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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14963/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ferrari Filippo era stato condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione in relazione a operazioni che avrebbero destinato parte del mutuo contratto dalla società SVAR s.r.l. (mutuo 1.900.000 euro, di cui 1.500.000 distratti per il pagamento di quote sociali) al pagamento del prezzo di cessioni di quote; a lui venivano attribuiti tre assegni circolari per 750.000 euro come parte dell'operazione. In cassazione ha impugnato la conferma di condanna articolando tre doglianze principali: 1) violazione delle norme processuali (artt. 192, 234, 237 e 238-bis c.p.p.) per l'utilizzo, nel processo penale, della memoria difensiva depositata nel procedimento civile cautelare e di un'ordinanza civile; 2) contraddittorietà e travisamento della prova, con particolare riferimento al cosiddetto "documento 6" (prospetto "Spese di istruttoria" del 2/5/2007) e alle dichiarazioni rese da Merlini in interrogatorio; 3) errore nella determinazione della pena e nella valutazione dell'elemento soggettivo, poiché la corte avrebbe commisurato la pena sull'intero importo distratto e non sul solo ammontare materialmente ricevuto da Ferrari (oltre a un apparente errore numerico tra 1.500.000 e 1.700.000 euro).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la condanna. Motivazioni principali: 1) il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità e, nel merito, infondato: la memoria difensiva civile costituisce documento acquisibile nel processo penale ai sensi dell'art. 234 c.p.p. e può essere liberamente valutata; l'ordinanza civile non è stata acquisita come prova di fatto ma richiamata in funzione argomentativa, senza violare l'art. 238-bis c.p.p.; 2) il presunto travisamento della prova non costituiva un vizio decisivo: la Corte territoriale si è basata su una pluralità di elementi convergenti (stato di difficoltà economica del bilancio 2007, partecipazione all'incontro con la banca, anomalia del preliminare, ricezione di assegni dalla stessa banca che aveva erogato il finanziamento, dichiarazioni del Merlini, contenuto della memoria civile) e le censure addotte rappresentavano in gran parte una diversa lettura non consentita in sede di legittimità; 3) quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha correttamente ritenuto che, essendo provata la partecipazione consapevole al programma distrattivo complessivo (1.500.000 euro), il coautore risponde dell'intera operazione comune e non solo della quota materialmente percepita; l'affermazione in sentenza di 1.700.000 euro è qualificata come lapsus calami e non incide sul giudizio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), artt. 216, 219

    art. 216, comma 1, n. 1; art. 219, comma 1

    Gli articoli sono stati interpretati come fondamento del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione: la destinazione delle somme ottenute mediante finanziamento societario al pagamento di quote sociali è qualificata come condotta distrattiva riconducibile al delitto fallimentare.

  • Codice penale (concorso di persone)

    Applicato per ritenere la responsabilità concorsuale: ciascun partecipante al progetto criminoso risponde del fatto comune nella misura dell'apporto consapevolmente prestato, potendo comunque essere ritenuto responsabile per l'intera realizzazione del programma unitario se ne ha condiviso consapevolmente i termini.

  • Codice di procedura penale, art. 234

    La Corte ha qualificato la memoria difensiva civile come documento (art. 234) acquisibile nel processo penale e liberamente valutabile, anche se non sottoscritta dall'imputato.

  • Codice di procedura penale, art. 237

    Rilevato che la memoria civile non è stata assunta come documento proveniente dall'imputato ai sensi dell'art. 237 (quindi non confessa in senso tecnico) ma come elemento documentale autonoma valutabile.

  • Codice di procedura penale, art. 238-bis

    La norma non è stata ritenuta violata: l'art. 238-bis disciplina l'efficacia probatoria di sentenze penali irrevocabili; le decisioni civili richiamate sono valutate come documenti acquisiti e non come sentenze penali vincolanti.

  • Codice di procedura penale, art. 192

    Richiamato nel quadro delle censure processuali ma la Corte ha ricordato l'onere della parte di specificare l'inutilizzabilità e l'incidenza di atti processuali per lamentarne l'illegittimità in cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Le memorie difensive depositate in procedimenti civili possono essere acquisite nel processo penale come documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p. e valutate liberamente, anche se non sottoscritte dall'imputato; non assumono automaticamente natura confessoria ai sensi dell'art. 237 c.p.p.
  • Chi contesta in cassazione l'inutilizzabilità o l'irrilevanza di atti processuali deve indicare specificamente gli atti, spiegare l'illegittimità e dimostrare l'incidenza che la loro esclusione avrebbe sul complessivo compendio probatorio, pena l'inammissibilità o il rigetto per genericità.
  • Nei casi di doppia conferma di condanna il vizio di travisamento della prova è sindacabile solo entro limiti ristretti: la Corte suprema interviene se l'appello ha valorizzato elementi non valutati dal primo giudice o li ha valutati in modo difforme in maniera decisiva.
  • In reati commessi in concorso, ciascun partecipante può essere ritenuto responsabile per l'intero programma criminoso se ha condiviso consapevolmente il progetto unitario; la commisurazione della pena può quindi riferirsi all'intera operazione comune e non soltanto alla quota materialmente percepita.
  • Un singolo documento che offra un'indicazione non univoca non invalida, di per sé, una valutazione probatoria fondata su una pluralità di elementi convergenti; per incidere sul giudizio è necessario mostrare che, espungendo quel documento, il restante impianto probatorio non sarebbe più sufficiente.
  • Dichiarazioni interlocutorie o affermazioni del tipo 'non sono in grado di rispondere' non neutralizzano necessariamente il nucleo informativo di altre dichiarazioni che attestino partecipazione o conoscenza di elementi rilevanti.

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