Ordinanza n. 2099/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, • della nota del Comune di Bacoli - Area VIII Demanio, a firma del Responsabile dell’Area VIII, avente ad oggetto “Invito e diffida alla liberazione aree demaniali marittime”, trasmessa alla ricorrente a mezzo PEC, con la quale l’Amministrazione, dopo avere richiamato la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 07 maggio 2026 di adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (PAD) e la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 01 aprile 2025, ha invitato e diffidato la ricorrente a liberare le aree asseritamente occupate entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante lo sgombero delle stesse da tutti gli arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, con avvertenza che, in mancanza, sarebbero stati adottati i necessari provvedimenti repressivi consequenziali; • ove occorra e nei limiti di interesse della ricorrente, della deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 01 aprile 2025, richiamata nella nota impugnata quale atto di indirizzo dell’Area VIII; • della deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 07 maggio 2026, nella sola parte in cui fosse interpretata dall’Amministrazione quale fonte immediata di obblighi conformativi o restitutori a carico dei concessionari demaniali prima dell’approvazione definitiva del PAD e della sua effettiva operatività; • di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato, ancorché allo stato non conosciuto, ivi compresi gli atti istruttori, i pareri interni, le eventuali perizie, gli atti di indirizzo e gli eventuali provvedimenti conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di invito e diffida alla liberazione di aree demaniali marittime, con ordine di sgombero di arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione entro sessanta giorni
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La società concessionaria ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la nota comunale con cui è stata invitata e diffidata a liberare aree demaniali marittime asseritamente occupate e a rimuovere arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, con avvertenza dell’adozione di successivi provvedimenti repressivi. Sono state inoltre contestate, nei limiti dell’interesse della ricorrente, la deliberazione comunale di indirizzo e la deliberazione di adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo, nella parte in cui fossero interpretate come fonte immediata di obblighi conformativi o restitutori prima dell’approvazione definitiva e dell’operatività del piano. Il Comune ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per asserita carenza di lesività della diffida. Il Collegio ha riservato l’esame di tale eccezione e delle complesse questioni sostanziali alla fase di merito.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare senza definire né l’eccezione preliminare di inammissibilità per carenza di lesività né il merito delle censure, ritenendo che la complessità e la tecnicità delle questioni richiedessero un approfondimento nella fase di merito. Ha ravvisato il periculum in mora nel pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’obbligo di rilascio dell’area e di ripristino dello stato dei luoghi entro il 29 agosto 2026, durante la stagione balneare. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, anche considerando che l’atto riguardava arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, ha disposto la sospensione temporanea dell’efficacia della diffida fino al 30 settembre 2026, termine coincidente con la conclusione della stagione balneare. Ha rimesso al Presidente della Sezione la fissazione dell’udienza di merito e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il Collegio ha riconosciuto il periculum in mora e ha disposto la sospensione temporanea dell’atto.
Massime di principio
- In presenza di questioni sostanziali complesse e tecniche, il giudice amministrativo può accogliere provvisoriamente la domanda cautelare senza anticipare la decisione sull’eccezione di inammissibilità e sul merito, rinviandone l’esame alla fase di cognizione piena.
- L’obbligo di liberare un’area demaniale e ripristinare lo stato dei luoghi durante la stagione balneare può integrare un pregiudizio grave e irreparabile ai fini del periculum in mora, quando incida immediatamente sull’utilizzazione dell’area e sull’attività del concessionario.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, la sospensione dell’efficacia di una diffida di sgombero può essere limitata temporalmente fino alla conclusione della stagione balneare, così da assicurare una tutela provvisoria senza stabilizzare la situazione oltre il periodo strettamente necessario.
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