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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1129

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1129 della Commissione, del 13 agosto 2018, che approva l'acetamiprid come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva l’acetamiprid come principio attivo esistente per l’uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, sulla base della valutazione effettuata a livello dell’Unione e del parere dell’ECHA. L’approvazione è concessa con specifiche condizioni tecniche e con la qualifica di candidato alla sostituzione, in ragione della persistenza e tossicità della sostanza. Il testo disciplina inoltre obblighi di attenzione nella valutazione dei prodotti, profili di residui e obblighi di etichettatura per gli articoli trattati.

Approvazione dell’acetamiprid come principio attivo esistente per l’uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, con specifiche condizioni e durata dell’approvazione.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’acetamiprid quale principio attivo destinato ai biocidi del tipo di prodotto 18, ossia insetticidi, acaricidi e prodotti per il controllo di altri artropodi, ai sensi dell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Riguarda i soggetti che immettono sul mercato e utilizzano tali biocidi nell’Unione europea; incide anche sugli articoli trattati con acetamiprid o che lo contengono, quanto agli obblighi di etichettatura. L’approvazione è subordinata alle specifiche dell’allegato ed è applicabile negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; la scadenza dell’approvazione è fissata al 31 gennaio 2027. Restano rilevanti, per i profili di rischio e residui, i regolamenti (CE) n. 470/2009 e n. 396/2005 richiamati nell’allegato.

Approvazione dell’acetamiprid per i biocidi di tipo 18

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1129 approva l’acetamiprid come principio attivo esistente per l’uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, sulla base della procedura di valutazione prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. La Commissione richiama il parere dell’ECHA e le conclusioni dell’autorità di valutazione competente del Belgio, dalle quali risulta che i biocidi contenenti acetamiprid possono soddisfare i criteri di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento biocidi, purché siano rispettate specifiche condizioni.

Presupposti della decisione

Nei considerando la Commissione evidenzia che l’acetamiprid è stato valutato come principio attivo esistente destinato al tipo di prodotto 18, cioè insetticidi, acaricidi e prodotti per il controllo di altri artropodi. Il parere dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche conclude inoltre che la sostanza soddisfa i criteri per essere considerata molto persistente (vP) e tossica (T) ai sensi dell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006, con la conseguenza che rientra tra i candidati alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Ambito dell’approvazione e durata

L’articolo 1 dispone l’approvazione dell’acetamiprid come principio attivo per i biocidi del tipo 18, rinviando alle specifiche e condizioni fissate nell’allegato. L’allegato stabilisce che l’approvazione decorre dal 1º febbraio 2020 e scade il 31 gennaio 2027. La durata è coerente con l’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, che limita a sette anni l’approvazione dei principi attivi candidati alla sostituzione.

Dati identificativi e purezza

L’allegato identifica la sostanza come acetamiprid, con denominazione IUPAC "(E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamide", numero CAS 135410-20-7 e nessun numero CE. È indicato un grado minimo di purezza del 99,0 % p/p per la sostanza valutata; tuttavia, il testo precisa che il principio attivo immesso sul mercato può presentare purezze diverse se ne sia dimostrata l’equivalenza tecnica.

Condizioni per l’autorizzazione dei biocidi

L’allegato impone che, nella valutazione del prodotto, sia prestata particolare attenzione agli usi previsti nella domanda di autorizzazione che non sono stati considerati nella valutazione del rischio dell’Unione del principio attivo. Inoltre, in ragione dei rischi riscontrati per gli usi esaminati, occorre porre attenzione specifica:

  • agli utilizzatori professionali;
  • ai lattanti e ai bambini piccoli per esposizione secondaria quando il prodotto è nebulizzato da utilizzatori professionali;
  • alle acque di superficie, ai sedimenti, al suolo e alle acque sotterranee per i prodotti applicati mediante nebulizzatore o pennello in stalle;
  • alle acque di superficie, ai sedimenti, al suolo e alle acque sotterranee per i prodotti applicati mediante nebulizzazione all’aperto.

Residui in alimenti e mangimi

Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, il regolamento impone di verificare la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui o di modificare quelli esistenti ai sensi dei regolamenti (CE) n. 470/2009 e (CE) n. 396/2005. Devono inoltre essere adottate misure di attenuazione del rischio idonee a garantire che i livelli massimi di residui applicabili non siano superati.

Etichettatura degli articoli trattati

Una specifica condizione riguarda l’immissione sul mercato degli articoli trattati con acetamiprid o che lo contengono. Il responsabile dell’immissione sul mercato deve assicurare che l’etichetta dell’articolo trattato riporti le informazioni previste dall’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione collega tale obbligo al fatto che la sostanza è considerata molto persistente.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione del principio attivo

L’acetamiprid è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve le specifiche e le condizioni contenute nell’allegato.

Classificazione come candidato alla sostituzione

L’allegato qualifica l’acetamiprid come candidato alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012, con conseguenze sulla durata dell’approvazione e sulla valutazione comparativa nei procedimenti autorizzativi.

Durata dell’approvazione

L’approvazione decorre dal 1º febbraio 2020 e scade il 31 gennaio 2027, in coerenza con il limite massimo di sette anni previsto per i principi attivi candidati alla sostituzione.

Condizioni per l’autorizzazione dei biocidi

Nella valutazione del prodotto deve essere prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia per eventuali usi non considerati nella valutazione del rischio dell’Unione sul principio attivo. Devono inoltre essere considerati specificamente i rischi per utilizzatori professionali, lattanti e bambini piccoli per esposizione secondaria, e per acque di superficie, sedimenti, suolo e acque sotterranee in caso di applicazione in stalle o all’aperto.

Residui negli alimenti e nei mangimi

Per i prodotti che possono lasciare residui in alimenti o mangimi occorre verificare la necessità di fissare nuovi limiti massimi di residui o di modificare quelli esistenti, secondo i regolamenti (CE) n. 470/2009 e (CE) n. 396/2005, adottando misure di attenuazione del rischio affinché i LMR applicabili non siano superati.

Etichettatura degli articoli trattati

L’immissione sul mercato di articoli trattati con acetamiprid o che lo contengono è subordinata all’obbligo, per il responsabile dell’immissione sul mercato, di assicurare che l’etichetta riporti le informazioni previste dall’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Purezza e identificazione della sostanza

L’allegato riporta la denominazione IUPAC ((E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamide), il numero CAS 135410-20-7, l’assenza di numero CE e un grado minimo di purezza del 99,0 % p/p. È precisato che la purezza del principio attivo immesso sul mercato può essere diversa, purché sia dimostrata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimicheetichettaturasalute e sicurezza alimentareambiente

Testo integrale

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