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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17421/2026 del 02/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il pagamento di € 52.946,32, poi opposto dalla debitrice. In primo grado l’opposizione è stata rigettata e la Corte d’appello ha confermato, ritenendo: provato il credito tramite il contratto di finanziamento del 2010; inammissibile, perché nuova, la deduzione di nullità del contratto per asserito collegamento con un precedente contratto del 2007 privo di forma scritta o contenente clausole invalide; inammissibile il motivo relativo all’usurarietà per difetto di specificità; inammissibile la domanda verso l’assicuratore perché non risultava esistente la polizza invocata e perché la doglianza sulla condotta contraria ai doveri professionali e all’art. 20 cod. consumo era nuova in appello. Con il ricorso per cassazione la soccombente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 1418 e 1813 c.c., 115 c.p.c. e 117 TUB, sostenendo che la nullità del mutuo del 2007 per difetto di forma scritta e la nullità del finanziamento per mancanza di causa, in quanto mutuo solutorio, fossero rilevabili d’ufficio; 2) violazione dell’art. 113 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello non avesse esaminato d’ufficio i decreti ministeriali sui tassi soglia usurari; 3) violazione degli artt. 1175, 1206, 1337, 1358, 1366, 1274 e 1375 c.c., deducendo il dovere del creditore di cooperare in buona fede e contestando la mancata considerazione della pretesa manleva verso l’assicuratore, che si assumeva conclusa anche dal coniuge.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Ha ritenuto che tutti e tre i motivi mirassero, in realtà, a una rivalutazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità sotto le forme apparenti della violazione di legge. Sul primo motivo ha aggiunto che non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva qualificato nuova la deduzione del precedente contratto del 2007, e che il ricorso non indicava specificamente se e quando tale presupposto fosse stato allegato in appello; ha inoltre richiamato il principio secondo cui il mutuo solutorio è valido e si perfeziona con la messa a disposizione della somma, anche se destinata a estinguere debiti pregressi. Sul secondo motivo ha osservato che mancava la decisività perché la corte territoriale aveva fondato l’inammissibilità dell’appello sulla sua aspecificità, per mancata censura della sentenza di primo grado. Sul terzo motivo ha rilevato la genericità del richiamo ai doveri di correttezza e la mancata impugnazione della statuizione secondo cui la domanda verso l’assicuratore era nuova in appello. È stata quindi confermata la soccombenza della ricorrente, con condanna alle spese e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità del contratto; la Corte non entra nel merito della nullità perché la censura è inammissibile e, comunque, la deduzione era nuova.

  • art. 1813 c.c.

    Richiamato per contestare la validità del mutuo; la Corte ribadisce che il mutuo solutorio è valido se la somma è messa a disposizione del mutuatario.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo; la censura è ritenuta inammissibile perché in realtà sollecita una nuova valutazione del fatto.

  • art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993

    Richiamato come norma sulla forma/trasparenza del rapporto di finanziamento; la Corte non ne affronta il merito per l’inammissibilità delle doglianze.

  • art. 345 c.p.c.

    Usato come base della statuizione di novità e inammissibilità delle nuove deduzioni in appello, in particolare sul preteso collegamento con il contratto del 2007.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile perché non specifica dove e quando sia stato allegato il presupposto di fatto della nullità dedotta, non consentendo il controllo di legittimità.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato per la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello per difetto di specificità, ritenuto non contestato in cassazione.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte osserva che la censura non è decisiva perché non si confronta con la ratio sulla genericità dell’appello.

  • art. 1175 c.c.

    Invocato insieme ad altre norme sulla correttezza e buona fede; la Corte lo reputa richiamo generico e non idoneo a censurare la sentenza impugnata.

  • art. 1206 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo; non viene svolta una vera censura in diritto sulla decisione impugnata.

  • art. 1337 c.c.

    Invocato per sostenere un dovere di cooperazione e correttezza; la Corte ritiene la doglianza generica e non riferita a una specifica ratio decidendi.

  • art. 1358 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo senza specifica censura della sentenza impugnata.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo quale parametro di interpretazione e correttezza; la Corte ne evidenzia l’uso generico.

  • art. 1274 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo; non incide sulla decisione per la genericità della censura.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato per il dovere di buona fede nell’esecuzione; la Corte lo considera invocazione generica, non mirata alla ratio.

  • art. 20 cod. consumo

    La Corte conferma la statuizione di merito secondo cui la doglianza relativa a pratiche commerciali scorrette era domanda nuova, dunque inammissibile in appello.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura formulata secondo il vecchio testo sull'insufficiente motivazione è dichiarata inammissibile perché il vizio non è più deducibile dopo la riforma del 2012.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare sotto la veste della violazione di legge una richiesta di nuova valutazione dei fatti o delle risultanze istruttorie.
  • La deduzione di nullità o altre questioni richiede specifica allegazione nel ricorso, con puntuale indicazione di quando e dove il fatto costitutivo sia stato prospettato nei gradi di merito; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • Le questioni nuove, introdotte per la prima volta in appello, sono inammissibili; in cassazione non può essere censurata utilmente la decisione che abbia dichiarato nuova la domanda o l’eccezione se non si confronta con tale ratio decidendi.
  • Il mutuo solutorio è valido quando la somma sia stata effettivamente messa a disposizione del mutuatario, anche se poi utilizzata per estinguere pregresse esposizioni debitorie.
  • Il motivo di appello deve essere specifico e deve confrontarsi con le rationes della sentenza di primo grado; la mera riproposizione apodittica delle difese non soddisfa l’art. 342 c.p.c.
  • La denuncia del vizio motivazionale formulata secondo il previgente art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se riferita al parametro dell’insufficiente motivazione, non più previsto nel testo vigente.

Come è indicizzato

MaterieMutuoIntermediazione finanziariaClausole vessatorieImpugnazioni
RamiContrattiBancario e finanziarioConsumatoriProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiNullitàBuona fede e correttezzaOnere della prova

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