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Sentenza

Sentenza del 08/05/2019 n. 12113 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Equitalia Nord ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della C.T.R. della Liguria che aveva confermato l'accoglimento dei ricorsi della società avverso un avviso di iscrizione ipotecaria e una cartella di pagamento di 608.984,70 euro per IVA e IRPEG. Nel corso del giudizio, la società ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere dopo aver aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193 del 2016, art. 6, e aver integralmente pagato le somme comunicate dall'agente della riscossione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il pagamento integrale delle somme dovute nell'ambito della definizione agevolata rendeva non più attuale la controversia. La Corte ha precisato che tale dichiarazione comporta anche la cessazione degli effetti della decisione impugnata. La memoria depositata da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. è stata considerata tamquam non esset, poiché presentata da un soggetto ormai estinto per legge, essendo subentrata l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito nella L. n. 225 del 2016

    Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione

    L'adesione alla definizione agevolata e il pagamento integrale delle somme dovute determinano la cessazione della materia del contendere nel giudizio relativo ai carichi definiti.

  • D.L. n. 193 del 2016, art. 1, convertito nella L. n. 225 del 2016

    Ha disposto l'estinzione ope legis delle società del Gruppo Equitalia e istituito l'Agenzia delle entrate-Riscossione, subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici, anche processuali, delle società estinte.

  • Art. 378 c.p.c.

    Disciplina il deposito delle memorie illustrative in Cassazione; la memoria depositata da una società Equitalia ormai estinta è stata ritenuta priva di effetti processuali.

Massime di principio

  • Quando il contribuente aderisce a una definizione agevolata e paga integralmente quanto richiesto dall'agente della riscossione, il giudizio avente a oggetto i medesimi carichi può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La definizione agevolata non comporta necessariamente la conferma della decisione impugnata: la Corte dichiara invece cessata la materia del contendere e vengono meno gli effetti della pronuncia oggetto di ricorso.
  • In caso di successione legislativa dell'agente della riscossione, gli atti processuali devono provenire dal soggetto subentrato; quelli compiuti da una società Equitalia estinta possono essere considerati inesistenti o privi di effetti.
  • L'adesione alla definizione agevolata e l'impegno alla rinuncia agli atti possono giustificare la compensazione integrale delle spese di lite, soprattutto per la finalità incentivante dell'istituto.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone, in questo contesto, non soltanto la presentazione dell'istanza, ma anche la prova del pagamento integrale delle somme dovute secondo la comunicazione dell'agente della riscossione.

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