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Circolare

Circolare INAIL n. 70 del 28 dicembre 1988

Nuova tabella dei tassi per la determinazione del premio supplementare per l assicurazione contro la silicosi e l asbestosi e relative modalità di applicazione. Nuova disciplina contributiva per l assicurazione contro la silicosi per il settore delle azie

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la nuova tabella dei tassi per il premio supplementare contro silicosi e asbestosi, approvata con decreto ministeriale del 20 giugno 1988 e operativa dal 1° luglio 1988, insieme alle relative modalità applicative. Vengono chiariti i criteri di calcolo del tasso medio, l’oscillazione in aumento o in riduzione, le procedure operative per le sedi INAIL e le regole transitorie per le posizioni già tassate. La circolare disciplina inoltre il settore delle aziende produttrici di laterizi, conferma la provvisorietà del tasso 7,50 per mille e richiama gli adempimenti dichiarativi. Infine, rivede le istruzioni sui rimborsi dei premi supplementari, alla luce della giurisprudenza sul rischio effettivo e non solo presunto.

Nuova tabella tassi premio supplementare silicosi/asbestosi e nuova disciplina per laterizi dal 1° luglio 1988

Nuova tabella dei tassi supplementari per silicosi e asbestosi e disciplina per i laterizi

La circolare disciplina l’entrata in vigore, dal 1° luglio 1988, della nuova tabella dei tassi per il premio supplementare dovuto per l’assicurazione contro silicosi e asbestosi, approvata con decreto ministeriale 20 giugno 1988. Essa fornisce inoltre le modalità operative per l’applicazione della tabella, chiarisce gli effetti sui rapporti assicurativi già esistenti e introduce una nuova disciplina per il settore delle aziende produttrici di laterizi classificato alla voce 7342.

Presupposto dell’obbligo assicurativo e quadro giurisprudenziale

La circolare si colloca in un contesto giurisprudenziale già consolidato, secondo il quale l’obbligo assicurativo per silicosi e asbestosi non dipende soltanto dall’esercizio di determinate lavorazioni previste dalla tabella allegata al testo unico, ma richiede la presenza concreta di un rischio specifico, denunciato dal datore di lavoro o previamente accertato dall’Istituto. Viene pertanto confermato l’orientamento già espresso nella circolare n. 21/1987, sia per l’istituzione sia per il mantenimento della sottoposizione assicurativa.

Nuova tabella dei tassi supplementari

La nuova tabella non modifica in modo sostanziale la struttura precedente, ma introduce un’importante innovazione: il tasso supplementare medio del 2 per mille si applica anche nelle fattispecie in cui il rapporto di incidenza tra retribuzioni specifiche dei lavoratori esposti e retribuzioni generali sia fino allo 0,01 per cento.

Per effetto di tale previsione, le posizioni assicurative in vigore al 1° luglio 1988 che non erano state tassate secondo la precedente disciplina devono essere riesaminate e tassate supplementarmente. I datori di lavoro interessati devono denunciare le retribuzioni specifiche degli esposti al rischio relative al periodo 1° luglio-31 dicembre 1988 mediante il nuovo modello 10 SM.

La circolare precisa altresì che, per le posizioni già presenti nell’archivio magnetico aggiornato con le informazioni validate a luglio 1988, l’INAIL ha proceduto all’elaborazione automatica dei nuovi tassi medi supplementari e dell’eventuale oscillazione già applicata ai sensi del decreto ministeriale 14 novembre 1978. La conversione dei tassi è stata effettuata secondo due criteri:

  • se il tasso precedente coincideva con uno dei valori della tabella 1978, esso è stato convertito nel nuovo tasso corrispondente alla medesima incidenza;
  • se il tasso applicato non coincideva con un valore tabellare, è stato considerato il tasso immediatamente superiore della tabella 1978 e convertito nel nuovo valore equivalente.

Modalità di calcolo del tasso medio e denuncia delle retribuzioni

L’art. 1 delle modalità di applicazione disciplina il calcolo del tasso medio e conferma che il riferimento normativo è ai dipendenti e non agli operai, in quanto la tutela segue il rischio e le mansioni effettivamente svolte. Nel caso di adibizione alla lavorazione morbigena limitata a una parte della giornata, deve essere denunciata la retribuzione dell’intera giornata di paga del dipendente; da tale data non trovano più applicazione i criteri precedentemente illustrati nel notiziario n. 28/1982.

Per le imprese che svolgono più lavori classificati alla stessa voce di tariffa e solo per alcuni di essi presentino rischio di silicosi/asbestosi, il tasso va determinato separatamente per ciascun lavoro esposto, in base al rapporto di incidenza tra retribuzioni specifiche e generali di quel singolo lavoro. Il tasso così individuato si applica sulle retribuzioni generali dei lavori che comportano il rischio.

La circolare segnala che, per tali ipotesi, la procedura automatica non è ancora disponibile; fino a nuova disposizione, la sede accentratrice deve determinare direttamente il tasso supplementare e il relativo premio, curando le conseguenti segnalazioni per l’aggiornamento dell’archivio.

Regolazioni, ricalcoli e omesse denunce contributive

La circolare dedica ampio spazio alla gestione delle regolazioni già elaborate meccanograficamente, sia in via ordinaria sia quando operi il sesto comma dell’art. 28 del testo unico. Le sedi devono annullare la regolazione automatica, ricalcolare il premio e predisporre il mod. 8-SM per il reinserimento in archivio, avendo cura di indicare, a seconda dei casi, le retribuzioni denunciate, la differenza rispetto alle retribuzioni presunte raddoppiate o la sola operazione con codice di funzione I.

Le ipotesi disciplinate comprendono:

  • regolazione elaborata a seguito di segnalazione delle retribuzioni denunciate;
  • regolazioni con dichiarazioni di retribuzioni inferiori o superiori alle presunte raddoppiate, sia entro sia oltre il termine di scadenza;
  • rettifiche conseguenti all’applicazione dell’art. 28, sesto comma, del testo unico.

La sequenza degli adempimenti è finalizzata a memorizzare le retribuzioni effettive, determinare correttamente il tasso specifico aziendale e acquisire l’importo corretto del premio dovuto. Per tutte le ipotesi è raccomandata una specifica evidenza interna, poiché le richieste elaborate meccanograficamente risultano inficiate.

Per le tassazioni con decorrenza anteriore al 1° luglio 1988, la sede deve utilizzare:

  • fino al 30 giugno 1988, i tassi della tabella allegata al D.M. 14 novembre 1978, con tipologie i, a, r, f, m, p;
  • dal 1° luglio 1988, i tassi della nuova tabella, con tipologie i, a, r.

Oscillazione del tasso medio: riduzione e aumento

L’art. 2 prevede l’oscillazione del tasso medio entro il limite del 35 per cento, sia in aumento sia in riduzione. Rispetto al precedente decreto del 1978, la nuova disciplina attribuisce un peso differenziato ai due elementi considerati:

  • 10 per cento per l’entità intrinseca del rischio;
  • 25 per cento per le misure di igiene e prevenzione.

Per ottenere la riduzione del tasso medio supplementare il datore di lavoro deve presentare una specifica istanza motivata alla sede INAIL competente, allegando dati e documentazione relativi sia all’entità del rischio sia alle misure di igiene e prevenzione adottate. In caso di accoglimento:

  • la riduzione connessa alla effettiva entità intrinseca del rischio decorre dal primo giorno del mese successivo alla spedizione dell’istanza, salvo prova di una diversa decorrenza;
  • la riduzione connessa alle misure di prevenzione decorre dal primo giorno del mese successivo all’adozione delle misure stesse;
  • se l’istanza è presentata nei termini della denuncia dei lavori, la riduzione decorre dall’inizio dei lavori.

Per le attività assicurate prima del 1° luglio 1988, l’eventuale oscillazione già applicata ai sensi del decreto del 1978 viene mantenuta sul nuovo tasso in modo proporzionale alla nuova disciplina. Se l’oscillazione precedente era pari al 30 per cento, viene applicata direttamente la nuova oscillazione del 35 per cento; se era inferiore, il valore viene convertito moltiplicandolo per il coefficiente 1,166.

L’art. 3 disciplina l’oscillazione in aumento, che può derivare da accertamenti ispettivi, sopralluoghi tecnici o ulteriori documenti acquisiti dall’Istituto. Se emerge che il rischio è superiore a quanto dichiarato, oppure che le misure di prevenzione non sono state rispettate, l’INAIL rettifica il tasso secondo i criteri dell’art. 2 e comunica il provvedimento al datore di lavoro con raccomandata con ricevuta di ritorno, con decorrenza dalla data in cui avrebbe dovuto applicarsi l’esatta misura del premio.

Poiché l’accertamento e la valutazione del rischio e delle misure di igiene sono attività di natura tecnica, la circolare ribadisce che le sedi non dispongono di personale tecnico idoneo e devono quindi continuare a fare riferimento alla Direzione Generale, servizio rischi e consulenza tecnica, secondo quanto già previsto dalla circolare n. 21/1987. La relazione ispettiva deve contenere anche una descrizione delle misure adottate dal datore di lavoro contro le polveri, in conformità all’art. 21 del D.P.R. n. 303/1956.

Contenzioso amministrativo e istruttoria dei ricorsi

L’art. 4 adegua il contenzioso amministrativo alle disposizioni del D.P.R. n. 1199/1971 e della legge n. 533/1973. I provvedimenti di determinazione del tasso di premio supplementare adottati ai sensi dell’art. 1 sono impugnabili dal datore di lavoro davanti all’Ispettorato del lavoro, mentre l’art. 4 disciplina i soli provvedimenti di oscillazione ex art. 2.

Le impugnazioni possono essere proposte:

  • con ricorso alla commissione delle tariffe;
  • con opposizione alla competente sede dell’Istituto;
  • con successivo ricorso al Ministero del lavoro avverso la decisione della commissione.

Il ricorso ministeriale non ha effetto sospensivo. La circolare richiama inoltre l’obbligo di istruire le pratiche con una documentazione completa, comprendente copia del provvedimento impugnato, denunce di esercizio, denuncia originaria per il rischio silicosi/asbestosi, relazione ispettiva dettagliata e elenco dei casi di rendita con indicazione del grado di invalidità. In caso di opposizione deve essere allegata anche una denuncia aggiornata del rischio compilata integralmente.

La circolare precisa poi che, anche al di fuori dei rimedi formali sopra indicati, possono verificarsi richieste del datore di lavoro dirette a contestare il tasso applicato o a ottenere l’annullamento del rapporto assicurativo. In tali casi, se la questione non è risolvibile localmente, la pratica deve essere trasmessa alla Direzione Generale per l’esame tecnico.

Pagamento del premio in pendenza di ricorso

In caso di ricorso davanti alla commissione delle tariffe, il premio supplementare va comunque pagato nella misura vigente alla data del provvedimento che ha dato origine al ricorso. La disciplina conferma quindi che l’impugnazione non sospende l’obbligo di pagamento secondo la tariffa applicabile al momento del provvedimento impugnato.

Aziende produttrici di laterizi: nuovo regime dal 1° luglio 1988

Per il settore delle aziende produttrici di laterizi, classificate alla voce 7342, l’assicurazione contro il rischio di silicosi è regolata, sempre dal 1° luglio 1988, secondo le norme di carattere generale. Sono stati abrogati i decreti ministeriali del 7 ottobre 1977 e del 1° febbraio 1979 che fissavano il tasso medio supplementare nella misura del 7,50 per mille.

Poiché il precedente sistema di imposizione rendeva inutile la denuncia delle retribuzioni specifiche, l’INAIL non ha potuto calcolare il tasso effettivo applicabile nelle singole fattispecie. Per questo motivo, nel mod. 11 SM inviato ai datori di lavoro è stato confermato in via provvisoria il tasso del 7,50 per mille, con l’avvertenza che tale misura sarà modificata sulla base dell’effettivo rapporto di incidenza tra retribuzioni specifiche e generali.

I datori di lavoro con posizioni assicurative classificate, anche in ponderazione, alla voce 7342 devono quindi comunicare alla sede competente le retribuzioni specifiche a partire dalla denuncia delle retribuzioni relative all’anno 1988, distinguendo il periodo 1° gennaio-30 giugno 1988 dal periodo 1° luglio-31 dicembre 1988. In caso di omessa denuncia trova applicazione l’art. 28, sesto comma, del testo unico.

Rimborsi dei premi supplementari e criteri di accertamento del rischio

La circolare affronta infine il tema dei rimborsi dei premi supplementari per silicosi e asbestosi e aggiorna le istruzioni già contenute nella lettera-circolare n. 87/1983, che viene abrogata. Il punto centrale è che il premio è dovuto solo in presenza di un rischio effettivo e accertato, non meramente presunto.

Ai fini dell’accertamento del rischio occorre anzitutto verificare la presenza di silice libera o di asbesto nei materiali utilizzati. Se i materiali risultano esenti da tali sostanze, il rischio è escluso; in taluni casi, se le informazioni sono precise e univoche, tale esclusione può essere estesa anche al passato. Se invece i materiali contengono silice o amianto, ciò non basta da solo a dimostrare il rischio, rendendosi necessari ulteriori approfondimenti sull’ambiente di lavoro e, se del caso, indagini di igiene industriale effettuate dalla consulenza tecnica INAIL.

La risposta alle domande di rimborso va distinta a seconda che l’annullamento della tassazione sia stato disposto d’ufficio dall’Istituto oppure su richiesta del datore di lavoro, e a seconda che la tassazione iniziale sia stata operata d’ufficio oppure a seguito di denuncia del rischio da parte del datore stesso. In sintesi:

  • se l’annullamento è d’ufficio e la tassazione era stata imposta senza denuncia del datore, il rimborso dei premi versati non dovuti è accolto nei limiti della prescrizione decennale;
  • se il datore aveva denunciato il rischio, il rimborso è normalmente respinto, salvo che l’interessato fornisca prove della inesistenza del rischio, che vanno trasmesse alla Direzione Generale;
  • se l’annullamento avviene su richiesta del datore e l’accertamento tecnico esclude il rischio anche per il passato, il rimborso è accolto per il periodo di inesistenza del rischio e nei limiti della prescrizione decennale;
  • se non è possibile estendere al passato il giudizio tecnico di inesistenza del rischio, il rimborso deve essere negato, salvo ulteriore prova contraria del datore di lavoro.

Chiusura operativa

La circolare conclude ribadendo che le fattispecie particolari eventualmente emergenti nell’applicazione delle nuove disposizioni devono essere sottoposte alla Direzione Generale - servizio rischi per le determinazioni del caso.

Punti principali

Entrata in vigore della nuova tabella e presupposti applicativi

La nuova tabella dei tassi supplementari per silicosi e asbestosi, approvata con decreto ministeriale 20 giugno 1988, decorre dal 1° luglio 1988. La circolare richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui l’obbligo assicurativo sussiste per i datori di lavoro che svolgono lavorazioni previste dalla tabella del D.P.R. n. 1124/1965 e che presentino un rischio concreto, denunciato o accertato, di silicosi o asbestosi.

Nuova tabella dei tassi supplementari

La struttura della tabella non subisce modifiche sostanziali, ma viene introdotta l’applicazione del tasso supplementare medio del 2 per mille anche nei casi in cui il rapporto di incidenza tra retribuzioni specifiche e generali sia fino allo 0,01 per cento. Le posizioni già in essere al 1° luglio 1988 non tassate secondo la vecchia disciplina devono essere riesaminate e tassate; i datori di lavoro devono denunciare le retribuzioni specifiche degli esposti per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1988 mediante il nuovo modello 10 SM.

Aggiornamento automatico delle posizioni e criteri di conversione

Per le posizioni presenti nell’archivio magnetico aggiornato a luglio 1988, l’INAIL ha elaborato automaticamente i nuovi tassi medi supplementari e l’eventuale oscillazione già applicata. La conversione avviene mantenendo la corrispondenza tra vecchi e nuovi tassi: se il tasso precedente coincide con uno della tabella 1978, viene convertito nel nuovo tasso corrispondente alla stessa incidenza; se invece non coincide, si prende il tasso immediatamente superiore della tabella 1978 e lo si trasporta nel corrispondente nuovo valore.

Modalità di calcolo del tasso medio e retribuzioni da denunciare

L’art. 1 delle modalità di applicazione disciplina il calcolo del tasso medio e conferma che il riferimento è ai dipendenti e non agli operai, in coerenza con la tutela legata al rischio e alle mansioni. Quando l’esposizione alla lavorazione morbigena riguarda solo parte della giornata, deve essere denunciata la retribuzione dell’intera giornata di paga. Per le posizioni con più lavori classificati nella stessa voce di tariffa, ma solo alcuni esposti al rischio, il tasso va determinato per ciascun lavoro interessato in base al rapporto di incidenza tra retribuzioni specifiche e generali; fino a nuova disposizione la sede accentratrice deve effettuare direttamente il calcolo e aggiornare l’archivio.

Gestione delle regolazioni e delle omissioni contributive

La circolare dettaglia numerose ipotesi operative per regolazioni già elaborate meccanograficamente, sia quando la denuncia delle retribuzioni è corretta sia quando si applica il sesto comma dell’art. 28 del D.P.R. n. 1124/1965. In tutti i casi la sede deve, a seconda dell’ipotesi, annullare la regolazione automatica, ricalcolare il premio, predisporre il mod. 8-SM per il reinserimento in archivio e, quando necessario, segnalare le retribuzioni effettive o la differenza rispetto alle presunte raddoppiate. È ribadito che, per le posizioni con decorrenza anteriore al 1° luglio 1988, si applicano i tassi della tabella 1978 fino al 30 giugno 1988 e i nuovi tassi dal 1° luglio 1988.

Oscillazione del tasso medio: limiti, criteri e decorrenza

L’art. 2 prevede l’oscillazione del tasso medio fino al 35 per cento in aumento o in riduzione. La circolare evidenzia la ripartizione del peso tra i due fattori: 10 per cento per l’entità intrinseca del rischio e 25 per cento per le misure di igiene e prevenzione. La riduzione richiede istanza motivata del datore di lavoro e decorre, in caso di accoglimento, dal primo giorno del mese successivo alla spedizione dell’istanza, salvo diversa documentazione; se l’istanza è presentata nei termini di denuncia dei lavori, la riduzione decorre dall’inizio dei lavori.

Oscillazione in aumento, accertamenti tecnici e supporto della Direzione Generale

L’art. 3 disciplina la rettifica in aumento del tasso quando, a seguito di accertamenti ispettivi o documentali, emerga un rischio maggiore o il mancato rispetto delle misure di igiene e prevenzione. Il provvedimento motivato è comunicato con raccomandata A/R e decorre dalla data in cui avrebbe dovuto essere applicata la misura corretta. Poiché l’accertamento tecnico del rischio e della sua oscillazione richiede competenze specialistiche, le sedi devono continuare a fare riferimento alla Direzione Generale, servizio rischi e consulenza tecnica, seguendo le indicazioni della circolare n. 21/1987.

Contenzioso amministrativo e documentazione istruttoria

L’art. 4 adegua la procedura di contenzioso alle norme del D.P.R. n. 1199/1971 e della legge n. 533/1973. I provvedimenti di determinazione del tasso adottati ai sensi dell’art. 1 sono impugnabili davanti all’Ispettorato del lavoro; l’art. 4 riguarda invece le impugnazioni dei provvedimenti di oscillazione ex art. 2. Sono previsti il ricorso alla commissione delle tariffe, l’opposizione alla sede INAIL e il ricorso al Ministero del lavoro contro la decisione della commissione, senza effetto sospensivo. La circolare elenca la documentazione che deve essere trasmessa per l’istruttoria, inclusi i provvedimenti impugnati, le denunce di esercizio, la denuncia rischio silicosi/asbestosi, la relazione ispettiva e l’elenco dei casi di rendita.

Assicurazione per le aziende produttrici di laterizi

Per le aziende produttrici di laterizi classificate alla voce 7342, dal 1° luglio 1988 l’assicurazione contro la silicosi è regolata secondo le norme generali. Sono abrogati i decreti ministeriali del 7 ottobre 1977 e del 1 febbraio 1979 che fissavano il tasso medio supplementare al 7,50 per mille. Poiché il sistema precedente non consentiva il calcolo puntuale del tasso effettivo, il mod. 11 SM continua a indicare provvisoriamente il 7,50 per mille, in attesa che i datori di lavoro denuncino le retribuzioni specifiche a partire dall’anno 1988, con distinzione tra il primo e il secondo semestre.

Rimborsi dei premi supplementari e abrogazione della precedente circolare

La circolare rivede le istruzioni sui rimborsi dei premi supplementari per silicosi/asbestosi alla luce del principio per cui il premio è dovuto solo in presenza di un rischio effettivo e accertato. L’accertamento richiede la verifica della presenza di silice libera o asbesto nei materiali e, se necessario, approfondimenti sull’ambiente di lavoro e indagini tecniche della consulenza tecnica INAIL. Si distinguono i casi di annullamento d’ufficio e quelli su richiesta del datore di lavoro, con regole diverse sull’accoglimento del rimborso e con limite di prescrizione decennale. Le istruzioni della lettera-circolare n. 87/1983 sono abrogate.

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