Cassazione Penale, Sentenza n. 16242/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per i reati di ricettazione (art. 648, comma 4 c.p.) e di omissione di custodia (art. 335 c.p.), articolando due censure principali: 1) violazione di legge per presunta illegittima utilizzazione in giudizio di atti predibattimentali ("spontanee dichiarazioni"), deducendo l'inutilizzabilità patologica di tali atti; 2) vizio di motivazione per travisamento della prova, in particolare omissione di valutazione della testimonianza a discarico della teste Fulghesu (che avrebbe riferito che l'imputato era in possesso della targa dal 2014) e presunto riferimento a modalità del furto non emerse in dibattimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato parzialmente: ha dichiarato infondato il primo motivo (uso delle dichiarazioni predibattimentali) perché quelle dichiarazioni risultavano acquisite con il consenso delle parti e non erano assunte contra legem; ha invece accolto il secondo motivo nella parte in cui denunciava travisamento per omissione, constatando che la Corte d'appello ha omesso di valutare la testimonianza a discarico della Fulghesu, potenzialmente decisiva per la ricostruzione cronologica del possesso della targa e per la possibile riqualificazione del reato. Per tale motivo la sentenza è stata annullata e rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari per nuovo giudizio sul punto; il resto del ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
Codice penale, art. 648, comma 4
Norma che disciplina il reato di ricettazione; nel caso è la fattispecie per la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile in primo e secondo grado
Codice penale, art. 335
Norma richiamata per l'omessa custodia del ciclomotore sottoposto a sequestro; connessa alla responsabilità per non aver custodito il bene sequestrato
Codice di procedura penale, art. 173 disposizioni attuative
Regola i limiti e la forma dei motivi in Cassazione; utilizzata per valutare la ammissibilità e la specificità delle censure presentate dal ricorrente
Codice di procedura penale, art. 514
Richiamato nel principio secondo cui i divieti di lettura non impediscono l'utilizzazione, ai fini decisori, di atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento se vi è consenso delle parti, salvo che gli atti siano patologicamente inutilizzabili
Massima giurisprudenziale (richiamo Sez. 3, n. 44926/2023 e Sez. U., n. 42792/2001)
Principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità: 1) gli atti contenuti nel fascicolo del P.M. acquisiti per il dibattimento possono essere utilizzati se c'è consenso, salvo inutilizzabilità patologica; 2) l'eccezione di inutilizzabilità processuale può essere valutata in ogni stato del procedimento e la Cassazione può accedere agli atti per tale verifica
Massime di principio
- Atti predibattimentali possono essere utilizzati in dibattimento se sono stati acquisiti al fascicolo con il consenso delle parti; non costituiscono di per sé utilizzo illecito, salvo che la loro acquisizione sia "contra legem" (inutilizzabilità patologica).
- L'eccezione di inutilizzabilità di un atto è deducibile in ogni stato e grado del procedimento, ma chi la invoca deve dimostrare la natura patologica (assunzione contra legem) dell'atto.
- Il vizio di "travisamento della prova" per omissione è rilevante in Cassazione solo se il ricorrente dimostra la decisività dell'elemento omesso rispetto all'apparato motivazionale impugnato; occorre quindi specificare in che modo la prova omessa avrebbe inciso sulla decisione.
- La mancata valutazione di una testimonianza a discarico che possa fornire un riscontro esterno alla confessione dell'imputato può comportare l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio.
- Se la Cassazione accerta omissioni valutative rilevanti, la misura correttiva è l'annullamento con rinvio ad altra sezione per nuovo esame, perché venga valutata compiutamente la prova omessa e, se del caso, verificata la possibile riqualificazione del reato.
- In appello e in cassazione è utile allegare o richiamare espressamente i verbali/trascrizioni delle udienze favorevoli, per consentire alla Corte di valutare concretamente la presunta omissione o travisamento.
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