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Circolare

Circolare INAIL n. 69 del 12 dicembre 1988

Regolamentazione in materia di pagamento delle rendite INAIL ai sensi dell articolo 10, comma 1, della legge 29 febbraio 1988, n. 48. Articoli 107 e 74 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare dà attuazione alla disciplina prevista dall’art. 10, comma 1, della legge n. 48/1988 e alla delibera del Consiglio di Amministrazione approvata con D.M. 26 gennaio 1988, relativa agli artt. 74 e 107 del T.U. n. 1124/1965. Dal rateo di gennaio 1989 le rendite per inabilità permanente, qualunque sia il loro ammontare annuo, saranno pagate in rate mensili posticipate. Gli importi saranno arrotondati al migliaio più vicino secondo la soglia di lire 500. Restano abrogate le precedenti disposizioni richiamate nella circolare n. 64/1987.

Pagamento delle rendite INAIL in rate mensili posticipate e arrotondamento degli importi

Pagamento delle rendite INAIL in rate mensili posticipate

La circolare INAIL n. 69 del 12 dicembre 1988 disciplina le modalità di pagamento delle rendite per inabilità permanente alla luce dell’art. 10, comma 1, della legge 29 febbraio 1988, n. 48, e della delibera del Consiglio di Amministrazione approvata con D.M. 26 gennaio 1988, n. 2, relativa agli artt. 74 e 107 del T.U. n. 1124/1965.

Base normativa e ambito di applicazione

Il provvedimento recepisce l’assetto normativo indicato dalla legge n. 48/1988 e dal successivo decreto ministeriale di approvazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 1987. La disciplina riguarda le rendite per inabilità permanente erogate dall’Istituto, senza distinzione in base all’ammontare annuo.

Modalità di pagamento

A decorrere dall’attuazione del provvedimento, le rendite saranno corrisposte in rate posticipate mensili. La circolare precisa che la cadenza mensile si applica in via generale a tutte le rendite considerate, indipendentemente dal loro importo annuo.

Arrotondamento degli importi

Gli importi da pagare saranno arrotondati al migliaio più prossimo secondo la seguente regola:

  • arrotondamento per eccesso se la frazione è uguale o superiore a lire 500;
  • arrotondamento per difetto se la frazione è inferiore a lire 500.

Decorrenza e comunicazioni

Le nuove modalità di pagamento avranno effetto dal rateo di gennaio 1989. La Direzione Generale ha inoltre informato le sedi centrali degli istituti di patronato e provvederà a comunicare direttamente ai reddituari interessati le nuove disposizioni tramite il servizio di meccanizzazione.

Abrogazione di precedenti istruzioni

Con l’entrata in vigore della nuova disciplina sono abrogate le disposizioni contenute nella circolare n. 64/1987, pagina 8, ultimo alinea.

Punti principali

Base normativa e provvedimento attuativo

La disciplina è adottata in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 29 febbraio 1988, n. 48. Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22 dicembre 1987, ha approvato una delibera con decreto ministeriale 26 gennaio 1988, n. 2, riferita agli artt. 74 e 107 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Modalità di pagamento delle rendite

Le rendite per inabilità permanente erogate dall’Istituto saranno pagate con rate mensili posticipate, indipendentemente dal loro ammontare annuo.

Arrotondamento degli importi

Gli importi delle rendite saranno arrotondati al migliaio più prossimo: per eccesso se la cifra residua è pari o superiore a lire 500, per difetto se è inferiore.

Decorrenza dell’attuazione

Le nuove modalità troveranno applicazione a partire dal rateo di gennaio 1989.

Comunicazioni agli interessati

La Direzione Generale ha informato le sedi centrali degli istituti di patronato e provvederà a informare direttamente i reddituari interessati tramite il servizio meccanizzazione.

Abrogazione di precedenti istruzioni

Sono abrogate le disposizioni richiamate dalla circolare n. 64/1987, pagina 8, ultimo alinea.

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