Circolare numero 131 del 2-5-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per le imprese artigiane rientranti nei CCNL del settore, il pieno rispetto degli istituti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva è condizione per mantenere i benefici degli sgravi per il Mezzogiorno e della fiscalizzazione degli oneri sociali. Vengono richiamati in particolare i Fondi bilaterali previsti dagli accordi interconfederali del 1992, illustrandone finalità, finanziamento, soggetti obbligati e modalità di versamento. La circolare precisa inoltre le conseguenze dell’inadempimento, le modalità operative per il Fondo di rappresentanza sindacale tramite DM10/2 e la decorrenza della disciplina dal mese di marzo 1993.
Obbligo di rispettare gli istituti contrattuali per gli sgravi Mezzogiorno e la fiscalizzazione nelle imprese artigiane
Obbligo di rispetto dei CCNL artigianato per gli sgravi contributivi
La circolare interviene sulle istruzioni applicative dell’art. 3 del D.L. richiamato, convertito nella L. 20.5.1993, n. 151, chiarendo che, per le imprese artigiane comprese nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali dell’artigianato, il mantenimento degli sgravi per il Mezzogiorno e della fiscalizzazione degli oneri sociali è subordinato al rispetto integrale degli istituti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva.
Ambito soggettivo e finalità della norma
La disposizione riguarda tutte le imprese rientranti nei CCNL dell’artigianato, anche se non iscritte alle associazioni firmatarie. La circolare precisa che la norma legislativa va letta alla luce della contrattazione di settore, che ha costruito un sistema di enti bilaterali e di fondi contrattuali destinati a sostenere prestazioni e servizi di interesse comune per imprese e lavoratori.
Sistema degli Enti bilaterali e dei Fondi contrattuali
Gli accordi interconfederali del 3 agosto e del 3 dicembre 1992, stipulati tra CNA, CASA, CLAAI, CONFARTIGIANATO e CGIL, CISL, UIL, prevedono un sistema di Enti bilaterali paritetici articolato su due livelli, nazionale e regionale. All’interno di tale sistema si collocano Fondi promossi dalla contrattazione interconfederale e categoriale, qualificati come strumenti tecnico-economici per adempiere obblighi previsti dalla contrattazione stessa. La circolare richiama in particolare:
- il Fondo bilaterale per la salvaguardia del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale;
- il Fondo per la rappresentanza sindacale.
Fondo per la salvaguardia del patrimonio di professionalità
Questo Fondo è finalizzato a tutelare e garantire la continuità nel tempo del patrimonio di professionalità acquisito dalla compagine aziendale artigiana e dal titolare d’impresa, così da consolidarne la presenza sul mercato e la fisionomia produttiva tipica.
Il finanziamento avviene mediante versamento da parte delle imprese artigiane, con esclusione di quelle dei settori:
- edilizia;
- autotrasporto;
- panificazione.
Il contributo è pari a 10 ore annue di retribuzione contrattuale, intesa come paga base e contingenza prevista per l’operaio specializzato del settore di appartenenza, moltiplicata per il numero dei dipendenti in forza al 30 giugno. Il pagamento deve essere effettuato entro il 15 luglio di ogni anno.
La circolare segnala che il versamento del Fondo avviene a mezzo conto corrente bancario a cura delle imprese interessate e che la relativa osservanza sarà verificata, con le consuete modalità, in occasione di eventuali indagini ispettive.
Fondo per la rappresentanza sindacale
Il secondo Fondo riguarda tutte le aziende artigiane con consistenza occupazionale fino a 15 dipendenti. Esso è alimentato da un contributo annuo di L. 9.000 per dipendente, da versarsi in unica soluzione con il modello DM10/2, unitamente ai contributi obbligatori dovuti all’INPS relativi al mese di novembre di ciascun anno.
La finalità del Fondo è la rappresentanza sindacale.
Modalità operative di versamento con DM10/2
Per il versamento delle somme dovute al Fondo per la rappresentanza sindacale, la circolare richiama una convenzione stipulata ai sensi della L. 4.6.1973, n. 311, tra l’Istituto e le confederazioni artigiane. In base a tale convenzione, le aziende artigiane, escluse quelle del settore edile, devono:
- effettuare il versamento in unica soluzione con il modello DM 10/2 relativo al mese di novembre di ciascun anno, da presentare a dicembre;
- determinare l’importo complessivo moltiplicando L. 9.000 per il numero dei lavoratori in forza all’impresa nel mese di novembre;
- indicare nel primo rigo in bianco del quadro B-C, nella colonna "cod.", il codice W150, preceduto dalla dicitura "contr. ass. contr.";
- riportare nella colonna "somme a debito del datore di lavoro" l’importo da versare.
Effetti dell’inadempimento
La circolare afferma espressamente che, in caso di inosservanza delle clausole contrattuali richiamate, le imprese artigiane rientranti nella sfera dei CCNL dell’artigianato decadono dal beneficio degli sgravi per il Mezzogiorno e/o della fiscalizzazione degli oneri sociali.
Decorrenza
La disciplina è stata introdotta dal D.L. 22.3.1993, n. 71 e decorre dal mese di marzo 1993. Gli obblighi si applicano, quindi, a partire da tale mese a tutte le imprese artigiane soggette ai CCNL di settore, indipendentemente dall’adesione alle associazioni stipulanti.
Punti principali
Condizione per gli sgravi e la fiscalizzazione
Per le imprese artigiane comprese nella sfera di applicazione dei CCNL dell’artigianato, l’integrale rispetto degli istituti economici e normativi stabiliti dalla contrattazione collettiva è richiesto ai fini della concessione degli sgravi per il Mezzogiorno e della fiscalizzazione degli oneri sociali. In caso di inosservanza delle clausole contrattuali, le imprese decadono dai relativi benefici ai sensi dell’art. 3 del D.L. richiamato e della L. 20.5.1993, n. 151.
Sistema degli Enti bilaterali e dei Fondi contrattuali
Gli accordi interconfederali del 3 agosto e del 3 dicembre 1992 tra le organizzazioni artigiane e CGIL, CISL e UIL hanno previsto un sistema di Enti bilaterali paritetici, su livello nazionale e regionale, destinato a erogare prestazioni e servizi di comune utilità per imprese e lavoratori. All’interno di tale sistema si collocano Fondi promossi dalla contrattazione interconfederale e categoriale, considerati strumenti tecnico-economici per adempiere obblighi contrattualmente previsti.
Fondo per la salvaguardia del patrimonio di professionalità
Il Fondo è alimentato da un versamento a carico delle imprese artigiane, con esclusione dei settori edilizia, autotrasporto e panificazione. Il contributo corrisponde a 10 ore annue di retribuzione contrattuale (paga base e contingenza dell’operaio specializzato del settore di appartenenza), moltiplicate per il numero dei dipendenti in forza al 30 giugno. Il pagamento deve avvenire entro il 15 luglio di ogni anno. La finalità è tutelare e garantire la continuità del patrimonio di professionalità della compagine aziendale e del titolare d’impresa.
Fondo per la rappresentanza sindacale
Il Fondo interessa tutte le aziende artigiane con consistenza occupazionale fino a 15 dipendenti ed è alimentato da un versamento annuo di L. 9.000 per dipendente, da corrispondere in unica soluzione con il modello DM 10/2, insieme ai contributi INPS dovuti per il mese di novembre di ciascun anno. La finalità dichiarata è la rappresentanza sindacale.
Modalità operative di versamento e controllo
Per il Fondo per la rappresentanza sindacale è richiamata una convenzione con l’Istituto, stipulata ai sensi della L. 4.6.1973, n. 311, che prevede la riscossione delle quote tramite DM10/2 come contributo di assistenza contrattuale. Le aziende artigiane escluse quelle del settore edile devono indicare nel quadro B-C, primo rigo in bianco, il codice W150 preceduto dalla dicitura "contr. ass. contr." e riportare nella colonna "somme a debito del datore di lavoro" l’importo dovuto. Il contributo per il Fondo di salvaguardia, versato a mezzo conto corrente bancario, sarà verificato in sede di eventuali ispezioni con le consuete modalità.
Decorrenza della disciplina
La disciplina introdotta dal D.L. 22.3.1993, n. 71 opera dal mese di marzo 1993. Gli obblighi riguardano tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione dei CCNL dell’artigianato, indipendentemente dall’iscrizione alle Associazioni firmatarie.
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