Regolamento (UE) 2019/880
Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all’introduzione e all’importazione di beni culturali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce un quadro comune dell’Unione per impedire l’ingresso di beni culturali esportati illecitamente da paesi terzi e per sottoporre talune importazioni a controlli uniformi. Introduce un divieto per una categoria di beni culturali rimossi in violazione della legge del paese di origine, nonché un sistema di licenza di importazione o di dichiarazione dell’importatore per categorie selezionate. Prevede esenzioni limitate, cooperazione tra autorità doganali e competenti, un sistema elettronico centralizzato, regole sulla protezione dei dati e l’obbligo per gli Stati membri di predisporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
Regolamento sull’introduzione nel territorio doganale dell’Unione e sull’importazione di beni culturali provenienti da paesi terzi, per contrastare il commercio illecito e prevenire il finanziamento del terrorismo.
Ambito di applicazione
Si applica ai beni culturali non unionali che entrano nel territorio doganale dell’Unione e disciplina sia l’introduzione sia l’importazione, secondo il codice doganale dell’Unione. Restano esclusi i beni culturali creati o scoperti nel territorio doganale dell’Unione; non sono soggetti, in linea generale, a licenza o dichiarazione alcune ipotesi di reintroduzione, ammissione temporanea, custodia pubblica e specifiche importazioni per fiere d’arte commerciali. Il regolamento copre il traffico verso l’Unione da paesi terzi, con particolare attenzione ai contesti di conflitto armato; il divieto dell’articolo 3, paragrafo 1, si applica dal 28 dicembre 2020, mentre il resto delle disposizioni operative relative a licenze, dichiarazioni e sistema elettronico si applica dalla operatività del sistema e comunque non oltre il 28 giugno 2025.
Regolamento (UE) 2019/880 relativo all’introduzione e all’importazione di beni culturali
Il regolamento istituisce una disciplina uniforme dell’Unione per contrastare l’ingresso di beni culturali esportati illecitamente da paesi terzi, con l’obiettivo di proteggere il patrimonio culturale e ridurre il rischio che tali traffici finanzino terrorismo e altre attività criminali. Il legislatore richiama, nei considerando, il contesto internazionale di conflitto armato, il ruolo del commercio illecito nel saccheggio del patrimonio e la necessità di regole doganali comuni e controlli efficaci.
Ambito di applicazione e struttura generale
Il testo si applica ai beni culturali non unionali che entrano nel territorio doganale dell’Unione e disciplina sia l’"introduzione" sia l’"importazione" ai sensi del codice doganale dell’Unione. Restano fuori dal campo di applicazione i beni culturali creati o scoperti nel territorio doganale dell’Unione; il regolamento, inoltre, non si sovrappone alla tutela già prevista per l’export e per la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente da uno Stato membro.
La logica del regolamento è differenziata per categorie di beni dell’allegato:
- parte A: beni per i quali è vietata l’introduzione se rimossi in violazione della legge del paese di creazione o scoperta;
- parte B: beni soggetti a licenza di importazione;
- parte C: beni soggetti a dichiarazione dell’importatore.
Divieto di introduzione dei beni della parte A
L’articolo 3, paragrafo 1, introduce un divieto generale di introduzione nell’Unione per i beni culturali della parte A dell’allegato quando siano stati rimossi dal paese in cui sono stati creati o scoperti in violazione della normativa di tale paese. Le autorità doganali e le autorità competenti devono adottare tutte le misure opportune se si tenta l’introduzione di tali beni.
Questa parte dell’allegato comprende, tra l’altro, collezioni e reperti rari, beni storici, prodotti di scavi archeologici, elementi provenienti dallo smembramento di monumenti o siti archeologici, oggetti di antichità oltre i 100 anni, oggetti etnologici, opere artistiche, manoscritti rari, libri antichi, francobolli e archivi. Il considerando 13 precisa che anche le icone liturgiche e le statue, quando parte di monumenti religiosi smembrati, rientrano tra gli elementi provenienti dallo smembramento di monumenti artistici o storici o siti archeologici.
Licenza di importazione per i beni della parte B
Per i beni culturali elencati nella parte B dell’allegato, l’importazione è subordinata alla previa presentazione di una licenza di importazione rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro in cui i beni sono vincolati per la prima volta a un regime doganale rilevante. La licenza è valida in tutta l’Unione e non costituisce prova di legittima provenienza o proprietà.
La domanda va presentata dal titolare dei beni tramite il sistema elettronico e deve essere corredata da documenti e informazioni idonei a provare l’esportazione lecita dal paese di creazione o scoperta, oppure, in casi eccezionali, dall’ultimo paese in cui i beni si sono trovati per più di cinque anni, se:
- il paese di creazione o scoperta non può essere determinato in modo attendibile; oppure
- i beni sono stati rimossi da quel paese prima del 24 aprile 1972.
La prova dell’esportazione deve essere data, ove esistenti al momento dell’esportazione, mediante certificati o licenze di esportazione. L’autorità competente controlla la completezza della domanda entro 21 giorni e decide entro 90 giorni dalla ricezione della domanda completa. La domanda deve essere respinta se emergono elementi che inducano a ritenere l’uscita illecita, se manca la prova richiesta, se il titolare non ha acquisito legalmente i beni o se esistono richieste di restituzione pendenti da parte dello Stato di origine.
Dichiarazione dell’importatore per i beni della parte C
Per i beni culturali della parte C dell’allegato è richiesta una dichiarazione dell’importatore presentata dal titolare dei beni tramite il sistema elettronico. La dichiarazione contiene:
- una attestazione firmata sulla lecita esportazione dal paese in cui i beni sono stati creati o scoperti;
- un documento standardizzato con descrizione sufficiente dei beni per l’identificazione e per l’analisi dei rischi.
Anche qui opera una deroga analoga a quella prevista per la licenza: la dichiarazione può riferirsi all’ultimo paese di permanenza superiore a cinque anni se il paese di creazione o scoperta non è determinabile in modo affidabile o se l’uscita dal paese di origine è avvenuta prima del 24 aprile 1972.
Esenzioni, ammissione temporanea e casi speciali
Il regolamento prevede diverse esclusioni dalla licenza o dalla dichiarazione. In particolare non si applicano ai beni culturali:
- reintrodotti ai sensi del codice doganale dell’Unione;
- importati al solo fine di essere custoditi da un’autorità pubblica o sotto la sua supervisione, con intento di restituzione quando la situazione lo consenta;
- ammessi temporaneamente per finalità formative, scientifiche, di conservazione, restauro, esposizione, digitalizzazione, spettacolo, ricerca accademica o collaborazione tra musei o enti analoghi.
Per le fiere d’arte commerciali, la presentazione di una licenza non è richiesta se i beni sono in regime di ammissione temporanea e viene presentata una dichiarazione dell’importatore; tuttavia, se successivamente i beni restano nell’Unione sotto un altro regime doganale, torna necessaria la licenza di importazione.
Dati doganali, numero dei pezzi e uffici competenti
Al momento della dichiarazione doganale per i beni della parte B o C, il numero dei pezzi deve essere indicato mediante l’unità supplementare prevista nell’allegato. Gli Stati membri possono inoltre limitare il numero degli uffici doganali competenti per la gestione di tali importazioni, comunicandone i dati alla Commissione che li pubblica nella Gazzetta ufficiale.
Gli Stati membri devono anche designare le autorità competenti per il rilascio delle licenze, mentre le autorità doganali e quelle competenti devono cooperare tra loro per l’attuazione del regolamento.
Sistema elettronico centralizzato e scambio di informazioni
L’archiviazione e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri, in particolare su licenze di importazione e dichiarazioni dell’importatore, avvengono tramite un sistema elettronico centralizzato. In caso di guasto temporaneo del sistema, possono essere utilizzati mezzi alternativi in via provvisoria.
La Commissione deve adottare atti di esecuzione sulle modalità di funzionamento e manutenzione del sistema, nonché sulle regole dettagliate per presentazione, trattamento, archiviazione e scambio delle informazioni. Il sistema deve essere istituito dalla Commissione e diventare operativo al più tardi quattro anni dopo l’entrata in vigore del primo atto di esecuzione relativo al sistema stesso.
Protezione dei dati personali
Il regolamento disciplina espressamente il trattamento dei dati personali acquisiti nell’ambito delle procedure di licenza e dichiarazione. Le autorità doganali e competenti sono titolari del trattamento; i dati possono essere trattati solo per le finalità del regolamento e sono accessibili esclusivamente a personale autorizzato. La comunicazione a terzi richiede, in linea generale, l’autorizzazione scritta dell’autorità che abbia ottenuto per prima l’informazione, salvo obblighi di legge nazionali, specie in procedimenti giudiziari.
I dati personali devono essere conservati per 20 anni dalla loro acquisizione e poi cancellati. Nei considerando si richiamano, inoltre, il regolamento (UE) 2016/679 e il regolamento (UE) 2018/1725.
Sanzioni, cooperazione internazionale e governance del sistema
Gli Stati membri devono prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento. Devono comunicare alla Commissione, entro il 28 dicembre 2020, le regole sulle sanzioni per l’introduzione illecita dei beni della parte A e, entro il 28 giugno 2025, quelle relative alle altre violazioni, comprese false dichiarazioni e informazioni false.
La Commissione può inoltre organizzare attività di formazione e sviluppo delle capacità nei paesi terzi in cooperazione con gli Stati membri. Il regolamento si fonda su una procedura di comitato e su atti di esecuzione adottati secondo il regolamento (UE) n. 182/2011.
Monitoraggio, relazioni e valutazione
Gli Stati membri devono fornire informazioni alla Commissione sull’attuazione del regolamento, anche tramite questionari. La Commissione deve presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro tre anni dall’applicazione integrale del regolamento e successivamente ogni cinque anni, con dati statistici sul numero di licenze rilasciate, domande respinte e dichiarazioni presentate, nonché con una valutazione dell’impatto sugli operatori economici, in particolare sulle PMI.
Fino all’operatività del sistema elettronico, la Commissione deve inoltre riferire annualmente sui progressi relativi agli atti di esecuzione e alla creazione del sistema.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. La sua applicazione è in linea generale immediata, ma con due importanti differimenti:
- il divieto dell’articolo 3, paragrafo 1, si applica dal 28 dicembre 2020;
- le disposizioni su licenza di importazione, dichiarazione dell’importatore e sistema elettronico si applicano dalla data di operatività del sistema elettronico o, al più tardi, dal 28 giugno 2025.
Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 definisce condizioni di introduzione e importazione di beni culturali al fine di salvaguardare il patrimonio culturale dell’umanità e impedire il commercio illecito, con particolare riguardo ai casi in cui esso possa contribuire al finanziamento del terrorismo. Il regolamento non si applica ai beni culturali creati o scoperti nel territorio doganale dell’Unione.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, i "beni culturali" come gli articoli elencati nell’allegato, l’"introduzione" come l’ingresso nel territorio doganale dell’Unione soggetto a vigilanza o controlli doganali e l’"importazione" come l’immissione in libera pratica o il vincolo a determinati regimi speciali (deposito, uso particolare, perfezionamento attivo).
Divieto di introduzione e controlli sulle importazioni
L’articolo 3, paragrafo 1, vieta l’introduzione dei beni culturali della parte A dell’allegato rimossi dal territorio del paese di creazione o scoperta in violazione della sua normativa. Per i beni delle parti B e C dell’allegato, l’importazione è consentita solo previa licenza di importazione o dichiarazione dell’importatore, salvo le eccezioni previste.
Licenza di importazione per la parte B dell’allegato
L’articolo 4 impone la licenza di importazione per i beni culturali della parte B dell’allegato, rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro in cui i beni sono vincolati per la prima volta a uno dei regimi doganali rilevanti. La domanda va presentata tramite il sistema elettronico, con documenti idonei a provare l’esportazione lecita dal paese di creazione o scoperta, oppure, in casi eccezionali, dall’ultimo paese di permanenza superiore a cinque anni. Il controllo della completezza avviene entro 21 giorni; la decisione deve intervenire entro 90 giorni dalla domanda completa. La licenza è valida in tutta l’Unione e non costituisce prova di legittima provenienza o proprietà.
Dichiarazione dell’importatore per la parte C dell’allegato
L’articolo 5 prevede che l’importazione dei beni culturali della parte C dell’allegato sia subordinata alla dichiarazione dell’importatore. La dichiarazione include una attestazione firmata sulla lecita esportazione e un documento standardizzato descrittivo utile all’identificazione e all’analisi del rischio. In via eccezionale, la dichiarazione può riferirsi all’ultimo paese di permanenza superiore a cinque anni se il paese di origine non è determinabile o se l’uscita dal paese di origine è avvenuta prima del 24 aprile 1972.
Esenzioni e casi particolari
L’articolo 3, paragrafo 4, esclude dalla licenza/dichiarazione i beni reintrodotti, quelli importati per custodia pubblica o sotto supervisione pubblica con finalità di restituzione, e l’ammissione temporanea per finalità formativi, scientifici, di conservazione, restauro, esposizione, digitalizzazione, spettacolo, ricerca accademica o collaborazione tra musei o enti analoghi. Il paragrafo 5 consente, per fiere d’arte commerciali, l’ammissione temporanea con dichiarazione dell’importatore senza licenza, salvo successivo assoggettamento ad altro regime doganale. L’articolo 3, paragrafo 8, richiede inoltre l’indicazione del numero dei pezzi nella dichiarazione doganale.
Autorità competenti, uffici doganali e cooperazione amministrativa
L’articolo 4, paragrafo 11, impone agli Stati membri di designare le autorità competenti per il rilascio delle licenze e di comunicarne i dati alla Commissione, che li pubblica nella Gazzetta ufficiale. L’articolo 6 consente agli Stati membri di limitare il numero degli uffici doganali competenti, con obbligo di comunicazione alla Commissione e pubblicazione. L’articolo 7 impone la cooperazione tra autorità doganali e autorità competenti.
Sistema elettronico centralizzato
Gli articoli 8 e 9 prevedono un sistema elettronico centralizzato per l’archiviazione e lo scambio di informazioni, in particolare su licenze e dichiarazioni. La Commissione adotta gli atti di esecuzione sulle modalità tecniche entro il 28 giugno 2021; il sistema deve diventare operativo al più tardi quattro anni dopo l’entrata in vigore del primo atto di esecuzione.
Protezione dei dati personali
L’articolo 10 stabilisce che le autorità doganali e competenti sono titolari del trattamento dei dati personali ottenuti ai sensi degli articoli 4, 5 e 8. I dati sono trattati solo per le finalità del regolamento, sono accessibili solo a personale autorizzato, non possono essere divulgati senza autorizzazione scritta dell’autorità originaria, salvo obblighi di legge nazionali, e sono conservati per 20 anni.
Sanzioni nazionali
L’articolo 11 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento. Le norme sulle sanzioni relative all’introduzione in violazione dell’articolo 3, paragrafo 1, devono essere comunicate entro il 28 dicembre 2020; quelle per le altre violazioni, incluse false dichiarazioni e informazioni false, entro il 28 giugno 2025.
Cooperazione internazionale, comitologia, monitoraggio e valutazione
L’articolo 12 consente alla Commissione di organizzare attività di formazione e sviluppo delle capacità a favore dei paesi terzi in cooperazione con gli Stati membri. L’articolo 13 richiama il comitato istituito dal regolamento (CE) n. 116/2009 e la procedura d’esame del regolamento (UE) n. 182/2011. L’articolo 14 impone relazioni periodiche della Commissione: entro tre anni dall’applicazione completa e poi ogni cinque anni, oltre a relazioni annuali sui progressi fino all’operatività del sistema elettronico.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 15 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. L’articolo 16 stabilisce l’applicazione generale dalla data di entrata in vigore, con applicazione differita del divieto dell’articolo 3, paragrafo 1, dal 28 dicembre 2020 e delle norme su licenze, dichiarazioni e sistema elettronico dalla data di operatività del sistema, e comunque non oltre il 28 giugno 2025.
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