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Circolare

Circolare INAIL n. 17 del 03 aprile 1989

Regolamentazione della procedura relativa alla rivalutazione dell'assegno di incollocabilità, ai sensi dell'articolo 10, comma 1°, della legge 29 febbraio 1988, n. 48.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la procedura di rivalutazione dell'assegno di incollocabilità ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 29 febbraio 1988, n. 48. Viene richiamata la delibera n. 4 adottata dal Consiglio di amministrazione e approvata con decreto ministeriale del 26 gennaio 1988. In base a tale intervento, l'importo dell'assegno deve essere rivalutato con la stessa cadenza prevista per le rendite e le altre prestazioni economiche continuative dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Rivalutazione dell'assegno di incollocabilità

Rivalutazione dell'assegno di incollocabilità

La circolare dell'INAIL n. 17 del 3 aprile 1989 interviene sulla disciplina della rivalutazione dell'assegno di incollocabilità, in attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 29 febbraio 1988, n. 48. Il documento dà conto dell'atto deliberativo che ha determinato l'adeguamento della normativa previgente e chiarisce la nuova periodicità di rivalutazione dell'importo.

Riferimento normativo e atto approvativo

La circolare richiama la delibera n. 4 adottata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 22 dicembre 1987, adottata in conformità all'art. 10, comma 1, della legge 29 febbraio 1988, n. 48. Tale delibera è stata approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 26 gennaio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34/1988.

Contenuto della modifica all'assegno di incollocabilità

A seguito della delibera richiamata, il secondo comma dell'art. 10 della legge n. 248/1976, relativo all'assegno di incollocabilità, risulta modificato nel senso che l'importo dell'assegno è rivalutato con la stessa cadenza prevista per le rendite e per le altre prestazioni economiche continuative spettanti agli assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Comunicazioni alle strutture interessate

La circolare conclude dando atto che la direzione generale ha già fornito un'informativa sul punto alle sedi centrali degli istituti di patronato, al fine di assicurare la corretta applicazione della disciplina aggiornata.

Punti principali

Base normativa e atto deliberativo

La circolare richiama la delibera n. 4 adottata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 22 dicembre 1987, in conformità all'art. 10, comma 1, della legge 29 febbraio 1988, n. 48. La delibera è stata approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 26 gennaio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34/1988.

Modifica del regime dell'assegno di incollocabilità

A seguito della delibera, il secondo comma dell'art. 10 della legge n. 248/1976, relativo all'assegno di incollocabilità, viene modificato nel senso che l'importo dell'assegno deve essere rivalutato con la stessa periodicità prevista per le rendite e per le altre prestazioni economiche continuative riconosciute agli assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Informativa alle strutture competenti

La direzione generale comunica di avere fornito apposita informativa in merito alle sedi centrali degli istituti di patronato.

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