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Circolare

Circolare numero 49 del 29-03-2012

Riepilogo delle disposizioni aventi riflesso sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro nel corso del 2012.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riepiloga gli effetti per il 2012 delle principali novità introdotte dalla legge di stabilità 2012 e dal DL 201/2011 in materia contributiva, agevolazioni agricole, ammortizzatori sociali e misure incentivanti. Vengono confermate o aggiornate aliquote e sgravi per diversi settori, disciplinate proroghe di trattamenti di integrazione salariale e mobilità, e richiamate le regole per il contributo di solidarietà sulle gestioni previdenziali confluite nel FPLD. Sono inoltre indicati i valori aggiornati del Fondo di Tesoreria e le percentuali di riduzione di alcuni benefici dal 2012.

Principali disposizioni contributive e di sostegno all'occupazione per il 2012

Principali disposizioni contributive e di sostegno all'occupazione per il 2012

La circolare fornisce un quadro riepilogativo delle principali disposizioni destinate a produrre effetti nel corso del 2012, a seguito dell'emanazione della legge 12 novembre 2011, n. 183, e del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge n. 214/2011. I contenuti riguardano soprattutto la materia contributiva, le agevolazioni per il settore agricolo e della pesca, gli ammortizzatori sociali, alcune misure incentivanti per l'occupazione e il contributo di solidarietà sulle gestioni previdenziali confluite nel FPLD.

Disposizioni in materia contributiva

Per la generalità dei datori di lavoro non è prevista, per il 2012, alcuna variazione del contributo IVS, con conseguente applicazione delle sole indicizzazioni di minimali e massimali contributivi di legge.

Settore agricolo: FPLD per la generalità delle aziende agricole

Per i datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato, a tempo determinato e assimilati, trova applicazione l'art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 146/1997, che prevede incrementi annuali dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro fino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32 per cento, cui si aggiunge l'incremento dello 0,30 punti percentuali previsto dall'art. 1, comma 769, della legge n. 296/2006. Per il 2012 l'aliquota IVS è indicata nella misura complessiva del 27,70 per cento, di cui l'8,84 per cento a carico del lavoratore.

La circolare precisa che, ai fini del versamento, continuano a operare le disposizioni in materia di minimali e massimali di legge.

Aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale

Per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale, l'aliquota contributiva dovuta al FPLD è stata incrementata nel 2011 fino al raggiungimento del limite del 32 per cento, cui si aggiunge lo 0,30 per cento di cui alla legge n. 296/2006. Per il 2012 l'aliquota è pertanto fissata al 32,30 per cento, con quota lavoratore pari all'8,84 per cento.

Contributi INAIL per operai agricoli dipendenti

Resta invariata la contribuzione INAIL. In base all'art. 28, terzo comma, del D.lgs. n. 38/2000, i contributi per l'assistenza infortuni sul lavoro sono fissati in:

  • 10,1250 per l'assistenza infortuni sul lavoro;
  • 3,1185 per l'addizionale infortuni sul lavoro.

Agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo

Non vi sono novità in materia di agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo. In base all'art. 1, comma 45, della legge di stabilità 2011, risultano a regime le misure già vigenti fino a luglio 2010:

  • territori non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord): 100% dovuto;
  • territori montani: 25% dovuto, con agevolazione del 75%;
  • territori svantaggiati: 32% dovuto, con agevolazione del 68%.

L'agevolazione non si applica al contributo ex art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione per la disoccupazione involontaria.

Aliquote per gli equipaggi delle navi da pesca

Per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti, l'art. 9 della legge n. 413/1984 rinvia, per il calcolo dell'aliquota FPLD, alle disposizioni contributive del settore agricolo di cui al D.lgs. n. 146/1997. Per il 2012 l'aliquota è pari al 28,40 per cento complessivo, comprensiva dello 0,70 per cento ex GESCAL, con quota a carico del marittimo pari al 9,19 per cento. La circolare precisa che la contribuzione a carico del lavoratore ha già raggiunto la misura piena.

CIGS e mobilità

L'art. 33, comma 23, della legge n. 183/2011 proroga al 31 dicembre 2012 una serie di provvedimenti, tra cui i trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per imprese commerciali, logistica, agenzie di viaggio e turismo e imprese di vigilanza, al ricorrere delle soglie occupazionali indicate.

I datori di lavoro interessati devono versare, a partire dalla denuncia relativa al periodo di paga di gennaio 2012, la contribuzione di finanziamento prevista:

  • 0,90 per cento ex art. 9 della legge n. 407/1990;
  • 0,30 per cento ex art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991.

La circolare richiama inoltre che, già dal 2010, l'Istituto ha adeguato i criteri di ammissione e di versamento ai parametri ministeriali riferiti alla disciplina dell'art. 1 della legge n. 223/1991 per le imprese industriali, con computo del personale apprendista e media semestrale. Lo stesso criterio viene richiamato anche per le imprese commerciali con forza occupazionale superiore alle 200 unità.

Misura compensativa per TFR conferito a forme pensionistiche complementari o al Fondo TFR

In relazione alle misure compensative previste dall'art. 8 del DL n. 203/2005, l'esonero dal versamento dei contributi dovuti alla gestione ex art. 24 della legge n. 88/1989, già pari allo 0,25 per cento nel 2011, è stabilito per il 2012 nella misura dello 0,26 per cento per ciascun lavoratore.

Disposizioni in favore dell'occupazione

Iscrizione nelle liste di mobilità per lavoratori licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti

La legge di stabilità 2012 proroga al 31 dicembre 2012 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti, quando non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità.

La norma prevede anche la copertura degli oneri relativi alle agevolazioni contributive collegate. In caso di assunzione di lavoratori iscritti in tali liste, i datori di lavoro applicano i benefici della legge n. 223/1991 utilizzando i codici specifici P5, P6, P7 oppure S1, S2, S3 per i soci lavoratori di cooperativa.

Misure incentivanti per il reimpiego e per gli ammortizzatori sociali in deroga

La legge di stabilità 2012 proroga per il 2012 una serie di interventi già introdotti dalla legge finanziaria 2010 e finalizzati al reimpiego di soggetti disoccupati in particolari situazioni. La circolare evidenzia che tali misure, una a carattere contributivo e una di contenuto economico, saranno operative solo dopo l'emanazione di un decreto interministeriale Lavoro-Economia, anche alla luce del monitoraggio sugli effetti della sperimentazione dell'anno precedente.

È inoltre prorogata per l'anno in corso la disciplina degli incentivi per l'assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, già prevista dall'art. 7-ter del DL n. 5/2009.

Utilizzo di lavoratori in sostegno al reddito in progetti formativi

L'art. 33, comma 24, proroga a tutto il 2012 la possibilità per l'impresa di appartenenza di utilizzare lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro in progetti di formazione o riqualificazione, anche con attività produttiva connessa all'apprendimento. L'intervento, già sperimentale per il biennio 2009-2010 e prorogato al 31 dicembre 2011, potrà essere attuato nei limiti di 30 milioni di euro e con modalità da definire tramite decreto interministeriale.

Sgravio contributivo sulla contrattazione di secondo livello

Lo sgravio contributivo sulle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello continua ad applicarsi anche nel 2012. La disciplina richiama l'art. 26 del DL n. 98/2011, nonché gli artt. 22, comma 6, e 33, comma 14, della legge n. 183/2011.

Per i criteri e le modalità di erogazione viene confermato l'impianto già previsto dalla legge n. 247/2007. La circolare precisa che, per l'individuazione delle somme agevolabili e dei soggetti legittimati alla sottoscrizione degli accordi aziendali o territoriali, occorre fare riferimento alle disposizioni dell'art. 26 del DL n. 98/2011 e dell'art. 22, comma 6, della legge n. 183/2011. Eventuali maggiori precisazioni sono rinviate all'emanazione del decreto ministeriale attuativo.

Sgravio per la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari

L'art. 4, comma 55, della legge di stabilità 2012 riduce i benefici di cui all'art. 6 del DL n. 457/1997, stabilendo che essi siano corrisposti nel limite del 60 per cento per il 2012 e del 70 per cento dal 2013. La circolare interpreta la disposizione nel senso che la rimodulazione riguardi lo sgravio contributivo per le imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari, i cui oneri gravano sul Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

A decorrere dal periodo di paga gennaio 2012, le imprese interessate devono quindi applicare la percentuale di beneficio ridotta al 60 per cento per il 2012, con rinvio alle modalità già note per la fruizione. La circolare segnala inoltre che sono in corso approfondimenti sull'eventuale estensione della riduzione ad altri settori.

Interventi in materia di ammortizzatori sociali

La legge di stabilità 2012 estende all'anno in corso la possibilità di interventi in materia di ammortizzatori sociali in deroga. In base all'art. 33, comma 21, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, può essere disposta la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

Lo stesso comma consente anche di prorogare nel 2012 gli strumenti in deroga già disposti nel 2011, con riduzione tuttavia dal 10 al 40 per cento della misura dei trattamenti.

L'art. 33, comma 23, prevede inoltre la proroga della possibilità di ricorso ai contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, comma 5, della legge n. 236/1993 per i datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della CIGS.

Il comma 24 proroga per il 2012 l'aumento dal 60 all'80 per cento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi ex art. 1 del DL n. 726/1984, con uno stanziamento di 80 milioni di euro.

Fondo di Tesoreria

Per il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gli importi riferiti a periodi pregressi devono essere maggiorati di una somma aggiuntiva corrispondente alle rivalutazioni calcolate ai sensi dell'art. 2120 c.c., in base al tasso di incremento del TFR applicato al 31 dicembre dell'anno precedente. La circolare ribadisce che si tratta di un criterio utilizzato per individuare un tasso di interesse coerente con la tipologia di versamento.

Per dicembre 2010 il coefficiente di rivalutazione del TFR è stato fissato dall'ISTAT al 2,935935 per cento; ai fini del versamento deve essere troncato alle sole due cifre decimali, quindi al 2,93 per cento.

Contributo di solidarietà sulle gestioni confluite nel FPLD e sul Fondo volo

L'art. 24, comma 21, del DL n. 201/2011 istituisce, dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017, un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

Sono interessati i lavoratori iscritti ai seguenti fondi:

  • Ex Fondo trasporti;
  • Ex Fondo elettrici;
  • Ex Fondo telefonici;
  • Ex INPDAI;
  • Fondo volo.

Con riferimento ai pensionati, il contributo è determinato in rapporto al periodo di iscrizione antecedente all'armonizzazione conseguente alla legge n. 335/1995 e alla quota di pensione calcolata secondo parametri più favorevoli rispetto al regime AGO. Per gli iscritti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 5 anni, l'importo del contributo è pari allo 0,50 per cento della retribuzione imponibile.

La circolare rinvia a una successiva disciplina di dettaglio con apposita circolare.

Punti principali

Aliquote contributive e INAIL per il settore agricolo e pesca

Per il 2012 non vi sono variazioni per il contributo IVS della generalità dei datori di lavoro, ferma restando l'indicizzazione di minimali e massimali. Per i datori agricoli del FPLD l'aliquota totale è pari al 27,70% con quota lavoratore dell'8,84%; per le aziende agricole con processi produttivi industriali l'aliquota totale è del 32,30% con quota lavoratore dell'8,84%. Per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori l'aliquota è del 28,40% complessivo, di cui 9,19% a carico del marittimo. Restano invariati i contributi INAIL per operai agricoli dipendenti (10,1250 per assistenza infortuni sul lavoro e 3,1185 per addizionale).

Agevolazioni contributive territoriali e pesca costiera

Le agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo restano a regime nel 2012 nelle misure già vigenti fino a luglio 2010: 100% dovuto per i territori non svantaggiati, 25% dovuto per i territori montani e 32% dovuto per i territori svantaggiati, con esclusione del contributo ex art. 25, comma 4, legge n. 845/1978. Per la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari la legge di stabilità 2012 riduce i benefici dell'art. 6 del DL n. 457/1997 al 60% per il 2012 e al 70% dal 2013.

CIGS, mobilità e iscrizione nelle liste di mobilità

È prorogata al 31 dicembre 2012 la disciplina relativa ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per imprese commerciali, logistica, agenzie di viaggio e turismo e imprese di vigilanza al superamento delle soglie occupazionali previste. I datori destinatari versano dal periodo di paga di gennaio 2012 la contribuzione dello 0,90% ex art. 9 legge n. 407/1990 e dello 0,30% ex art. 16, comma 2, legge n. 223/1991. È inoltre prorogata al 31 dicembre 2012 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese con meno di 15 dipendenti, con applicazione dei codici contributivi previsti in caso di assunzione agevolata.

Misure per l'occupazione e contrattazione di secondo livello

La circolare segnala la proroga per il 2012 di alcune misure per il reimpiego di soggetti disoccupati in particolari condizioni, la cui operatività è subordinata a un decreto interministeriale. È prorogata anche la disciplina degli incentivi per l'assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga. Viene inoltre prorogata per tutto il 2012 la possibilità di utilizzare lavoratori percettori di sostegno al reddito in progetti di formazione o riqualificazione con attività produttiva connessa, entro un limite di 30 milioni di euro e con modalità attuative da definirsi. Lo sgravio contributivo sulle somme previste dalla contrattazione di secondo livello continua ad applicarsi nel 2012 secondo la normativa richiamata, in attesa di ulteriori chiarimenti attuativi.

Misure compensative, Fondo di Tesoreria e contributo di solidarietà

Per le misure compensative a favore delle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo TFR, l'esonero dai contributi ex art. 24 legge n. 88/1989 è fissato allo 0,26% per ciascun lavoratore. Per il Fondo di Tesoreria, gli importi riferiti a periodi pregressi devono essere maggiorati con il coefficiente di rivalutazione del TFR; per dicembre 2010 il coefficiente ISTAT è pari al 2,935935%, da utilizzare troncato al 2,93%. È infine istituito, dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017, un contributo di solidarietà dello 0,50% sulla retribuzione imponibile per gli iscritti con almeno 5 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 nelle gestioni confluite nel FPLD e nel Fondo volo, con disciplina di dettaglio demandata a successiva circolare.

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