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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1132

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1132 della Commissione, del 13 agosto 2018, che autorizza la modifica della denominazione e del requisito specifico in materia di etichettatura del nuovo alimento zeaxantina sintetica a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica la voce relativa alla zeaxantina nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati, autorizzando la soppressione del termine "sintetica" sia nella denominazione sia nel requisito specifico di etichettatura. La modifica si fonda sull’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 e non incide sui profili di sicurezza già valutati né sugli usi autorizzati, limitati agli integratori alimentari fino a 2 mg/giorno. È inoltre previsto un periodo transitorio per consentire agli operatori di adeguare le etichette e la commercializzazione.

Autorizzazione della modifica della denominazione e dell’etichettatura del nuovo alimento zeaxantina sintetica e aggiornamento dell’elenco UE dei nuovi alimenti autorizzati.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato dell’Unione integratori alimentari contenenti zeaxantina sintetica, nonché alla disciplina UE sui nuovi alimenti autorizzati. Riguarda l’aggiornamento dell’elenco dell’Unione istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283, con effetti diretti in tutti gli Stati membri. Restano impregiudicate le disposizioni della direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari.

Autorizzazione della modifica della denominazione e dell’etichettatura della zeaxantina sintetica

Il regolamento interviene nell’ambito della disciplina UE sui nuovi alimenti, autorizzando la modifica della denominazione e di un requisito specifico di etichettatura relativo alla zeaxantina sintetica. Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) 2015/2283, in particolare sull’articolo 12, e aggiorna conseguentemente l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

Contesto e motivazione dell’intervento

La Commissione ricorda che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione. La zeaxantina naturale è già presente nella dieta umana e la forma sintetica era stata in precedenza autorizzata come nuovo ingrediente alimentare negli integratori alimentari, con decisione di esecuzione 2013/49/UE, fino alla dose massima di 2 mg al giorno e con obbligo di etichettatura come "Zeaxantina sintetica".

La richiesta di modifica, presentata il 23 febbraio 2018 da DSM Nutritional Products Europe, mirava a sopprimere il termine "sintetica" dalla denominazione e dall’etichetta, anche per attenuare possibili effetti economici negativi derivanti dalla percezione del termine. La Commissione osserva inoltre che per altre sostanze sintetiche autorizzate con controparte naturale non è richiesto l’uso del qualificativo "sintetica", sicché la modifica assicura coerenza all’interno dell’elenco UE. Poiché non cambiano gli usi né i livelli d’uso e restano validi i profili di sicurezza già valutati, la modifica è ritenuta conforme all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda gli operatori economici che producono, etichettano o commercializzano integratori alimentari contenenti zeaxantina sintetica nell’Unione europea. La modifica opera attraverso l’aggiornamento dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati e si applica direttamente in tutti gli Stati membri. Restano però ferme le prescrizioni della direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari.

Modifica dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti

L’articolo 1 dispone che la voce relativa alla sostanza "zeaxantina" nell’elenco dell’Unione sia modificata secondo l’allegato del regolamento. La voce aggiornata comprende sia le condizioni d’uso sia i requisiti di etichettatura. L’articolo 2 modifica in modo corrispondente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

Condizioni d’uso e requisiti di etichettatura

L’allegato precisa che la zeaxantina può essere utilizzata esclusivamente negli integratori alimentari, come definiti dalla direttiva 2002/46/CE. Il livello massimo autorizzato è fissato a 2 mg/giorno.

Sul piano dell’etichettatura, la denominazione del nuovo alimento che deve figurare sull’etichetta dei prodotti alimentari contenenti la sostanza è semplicemente "zeaxantina". Viene quindi eliminato il riferimento alla natura "sintetica" nella denominazione commerciale e nel requisito etichettante.

Rapporti con la disciplina sugli integratori alimentari

Il regolamento precisa espressamente che l’autorizzazione non pregiudica le disposizioni della direttiva 2002/46/CE. Ne consegue che gli operatori devono continuare a rispettare, oltre alle regole specifiche sui nuovi alimenti, anche la disciplina settoriale sugli integratori alimentari.

Regime transitorio

Per attenuare l’impatto operativo della modifica etichettaria, l’articolo 3 introduce un periodo transitorio: gli integratori alimentari contenenti zeaxantina sintetica e conformi alla normativa applicabile prima dell’entrata in vigore del regolamento possono essere immessi sul mercato fino al 3 settembre 2019 e possono rimanere sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Modifica della voce "zeaxantina" nell’elenco UE dei nuovi alimenti

L’articolo 1 dispone la modifica della voce relativa alla sostanza "zeaxantina" nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, secondo quanto stabilito nell’allegato. La voce comprende le condizioni d’uso e i requisiti di etichettatura indicati nell’allegato stesso.

Requisito specifico di etichettatura

L’allegato sostituisce la voce precedente con una denominazione non qualificata come "sintetica": sull’etichetta dei prodotti alimentari che la contengono deve figurare la denominazione "zeaxantina". La previsione vale per gli integratori alimentari ai sensi della direttiva 2002/46/CE.

Condizioni d’uso e limite massimo

L’unica categoria alimentare indicata è quella degli integratori alimentari definiti dalla direttiva 2002/46/CE. Il livello massimo autorizzato è pari a 2 mg/giorno.

Coordinamento con il regolamento (UE) 2017/2470

L’articolo 2 modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 conformemente all’allegato del presente regolamento, aggiornando così l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

Periodo transitorio per la commercializzazione

Ai sensi dell’articolo 3, gli integratori alimentari contenenti zeaxantina sintetica conformi alla disciplina applicabile prima dell’entrata in vigore del regolamento possono essere immessi sul mercato fino al 3 settembre 2019 e possono restare sul mercato fino all’esaurimento delle scorte.

Rapporto con la direttiva 2002/46/CE

L’articolo 1, paragrafo 3, precisa che l’autorizzazione lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 2002/46/CE, che continua quindi a trovare applicazione per gli integratori alimentari.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materienuovi alimentietichettatura alimentareintegratori alimentarisicurezza alimentare

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