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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1142

Regolamento (UE) 2018/1142 della Commissione, del 14 agosto 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto concerne l'introduzione di determinate categorie di licenze di manutenzione aeronautica, la modifica della procedura di accettazione dei componenti di fornitori esterni e la modifica dei privilegi delle organizzazioni che erogano servizi di formazione sulla manutenzione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1142

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo significativo il quadro UE sulla manutenzione aeronautica, soprattutto introducendo nuove licenze e sottocategorie per il personale addetto alla certificazione e adattando i requisiti alle diverse tipologie di aeromobili. Rafforza inoltre le regole su classificazione, accettazione e segregazione dei componenti, corregge errori del testo previgente e interviene sui requisiti delle organizzazioni di formazione. Alcune disposizioni sono immediate o anticipate, mentre altre saranno operative in date successive per consentire l'adeguamento degli operatori.

Modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 introducendo nuove categorie di licenze di manutenzione aeronautica, nuove regole su accettazione dei componenti, privilegi delle organizzazioni di formazione e talune disposizioni sul mantenimento dell'aeronavigabilità.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori, alle organizzazioni di manutenzione approvate, alle organizzazioni di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, al personale autorizzato a certificare e alle organizzazioni di formazione sulla manutenzione operanti nel settore dell'aviazione civile disciplinato dal regolamento (UE) n. 1321/2014. Ha portata UE/SEE e incide sulle parti M, 145, 66, 147 e T del regolamento modificato. Sono previste applicazioni differite per varie misure: in via generale dal 5 marzo 2019, con alcune disposizioni applicabili dal 5 settembre 2018, altre dal 1º ottobre 2019, dal 1º ottobre 2020 e dal 1º gennaio 2025.

Modifica del regolamento (UE) n. 1321/2014 in materia di manutenzione aeronautica

Il regolamento interviene sul quadro europeo relativo al mantenimento dell'aeronavigabilità, aggiornando in profondità il regolamento (UE) n. 1321/2014. La finalità è adeguare i requisiti di licenza, formazione, certificazione e gestione dei componenti al diverso grado di complessità degli aeromobili, mantenendo un livello elevato e uniforme di sicurezza aerea e correggendo alcune lacune ed errori del testo previgente.

Finalità e contesto

Nei considerando viene evidenziata l'esigenza di un sistema UE semplice e proporzionato per il rilascio di licenze al personale autorizzato a certificare, soprattutto per velivoli ELA1 e per aeromobili diversi da velivoli ed elicotteri. Viene inoltre segnalato che i requisiti vigenti erano non proporzionati per talune categorie di aeromobili meno complessi, che erano emersi casi di frode negli esami di manutenzione e che l'accettazione di componenti, parti e materiali di terzi richiede regole più rigorose di classificazione e segregazione.

Ambito di applicazione e rapporto con il quadro UE vigente

Il regolamento non disciplina autonomamente la manutenzione aeronautica, ma modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014. Le modifiche interessano le parti M, 145, 66, 147 e T bis del sistema normativo europeo sul mantenimento dell'aeronavigabilità, incidendo su personale, organizzazioni di manutenzione, organizzazioni di formazione e organizzazioni di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità. Il testo è rilevante ai fini del SEE ed è direttamente applicabile negli Stati membri.

Nuove categorie di licenze e struttura delle competenze

L'intervento più rilevante riguarda l'allegato III (parte 66), nel quale vengono introdotte nuove categorie di licenza. In particolare:

  • la categoria B2L, destinata alle competenze avioniche/elettriche limitate per impianti specifici;
  • la categoria L, articolata nelle sottocategorie L1C, L1, L2C, L2, L3H, L3G, L4H, L4G e L5, riferite a alianti, alianti a motore, velivoli ELA1, palloni e dirigibili.

Vengono ridefiniti anche i privilegi delle varie categorie:

  • B2L: certificazione per manutenzione su sistemi elettrici e avionici entro i limiti delle abilitazioni per impianto approvate, con estensione ad alcuni interventi elettrici e avionici su impianti motopropulsori e sistemi meccanici se è presente l'abilitazione "sistemi della cellula";
  • B3: certificazione per manutenzione su velivoli a pistoni non pressurizzati fino a 2 000 kg MTOM, con limiti sugli impianti avionici verificabili con semplici test;
  • L: certificazione e funzione di personale di supporto per struttura, impianti motopropulsori, sistemi meccanici ed elettrici, oltre che per radio, ELT, transponder e altri sistemi avionici semplici;
  • C: certificazione a seguito di manutenzione di base dell'aeromobile nella sua interezza.

Sono inoltre aggiornati i gruppi di aeromobili e le corrispondenti abilitazioni per tipo o per gruppo/sottogruppo, con regole specifiche per i gruppi 1, 2, 3 e 4.

Requisiti di conoscenza, esame ed esperienza

Il regolamento riscrive le disposizioni sui requisiti per ottenere o estendere le licenze:

  • per le licenze diverse da B2L e L continua ad applicarsi il sistema di moduli dell'appendice I;
  • per la categoria L si applicano i nuovi moduli dell'appendice VII e i criteri d'esame dell'appendice VIII;
  • per la categoria B2L restano i moduli della parte 66, ma con una modulazione specifica per le abilitazioni per impianto.

Sono introdotte regole sui crediti d'esame e sulla loro durata:

  • i corsi e gli esami devono essere stati svolti nei 10 anni precedenti la domanda, altrimenti possono essere riconosciuti crediti;
  • i crediti riconosciuti scadono dopo 10 anni e possono essere rinnovati, in assenza di variazioni degli standard, per un ulteriore periodo di dieci anni.

Le prescrizioni sull'esperienza pratica sono differenziate per categoria. Per la categoria B2L sono previste tre alternative di esperienza, da tre anni senza formazione tecnica fino a un anno con corso di base approvato parte 147. Per la categoria L sono previsti due anni di esperienza pratica, ridotti a un anno in deroga, con ulteriori riduzioni per l'inserimento di nuove sottocategorie. L'appendice IV viene riscritta per allineare i requisiti di esperienza all'estensione delle licenze esistenti.

Abilitazioni per tipo e conversioni delle licenze

Il nuovo articolo 66.A.45 disciplina in modo più analitico le abilitazioni per tipo o per gruppo:

  • per le categorie B1, B2 e C le abilitazioni dipendono dal gruppo dell'aeromobile;
  • per B2L si applicano sottogruppi e gruppi specifici;
  • per la categoria L ciascuna sottocategoria è associata alla propria abilitazione coerente con il tipo di aeromobile.

La prima abilitazione per tipo richiede in generale formazione teorica, e per le categorie diverse dalla C anche formazione sul luogo di lavoro; per alcuni aeromobili dei gruppi 2 e 3 è possibile l'approvazione anche tramite esame ed esperienza pratica, con limitazioni se l'esperienza non è sufficiente. Sono previste regole specifiche per la conversione di abilitazioni nazionali e per il mantenimento dei privilegi preesistenti.

Regole sulla qualificazione del personale e sulle organizzazioni di manutenzione

Nell'allegato I (parte M) e nell'allegato II (parte 145) vengono rafforzate le regole sull'organizzazione del lavoro e sulla qualificazione del personale. Le organizzazioni devono:

  • disporre di personale autorizzato a certificare sufficientemente qualificato per aeromobili e componenti;
  • verificare la conoscenza adeguata di aeromobili, componenti e procedure interne;
  • tenere registri del personale di supporto;
  • garantire che il personale autorizzato operi nei limiti della licenza e delle abilitazioni detenute.

Sono inoltre specificati i requisiti per attrezzature e strumenti, con l'obbligo di usare quelli richiesti dal produttore, salvo procedure alternative approvate, e di disporre di accessi e piattaforme adeguate per la manutenzione di base.

Accettazione e segregazione dei componenti

Una parte centrale della riforma riguarda la gestione dei componenti. I componenti, parti standard e materiali sono ora classificati in categorie precise e possono essere installati solo se in condizioni soddisfacenti, correttamente documentati e conformi ai dati di manutenzione. Le organizzazioni devono definire procedure per:

  • l'accettazione dei componenti in ingresso;
  • la verifica della loro idoneità;
  • la segregazione dei componenti non efficienti e non recuperabili;
  • l'esclusione dei componenti non recuperabili dal sistema di fornitura, salvo eccezioni legate a estensione della vita certificata o a riparazione approvata.

Formazione sulla manutenzione e prevenzione delle frodi

L'allegato IV viene ampliato per rafforzare la disciplina delle organizzazioni di formazione sulla manutenzione. In particolare, tali organizzazioni possono:

  • impartire corsi di formazione di base e per tipo;
  • sostenere esami di allievi che hanno o non hanno frequentato i corsi presso la stessa organizzazione;
  • rilasciare certificati secondo l'appendice III.

Per gli esami di chi non ha frequentato il corso di base, è prevista la possibilità di svolgerli presso sedi specifiche o, in taluni casi, con banca domande centrale europea (ECQB) o con domande selezionate dall'autorità competente. Questa disciplina risponde anche alle preoccupazioni emerse in relazione a esami svolti in assenza della frequenza del corso di base e ai conseguenti rischi per la sicurezza.

Criteri d'esame e durata minima dei corsi

Le appendici I e II della parte 147 sono sostituite. La durata minima dei corsi di base è fissata per ciascuna categoria, ad esempio:

  • A1, A3, A4: 800 ore;
  • A2: 650 ore;
  • B1.1, B1.3, B1.4, B2: 2 400 ore;
  • B1.2: 2 000 ore;
  • B2L: 1 500 ore, con incremento se sono selezionate ulteriori abilitazioni per impianto;
  • B3: 1 000 ore.

Sono anche definiti i criteri di esame, il numero di domande, i tempi e il punteggio minimo. Per la categoria L gli esami consistono in domande a scelta multipla, con tre opzioni, tempo medio di 75 secondi per domanda e soglia di superamento del 75%.

Disposizioni transitorie e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ma si applica in via generale dal 5 marzo 2019. Sono però previste diverse decorrenze speciali:

  • 5 settembre 2018 per specifiche modifiche dell'articolo 1 e dell'allegato IV;
  • 1º ottobre 2019 per il rilascio delle nuove licenze B2L e L da parte dell'autorità competente;
  • 1º ottobre 2020 per il requisito che il personale autorizzato a certificare sia qualificato ai sensi della parte 66 in determinati casi;
  • 1º gennaio 2025 per l'applicazione di taluni requisiti ai velivoli plurimotore turboelica leggeri non impiegati in operazioni commerciali.

Il testo prevede inoltre conversioni delle licenze esistenti e l'inserimento di limitazioni, così da preservare i privilegi di certificazione precedentemente riconosciuti nei diversi Stati membri.

Conclusione operativa

Per i professionisti italiani, il regolamento comporta la necessità di verificare la corrispondenza tra licenze, abilitazioni, esperienze e modalità di certificazione del personale, nonché l'adeguamento delle procedure interne di accettazione dei componenti e dei programmi formativi. Il suo impatto è rilevante sia per le imprese di manutenzione e le scuole approvate, sia per gli operatori che gestiscono aeromobili soggetti alle nuove regole di manutenzione e conversione delle licenze.

Disposizioni principali

Introduzione di nuove categorie di licenze e adeguamento delle competenze

Modifica l'allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/2014 introducendo la categoria B2L, la categoria L con relative sottocategorie (L1C, L1, L2C, L2, L3H, L3G, L4H, L4G, L5) e ridefinendo i privilegi delle categorie A, B1, B2, B2L, B3 e C. Sono aggiornati i gruppi di aeromobili, i requisiti di conoscenza, esperienza, esami e abilitazioni per tipo, nonché le regole di conversione delle licenze nazionali e delle limitazioni.

Accettazione, classificazione e segregazione dei componenti

Riformula le regole delle parti M e 145 sulla classificazione dei componenti in condizioni soddisfacenti, non efficienti, non recuperabili, parti standard e materiali di consumo. Impone procedure per l'accettazione dei componenti forniti da terzi, per la loro verifica e installazione, e per la separazione dei componenti non efficienti o non recuperabili. I componenti non recuperabili devono essere esclusi dal sistema di fornitura salvo estensione della vita certificata o riparazione approvata ai sensi del regolamento (UE) n. 748/2012.

Privilegi del personale autorizzato a certificare e delle organizzazioni di manutenzione

Aggiorna i requisiti di personale nelle organizzazioni di manutenzione, inclusi il personale di supporto e il personale autorizzato a certificare per aeromobili e componenti. Definisce i casi in cui il personale può operare su manutenzione di linea e di base, introduce il collegamento tra licenze parte 66 e autorità di certificazione e specifica che il personale autorizzato a certificare componenti deve essere qualificato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento modificato.

Formazione per manutenzione e criteri d'esame

Rivede l'allegato IV (parte 147) sulla formazione sulla manutenzione, ampliando le attività consentite alle organizzazioni approvate e ridefinendo durata minima dei corsi di base e criteri d'esame. Introduce specifiche per la categoria B2L e per la categoria L, incluse appendici dedicate alle competenze fondamentali e ai criteri delle prove. Disciplina anche le condizioni per esami di allievi che non hanno frequentato il corso presso l'organizzazione.

Disposizioni transitorie, conversioni e decorrenze

Stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 5 marzo 2019, con eccezioni specifiche: alcune misure dal 5 settembre 2018, altre dal 1º ottobre 2019, dal 1º ottobre 2020 e dal 1º gennaio 2025. Prevede inoltre la conversione di licenze esistenti in nuove categorie o sottocategorie, con eventuali limitazioni da inserire per mantenere invariati i privilegi precedenti.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilesicurezza aereamanutenzione aeronauticaformazione e licenze del personalegestione del mantenimento dell'aeronavigabilità

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