utile a chiarire le condizioni anatomo-funzionali del lavoratore infortunato o tecnopatico, con particolare riferimento agli organi e apparati interessati dall’evento assicurato, ma senza indicare il grado di inabilità.

La sede incaricata dall’A.C.C., sia d’iniziativa sia su richiesta formulata all’INAIL dall’interessato, deve predisporre con la massima urgenza la relazione sanitaria secondo la procedura della circolare n. 33/1974, che aveva istituito i moduli 84/I per il protocollo dei casi trattati per conto di istituzioni estere e 85/I come copertina per tali casi.

Rimborsi

Sono oggetto di rimborso da parte dell’istituzione competente le spese sostenute per:

  • accertamenti medico-legali;
  • fornitura di protesi e presidi ausiliari;
  • viaggi e trasporto;
  • retribuzione perduta;
  • prestazioni economiche accessorie alle cure idrotermali.

Per la richiesta di rimborso la sede deve seguire la procedura prevista dalla circolare n. 28/1983, utilizzando il modello 87/I in duplice esemplare.

La contabilità deve essere gestita con operazione contestuale di impegno e pagamento al sottoconto 815.02 "prestazioni erogate per conto di istituti esteri - prestazioni paesi extra C.E.E.", gestione 1.1.0, codice partita 9660, competenza esercizio in corso. Il recupero delle somme è curato direttamente dalla Direzione generale con registrazione della sola fase di cassa al sottoconto 215.02 "rimborso prestazioni erogato per conto di istituti esteri - prestazioni paesi extra C.E.E.", codice partita 9660, gestione 1.1.0.

Domande, dichiarazioni, ricorsi e trasmissione degli atti

Le domande, dichiarazioni, ricorsi e gli altri documenti che assicurati o superstiti devono presentare entro un termine possono essere validamente depositati, entro lo stesso termine, presso l’istituzione del luogo di residenza. La data di presentazione a tale istituzione vale come data di inoltro all’istituzione competente, secondo l’articolo IX.

Pertanto, se alla sede italiana viene presentata una domanda, una dichiarazione o un ricorso di competenza dell’A.C.C., la sede deve:

  • apporre il timbro con la data di arrivo;
  • trasmettere senza indugio l’atto all’ente australiano;
  • informare l’interessato dell’avvenuta trasmissione.

Corrispondenza

La corrispondenza deve essere indirizzata al General Manager, Claims Division, Accident Compensation Commission, GPO Box 4306, Melbourne VIC 3001.

Punti principali

Campo di applicazione

L’intesa riguarda esclusivamente l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Si applica ai lavoratori assicurati dall’INAIL o dall’Accident Compensation Commission del Victoria che abbiano diritto a prestazioni per invalidità permanente derivante da infortunio o malattia professionale e che si siano trasferiti nel territorio dell’altra parte dopo l’evento dannoso. Sono incluse prestazioni indennitarie, protesi, presidi ausiliari, trattamenti riabilitativi, accertamenti medico-legali, certificazioni e prestazioni economiche accessorie alle cure idrotermali. L’accordo ha natura di intesa amministrativa e non si applica ai lavoratori temporaneamente distaccati nel Victoria, per i quali restano valide le norme speciali della legge n. 398 del 3 ottobre 1987.

Istituzioni competenti

In Italia l’istituzione competente è esclusivamente l’INAIL; nel Victoria è l’Accident Compensation Commission (A.C.C.), organismo pubblico preposto alla gestione dell’assicurazione. Le due istituzioni devono collaborare reciprocamente per l’attuazione dell’intesa.

Prestazioni economiche e prestazioni in natura

Le prestazioni in denaro sono corrisposte direttamente ai lavoratori infortunati o ai familiari aventi diritto residenti nel territorio dell’altra parte. Le prestazioni protesiche, i trattamenti riabilitativi e le prestazioni economiche accessorie alle cure termali sono erogati per conto dell’istituto competente agli aventi diritto residenti nel proprio territorio secondo la legge vigente. Per protesi e presidi ausiliari dell’elenco allegato è necessaria, di regola, l’autorizzazione preventiva dell’istituzione competente. In alternativa al consueto attestato, il lavoratore può esibire un documento rilasciato dall’istituzione competente che provi la titolarità della prestazione. Se l’attesa dell’autorizzazione può mettere in pericolo la vita o la salute dell’interessato, la sede concede immediatamente le prestazioni e informa subito l’A.C.C.

Malattie professionali

Per le malattie professionali causate da esposizioni al rischio in Italia o nel Victoria, le prestazioni in denaro spettano in primo luogo all’istituzione del luogo in cui si è verificata l’ultima esposizione al rischio; l’altro istituto interviene solo in via sussidiaria. La sede che riceve la domanda deve verificare anzitutto la propria competenza e, se competente, definire il caso secondo il testo unico. Se la competenza primaria è dell’A.C.C., la domanda deve essere trasmessa a tale ente con la documentazione anamnestica e medica acquisita. Anche quando la legislazione italiana non consente la concessione dell’indennizzo, la domanda va comunque inoltrata all’A.C.C., unitamente alla documentazione e copia del provvedimento, informando l’interessato del rigetto, dei termini di ricorso e della data di trasmissione della pratica.

Accertamenti medico-legali

Su richiesta dell’istituzione competente o del lavoratore infortunato, l’istituzione del luogo di residenza dell’assicurato effettua gli accertamenti medico-legali e trasmette i relativi rapporti con gli elementi utili a chiarire le condizioni anatomo-funzionali del lavoratore, senza indicare il grado di inabilità. La sede incaricata dall’A.C.C., anche su iniziativa propria o su richiesta dell’interessato presentata all’INAIL, deve predisporre con urgenza la relazione sanitaria secondo la procedura prevista dalla circolare n. 33/1974, con utilizzo dei moduli 84/I e 85/I.

Rimborsi delle spese

Sono rimborsabili dall’istituzione competente le spese per accertamenti medico-legali, protesi, presidi ausiliari, viaggi, trasporto, retribuzione perduta e prestazioni economiche accessorie alle cure idrotermali. Per la richiesta di rimborso va seguita la procedura della circolare n. 28/1983 utilizzando il modello 87/I in duplice esemplare. Le spese vanno contabilizzate con impegno e pagamento al sottoconto 815.02, gestione 1.1.0, codice partita 9660; il recupero è curato direttamente dalla Direzione generale con registrazione della sola fase di cassa al sottoconto 215.02, stessa gestione e codice partita.

Domande, dichiarazioni, ricorsi e corrispondenza

Domande, dichiarazioni, ricorsi e altri documenti da presentare entro un termine possono essere validamente depositati presso l’istituzione del luogo di residenza, e la data di presentazione vale come data di inoltro all’istituzione competente. La sede che riceve atti di competenza dell’A.C.C. deve apporre il timbro con la data di arrivo e trasmettere senza indugio la documentazione all’ente australiano, informando l’interessato. La corrispondenza va indirizzata al General Manager, Claims Division, Accident Compensation Commission, GPO Box 4306, Melbourne VIC 3001.

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