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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1130

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1130 della Commissione, del 13 agosto 2018, che approva la cipermetrina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva la cipermetrina come principio attivo esistente per i biocidi del tipo di prodotto 18, a seguito della valutazione svolta nell'ambito del programma di esame del regolamento (UE) n. 528/2012. L'approvazione è accompagnata da specifiche condizioni tecniche e valutative, in particolare su esposizioni, rischi e tutela di categorie vulnerabili, nonché su possibili residui in alimenti e mangimi. Il testo rinvia inoltre a una futura verifica del potenziale di interferenza endocrina della sostanza.

Approvazione della cipermetrina come principio attivo esistente per l'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti contro altri artropodi).

Ambito di applicazione

Si applica alla cipermetrina quale principio attivo esistente valutato ai fini dell'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. Riguarda gli Stati membri, gli operatori del settore biocidi e, in concreto, i prodotti biocidi contenenti cipermetrina che chiedono autorizzazione o immissione sul mercato nell'Unione. L'approvazione è subordinata alle specifiche e condizioni dell'allegato, con effetti diretti in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE; la disciplina non concerne altri tipi di prodotto, salvo i richiami valutativi sui residui e sulle ulteriori verifiche del potenziale di interferenza endocrina.

Approvazione della cipermetrina come principio attivo per biocidi del tipo di prodotto 18

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1130 approva la cipermetrina come principio attivo esistente per l'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, cioè insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi. Il provvedimento dà seguito alla procedura di valutazione prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, sulla base del lavoro dello Stato membro relatore, del parere del comitato sui biocidi dell'ECHA e delle conclusioni della valutazione a livello di Unione.

Contesto procedurale e basi normative

La cipermetrina figurava nell'elenco dei principi attivi esistenti da valutare predisposto dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. La valutazione ha riguardato il tipo di prodotto 18, descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Il Belgio è stato designato Stato membro relatore e ha trasmesso la relazione di valutazione con raccomandazioni il 15 aprile 2015. Il comitato sui biocidi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha formulato il proprio parere il 5 maggio 2017, tenendo conto di tali conclusioni.

Ragioni dell'approvazione e condizioni generali

Secondo il parere tecnico, i biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti cipermetrina possono soddisfare i criteri dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate specifiche e condizioni definite nell'allegato. Il regolamento approva quindi la sostanza, ma non in modo incondizionato: l'autorizzazione dei prodotti resta legata a valutazioni mirate e a misure di gestione del rischio.

Dati identificativi della sostanza e caratteristiche tecniche

L'allegato riporta i dati identificativi della cipermetrina: denominazione IUPAC, numero CE 257-842-9 e numero CAS 52315-07-8. La sostanza deve presentare un grado minimo di purezza pari ad almeno 92 % p/p e un rapporto isomerico cis:trans 40:60. La nota in allegato precisa che la purezza indicata corrisponde al grado minimo valutato, ferma restando la possibilità di impiegare una sostanza di purezza pari o diversa se ne sia dimostrata l'equivalenza tecnica.

Condizioni per la valutazione e l'autorizzazione dei biocidi

Le autorizzazioni dei biocidi contenenti cipermetrina sono soggette a condizioni specifiche. In sede di valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione:

  • alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia relativi a eventuali usi richiesti ma non considerati nella valutazione del rischio effettuata a livello di Unione;
  • agli utilizzatori professionali;
  • all'esposizione secondaria di lattanti e bambini piccoli;
  • alle acque superficiali per l'applicazione su superfici in ambienti interni e per applicazioni su muri esterni e recinzioni in zone urbane;
  • al suolo per l'applicazione su superfici in ambienti interni, per applicazioni su muri esterni in zone urbane e rurali e per applicazioni su recinzioni in zone rurali;
  • al sedimento per l'applicazione su superfici, per il trattamento di fessure, fenditure e barriere chimiche in ambienti interni e per applicazioni su muri esterni e recinzioni in zone urbane;
  • alle acque sotterranee per applicazioni su muri esterni e recinzioni in zone urbane.

Residui in alimenti e mangimi

Per i prodotti che possono lasciare residui in alimenti o mangimi, il regolamento impone di verificare se sia necessario fissare nuovi livelli massimi di residui o modificare quelli esistenti, ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009 o del regolamento (CE) n. 396/2005. Devono inoltre essere adottate misure di attenuazione del rischio affinché non siano superati i livelli massimi di residui applicabili.

Durata dell'approvazione ed entrata in vigore

L'approvazione decorre dal 1o giugno 2020 e termina il 31 maggio 2030. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Possibile futura rivalutazione per interferenza endocrina

Nei considerando, la Commissione segnala che durante uno studio analitico relativo ai criteri di individuazione degli interferenti endocrini è emersa la necessità di esaminare ulteriormente il potenziale di interferenza endocrina della cipermetrina. È indicato che tale valutazione sarà svolta anche nel contesto del regolamento (CE) n. 1107/2009 e che, in base all'esito, la Commissione potrà riesaminare l'approvazione della sostanza conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 528/2012.

Disposizioni principali

Approvazione del principio attivo

L'articolo 1 approva la cipermetrina come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, subordinatamente alle specifiche e condizioni indicate nell'allegato. L'approvazione discende dalla valutazione effettuata nell'ambito dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Dati identificativi e requisiti tecnici

L'allegato identifica la sostanza come cipermetrina, con denominazione IUPAC indicata, numero CE 257-842-9 e numero CAS 52315-07-8. È previsto un grado minimo di purezza pari a almeno 92 % p/p, con rapporto isomerico cis:trans 40:60.

Date di approvazione e scadenza

L'approvazione decorre dal 1o giugno 2020 e scade il 31 maggio 2030. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Condizioni specifiche per l'autorizzazione dei biocidi

Nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione a esposizioni, rischi ed efficacia per usi richiesti ma non considerati nella valutazione del rischio a livello di Unione. Inoltre, in ragione dei rischi individuati, va prestata attenzione specifica agli utilizzatori professionali, all'esposizione secondaria di lattanti e bambini piccoli, alle acque superficiali, al suolo, al sedimento e alle acque sotterranee per taluni usi in ambienti interni ed esterni.

Residui in alimenti e mangimi

Per i prodotti che possono lasciare residui in alimenti o mangimi, deve essere verificata la necessità di fissare nuovi limiti massimi di residui o di modificare quelli esistenti ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009 o del regolamento (CE) n. 396/2005. Devono inoltre essere adottate misure di attenuazione del rischio per garantire che non siano superati gli LMR applicabili.

Richiamo a futura rivalutazione

Il considerando relativo al potenziale di interferenza endocrina segnala che la cipermetrina sarà oggetto di ulteriore valutazione anche nel contesto del regolamento (CE) n. 1107/2009; a seconda dell'esito, la Commissione potrà riesaminare l'approvazione ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 528/2012.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimichesalute e sicurezzaprotezione dell'ambienteresidui nei prodotti alimentari e mangimi

Testo integrale

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