Cassazione Penale, Ordinanza n. 28075/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna di primo grado per furto e tentato furto in abitazione aggravati. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per i capi contestati, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti e la valutazione della prova fossero erronee. Con il secondo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza e il mancato riconoscimento della continuazione con fatti già giudicati con sentenza del Tribunale di Padova del 27.11.2020.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, la quale aveva valorizzato il compendio probatorio ritenendo provata l'idoneità causale e la non equivocità degli atti e l'identificazione dell'imputata nei fatti. Ha ritenuto anche il secondo motivo inammissibile perché assertivo e manifestamente infondato: la Corte d'appello aveva motivato il mancato bilanciamento favorevole delle attenuanti generiche in ragione delle modalità della condotta, della premeditazione e della continuità temporale, e il mancato riconoscimento della continuazione non era stato contrastato con elementi concreti. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute in prevalenza quando la motivazione di merito valorizza modalità della condotta, premeditazione e continuità temporale tra i fatti.
art. 81 c.p.
La continuazione richiede elementi concreti idonei a dimostrare il medesimo disegno criminoso; la mera allegazione della contiguità temporale non è sufficiente.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 625 c.p.
I fatti oggetto del giudizio riguardano furto e tentato furto in abitazione aggravati.
art. 56 c.p.
Il primo capo di ricorso concerne anche un tentativo di furto, rispetto al quale la Corte richiama l'idoneità causale e la non equivocità degli atti.
art. 624-bis c.p.
Il giudizio riguarda il furto in abitazione, contestato in forma aggravata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure di merito già specificamente esaminate e disattese dal giudice di appello, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione impugnata.
- In tema di tentativo, la punibilità presuppone atti dotati di idoneità causale e di non equivocità rispetto al delitto programmato; la valutazione di tali profili, se adeguatamente motivata dal giudice di merito, non è censurabile con doglianze meramente assertive.
- Le circostanze attenuanti generiche non possono essere pretese in via automatica né il loro mancato riconoscimento può essere utilmente censurato se la decisione di merito valorizza elementi ostativi specifici, quali le modalità della condotta, la premeditazione e la prossimità temporale dei fatti.
- Il riconoscimento della continuazione richiede l'allegazione e la dimostrazione di elementi concreti dai quali desumere un medesimo disegno criminoso; la sola affermazione della contiguità temporale tra più fatti non è sufficiente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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