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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19181/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (null)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 25/10/2024. Dal testo emerge che i motivi erano due e riguardavano, da un lato, il giudizio di პასუხისმგabilità e, dall'altro, il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione li qualifica come censure meramente riproduttive di profili già dedotti nei gradi di merito e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla sentenza impugnata con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i due motivi erano sostanzialmente reiterativi di doglianze già affrontate e respinte in appello con motivazione ritenuta esente da vizi logici o giuridici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che il ricorso fosse stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La riproposizione pedissequa di doglianze già vagliate e disattese dai giudici di merito non integra un valido motivo di ricorso per cassazione se la motivazione di merito non presenta vizi logici o giuridici.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di prova della non colpevolezza nella causazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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