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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1131

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1131 della Commissione, del 13 agosto 2018, che approva il penflufen come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva il penflufen come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8, subordinando l’approvazione a precise specifiche tecniche e condizioni di impiego. L’atto recepisce il parere scientifico dell’ECHA e prende atto che la sostanza è molto persistente (vP), imponendo conseguenti obblighi di etichettatura per gli articoli trattati. Sono inoltre fissate condizioni puntuali per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti, con particolare attenzione a utilizzatori industriali/professionali, suolo e acque sotterranee.

Approvazione del penflufen come principio attivo per biocidi del tipo di prodotto 8 (preservanti del legno), con specifiche condizioni d’uso e obblighi di etichettatura per gli articoli trattati.

Ambito di applicazione

Si applica al principio attivo penflufen e ai biocidi del tipo di prodotto 8 ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, cioè ai preservanti del legno. Riguarda l’approvazione del principio attivo a livello UE, l’autorizzazione dei biocidi che lo contengono e, per quanto previsto, l’immissione sul mercato degli articoli trattati con tale sostanza o che la contengono. Le condizioni tecniche e gli obblighi informativi si applicano in tutti gli Stati membri a decorrere dall’entrata in vigore e nell’ambito delle autorizzazioni e della valutazione del prodotto. Il regolamento non disciplina usi diversi dal tipo di prodotto 8.

Approvazione del penflufen come principio attivo per biocidi del tipo di prodotto 8

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1131 della Commissione approva il penflufen come principio attivo destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 8, ossia i preservanti del legno. L’atto dà attuazione al regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, sulla base della valutazione tecnica svolta dall’autorità competente del Regno Unito e del parere del comitato sui biocidi dell’ECHA.

Contesto della valutazione

La procedura di approvazione è stata avviata con domanda presentata il 7 luglio 2015. L’autorità di valutazione competente del Regno Unito ha trasmesso la relazione di valutazione il 28 febbraio 2017 e il parere del comitato sui biocidi è stato adottato il 14 dicembre 2017. In base a tale parere, i biocidi contenenti penflufen possono soddisfare i criteri di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate specifiche condizioni d’uso.

Ambito materiale e dati identificativi della sostanza

L’allegato identifica il principio attivo come penflufen, con denominazione IUPAC 5-fluoro-1,3-dimethyl-N-{2-[(2RS)-4-methylpentan-2-yl]phenyl}-1H-pyrazole-4-carboxamide, numero CAS 494793-67-8 e assenza di numero CE disponibile. Il grado minimo di purezza valutato è pari a 980 g/kg, con rapporto di enantiomeri 1:1 (R:S). È inoltre precisato che il principio attivo immesso sul mercato può avere purezza diversa, purché ne sia stata dimostrata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

Condizioni di approvazione e di autorizzazione dei biocidi

L’approvazione è subordinata a condizioni specifiche che incidono sia sulla valutazione del prodotto sia sulle prescrizioni operative. In sede di valutazione del biocida occorre prestare particolare attenzione:

  • alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia per eventuali usi dichiarati nella domanda ma non considerati nella valutazione del rischio dell’Unione sul principio attivo;
  • agli utilizzatori industriali e professionali;
  • al suolo e alle acque sotterranee nel caso di legno trattato esposto frequentemente agli agenti atmosferici.

Il regolamento richiede inoltre che, in considerazione dei rischi individuati per il suolo, le etichette e, se del caso, le schede dei dati di sicurezza specifichino che:

  • l’applicazione industriale avviene all’interno di un’area isolata o su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento;
  • immediatamente dopo il trattamento, il legno è conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili per evitare lo scolo diretto di residui nel suolo o nelle acque;
  • gli eventuali residui derivanti dall’applicazione sono raccolti per essere riutilizzati o smaltiti.

Etichettatura degli articoli trattati

Poiché l’ECHA conclude che il penflufen soddisfa i criteri per essere considerato molto persistente (vP) ai sensi dell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), il regolamento impone un obbligo informativo specifico per gli articoli trattati. Il responsabile dell’immissione sul mercato di un articolo trattato che è stato trattato con penflufen o che lo contiene deve garantire che l’etichetta riporti le informazioni previste dall’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Le misure sono state adottate dalla Commissione sulla base del parere del comitato permanente sui biocidi.

Disposizioni principali

Approvazione del principio attivo

L’articolo 1 approva il penflufen come principio attivo per l’uso nei biocidi del tipo di prodotto 8, con rinvio alle specifiche e condizioni contenute nell’allegato. L’approvazione si fonda sul regolamento (UE) n. 528/2012, in particolare sull’articolo 9, paragrafo 1, lettera a).

Decorrenza dell’approvazione e durata

Dall’allegato risulta che la data di approvazione è il 1º febbraio 2019 e la scadenza dell’approvazione è il 31 gennaio 2029. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Grado di purezza e identificazione della sostanza

L’allegato indica il nome comune penflufen, la denominazione IUPAC completa, il numero CAS 494793-67-8, la mancanza di numero CE disponibile e un grado minimo di purezza di 980 g/kg, con rapporto enantiomerico 1:1 (R:S). È precisato che il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può avere purezza pari o diversa, se è dimostrata l’equivalenza tecnica.

Condizioni per la valutazione e l’autorizzazione dei biocidi

Nella valutazione del prodotto deve essere prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia di eventuali usi previsti nella domanda di autorizzazione ma non considerati nella valutazione del rischio dell’Unione sul principio attivo. In considerazione dei rischi individuati, occorre prestare particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali e al suolo e alle acque sotterranee nel caso di legno trattato esposto frequentemente agli agenti atmosferici.

Prescrizioni operative e ambientali

Le etichette e, se del caso, le schede dei dati di sicurezza dei prodotti autorizzati devono indicare che l’applicazione industriale avviene all’interno di un’area isolata o su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento; che subito dopo il trattamento il legno è conservato in luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili per evitare lo scolo diretto di residui nel suolo o nelle acque; e che gli eventuali residui risultanti dall’applicazione sono raccolti per essere riutilizzati o smaltiti.

Etichettatura degli articoli trattati

L’immissione sul mercato degli articoli trattati con penflufen, o che lo contengono, è subordinata all’obbligo per il responsabile dell’immissione sul mercato di garantire che l’etichetta riporti le informazioni previste dall’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Rilevanza del parere scientifico e qualificazione vP

Il regolamento richiama il parere dell’ECHA secondo cui il penflufen soddisfa i criteri per essere considerato molto persistente (vP) ai sensi dell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Tale circostanza giustifica l’esigenza di adeguata etichettatura degli articoli trattati.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimicheetichettaturasicurezza ambientale

Testo integrale

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