Circolare INAIL n. 09 del 25 gennaio 1989
Interessi di rateazione e dilazione. Decreto ministeriale 17 novembre 1988.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’adozione del tasso di interesse del 21,50% per le rateazioni e le dilazioni di pagamento dei debiti per premi e accessori dovuti dai datori di lavoro agli enti previdenziali. Il nuovo tasso decorre dal 2 dicembre 1988 e si applica alle istanze presentate da tale data; inoltre, per le domande anteriori, trova applicazione se il piano di rateazione o dilazione è stato comunicato dalla sede dal 2 dicembre 1988 in poi. La circolare richiama infine le precedenti istruzioni INAIL e segnala l’allegato prospetto riepilogativo dei tassi in vigore dal 29 dicembre 1978.
Interessi di rateazione e dilazione: nuovo tasso al 21,50% dal 2 dicembre 1988
Interessi di rateazione e dilazione: tasso del 21,50% dal 2 dicembre 1988
La circolare INAIL dà attuazione al decreto interministeriale 17 novembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 2 dicembre 1988, che ha fissato il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento dei debiti per premi e accessori.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento è emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11. In base a tale disciplina, gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria applicano un interesse sulle dilazioni concesse ai datori di lavoro.
Misura del tasso
Il nuovo tasso è stabilito nella misura del 21,50 per cento. Esso riguarda le rateazioni e le dilazioni di pagamento relative ai debiti per premi e accessori dovuti dagli stessi datori di lavoro agli enti previdenziali.
Decorrenza e applicazione alle istanze
La decorrenza del nuovo tasso è fissata al 2 dicembre 1988. La circolare specifica che:
- il tasso si applica alle istanze di rateazione o dilazione presentate dal 2 dicembre 1988 in poi;
- il nuovo tasso si applica anche alle istanze presentate anteriormente a tale data, se la sede ha comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione o dilazione in data 2 dicembre 1988 o successiva.
Richiami a precedenti istruzioni
Nel comunicare l’aggiornamento del tasso, l’Istituto richiama le precedenti istruzioni impartite con le circolari nn. 4/1975, 56/1979, 51, 52 e 70/1982. Tali richiami servono a mantenere il coordinamento con le regole operative già note in materia di rateazione e dilazione.
Prospetto dei tassi storici
La circolare segnala infine l’allegazione di un prospetto riepilogativo dei tassi in vigore a decorrere dal 29 dicembre 1978, utile per consultare l’evoluzione storica dei tassi applicabili nel tempo.
Punti principali
Nuovo tasso di interesse per rateazione e dilazione
Il decreto interministeriale 17 novembre 1988, pubblicato in G.U. n. 283 del 2 dicembre 1988, fissa nella misura del 21,50% il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria per le rateazioni e le dilazioni di pagamento dei debiti per premi e accessori.
Decorrenza e ambito di applicazione
Il tasso del 21,50% decorre dal 2 dicembre 1988 e si applica alle istanze di rateazione o dilazione presentate a partire da tale data. La circolare precisa inoltre che il nuovo tasso si applica anche alle istanze presentate prima del 2 dicembre 1988, qualora la sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione o dilazione in data 2 dicembre 1988 o successiva.
Richiamo alle precedenti istruzioni INAIL
La circolare richiama le istruzioni già impartite con le circolari nn. 4/1975, 56/1979, 51, 52 e 70/1982, precisando che restano ferme le indicazioni operative già fornite, in particolare quanto richiamato dalla circolare n. 51/1982.
Prospetto riepilogativo dei tassi
Viene allegato un prospetto riepilogativo dei tassi in vigore a decorrere dal 29 dicembre 1978, utile per la ricostruzione storica delle variazioni applicabili alle rateazioni e dilazioni.
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