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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16861/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per presunto errore di fatto ed errore materiale nella sentenza della Prima Sezione penale della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso contro la condanna confermata dalla Corte d'appello di Catanzaro e dal Tribunale di Cosenza. Il ricorrente deduce tre gruppi di censure: 1) travisamento relativo alla sospensione e al computo dei termini di prescrizione, lamentando che la Corte di cassazione avrebbe ignorato le osservazioni del Procuratore generale e avrebbe erroneamente escluso cause interruttive o sospensive della prescrizione; 2) errore di fatto sulle dichiarazioni dell'imputato, sostenendo che la sentenza avrebbe falsamente ritenuto che Filippelli si fosse recato a caccia mentre egli aveva escluso di aver svolto attività venatoria e aveva riferito di un fucile a salve di tipologia non indicata; 3) errore di fatto sulla deposizione del teste Vivacqua Dario e sul mancato sequestro dell'arma, poiché il teste avrebbe affermato che il fucile era finto e il PM avrebbe chiesto l'assoluzione, mentre la Corte avrebbe comunque ritenuto dimostrato l'uso di un'arma vera basandosi su fotografie senza considerare l'assenza di sequestro.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'art. 625-bis c.p.p. tutela solo l'errore di percezione (errore percettivo) degli atti interni al giudizio di legittimità e non consente il riesame di valutazioni di merito o di diritto operate dalla Corte di cassazione. Nel merito delle censure la Corte ha concluso che: la lamentata errata applicazione della disciplina sulla prescrizione è, nella prospettazione difensiva, un errore di giudizio e non un mero errore percettivo; l'applicazione della legge n. 103/2017 al computo della prescrizione è corretta e la censura è generica; le contestazioni sulle dichiarazioni dell'imputato, sulla deposizione del teste e sul mancato sequestro dell'arma attengono a valutazioni di merito (credibilità e valutazione probatoria) non sindacabili con il rimedio di cui all'art. 625-bis. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio straordinario è limitato agli errori di fatto percettivi commessi nella lettura degli atti del giudizio di legittimità; esclude il sindacato sulle valutazioni di merito e sugli errori di giudizio o diritto

  • legge n. 103 del 2017

    Disciplina la sospensione del termine di prescrizione per un periodo specifico; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione delle relative disposizioni al computo dei termini prescrizionali nel caso concreto

  • artt. 4 e 7, legge n. 895 del 1967

    Norme sostanziali contestate nella sentenza di merito (titolo del reato per cui Filippelli era stato dichiarato colpevole nella precedente fase processuale)

  • art. 21, comma 1, lett. r) e art. 30, comma 1, lett. h), legge n. 157 del 1992

    Norme contravvenzionali richiamate nella sentenza di merito con riferimento alle condotte contestate (in materia venatoria/ambientale), la cui valutazione probatoria è stata ritenuta questione di merito non sindacabile in via straordinaria

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze processuali della declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, con possibilità di condanna alle spese e di versamento alla Cassa delle ammende; applicata per la condanna di euro 3.000,00

  • Corte costituzionale, n. 186 del 13/06/2000 (richiamata)

    Richiamata in tema di valutazione se la parte abbia proposto l'impugnazione in colpa; la Corte ha ritenuto non sussistessero elementi per escludere la colpa ma ha comunque imposto la sanzione equitativa

Massime di principio

  • Il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. è uno strumento eccezionale e molto limitato: è ammesso solo per errori percettivi nella lettura degli atti del giudizio di legittimità, non per rinnovare il riesame delle valutazioni probatorie o delle ricostruzioni logiche adottate dalla Corte di cassazione
  • Quando si impugna con art. 625-bis occorre indicare in modo preciso e circostanziato l'elemento di percezione errata (es. omissione di un documento o fraintendimento evidente di un atto) e dimostrare che la correzione di tale errore avrebbe determinato una diversa decisione
  • Le censure che riguardano il calcolo della prescrizione devono provare un vizio materiale o una manifesta svista nella ricostruzione degli atti processuali; contestazioni generiche basate su valutazioni alternative sono inammissibili
  • Questioni di credibilità dei testimoni, mancato sequestro di oggetti o valutazioni sulle fotografie costituiscono tipicamente questioni di merito e non sono rimediabili con l'art. 625-bis
  • L'inammissibilità comporta il rischio di condanna alle spese e di una sanzione equitativa alla Cassa delle ammende; pertanto, prima di proporre il ricorso straordinario è consigliabile verificare la presenza reale di un errore percettivo e documentarlo puntualmente

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