Circolare numero 152 del 20-7-1999
Istruzioni operative per il versamento, da parte al personale iscritto all'A.G.O, del contributo di solidarietà previsto dall'art.2, c.2 del Decreto legislativo di cui in oggetto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina gli effetti della trasformazione dell'AAAVTAG in ENAV, con particolare riguardo al regime previdenziale del personale già in servizio e dei nuovi assunti. Vengono inoltre impartite istruzioni operative per il versamento del contributo di solidarietà previsto dal D.lgs. n. 149/1997 per determinati profili professionali, con indicazioni su compilazione del DM10/2, regolarizzazioni pregresse, interessi legali e imputazione contabile.
ENAV: trasformazione dell'ente, regime pensionistico dei dipendenti e contributo di solidarietà
ENAV: trasformazione dell'ente, regime previdenziale e contributo di solidarietà
La circolare interviene in materia di trasformazione dell'AAAVTAG in ENAV e disciplina gli effetti previdenziali e contributivi per il personale dell'Ente. Fornisce inoltre le istruzioni operative per l'applicazione del contributo di solidarietà introdotto dal D.lgs. n. 149/1997, con indicazioni su versamento, regolarizzazioni e imputazione contabile.
Trasformazione dell'AAAVTAG in ENAV
Il D.L. 24 gennaio 1996, n. 29 ha disposto la trasformazione, con decorrenza 1 gennaio 1996, dell'AAAVTAG in ente pubblico economico denominato ENAV. Poiché il decreto non è stato convertito in legge nei termini, l'art. 1 della legge 21 dicembre 1996, n. 665 ne ha fatto salvi gli effetti.
La medesima legge prevede che l'ENAV sia trasformato in società per azioni il 1 gennaio 1999, secondo le modalità richiamate dal decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 351. La trasformazione è subordinata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati in un piano triennale predisposto dal presidente dell'Ente entro febbraio 1996 e approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro. Al Ministro dei trasporti e della navigazione è attribuita anche la vigilanza sull'Ente e sull'attuazione del piano.
Regime del personale già in servizio
I dipendenti in servizio al momento della trasformazione conservano il regime pensionistico previsto per il personale delle pubbliche amministrazioni, fermo restando quanto previsto dalla legge n. 665/1996 sull'opzione per un diverso regime pensionistico. La stessa legge dispone che tali dipendenti mantengano, fino alla trasformazione in società per azioni, anche il regime relativo all'indennità di buonuscita secondo le regole del pubblico impiego.
La circolare richiama inoltre il D.lgs. 30 aprile 1997, n. 149, emanato in attuazione della delega della legge n. 335/1995, che disciplina l'armonizzazione pensionistica per il personale ENAV iscritto all'INPDAP. Per tali dipendenti, a decorrere dal 1 gennaio 1998, è prevista un'elevazione dell'aliquota contributiva a carico dell'Ente di due punti percentuali per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, fino al raggiungimento, nel 2001, dell'aliquota di finanziamento applicabile ai dipendenti dello Stato.
Nuovi assunti e iscrizione previdenziale
In base all'art. 8, comma 6, della legge n. 665/1996, i dipendenti assunti successivamente alla trasformazione in ente pubblico economico sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS. Per il personale con qualifica di dirigente continua invece a trovare applicazione, ai fini pensionistici, l'art. 3 della legge 17 dicembre 1953, n. 967, con iscrizione all'INPDAI.
Contributo di solidarietà per determinati profili professionali
L'art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 149/1997 ha introdotto, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 26 giugno 1997, un contributo di solidarietà da destinare al fondo pensionistico di appartenenza dei lavoratori interessati. Il contributo è stabilito nella misura globale del 5% ed è ripartito come segue:
- 1,25% a carico dei lavoratori appartenenti ai profili di controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure;
- 0,70% a carico dei lavoratori appartenenti ai profili di esperto assistenza al volo e meteo.
La disciplina richiama i profili professionali individuati dall'art. 5, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 248, che prevede per tali categorie particolari maggiorazioni del servizio ai fini del trattamento di quiescenza.
Modalità di versamento e compilazione del DM10/2
Per i dipendenti iscritti all'A.G.O., il versamento del contributo deve essere effettuato secondo le istruzioni fornite dalla circolare. In sede di compilazione del mod. DM10/2, l'importo del contributo di solidarietà va riportato in uno dei righi in bianco dei quadri B-C, preceduto dal codice di nuova istituzione M925, con la dicitura "contr. solidar. D.lgs. n. 149/97".
Le caselle relative a numero dipendenti, retribuzioni e somme a debito devono essere compilate secondo le ordinarie modalità operative.
Regolarizzazioni dei periodi pregressi e interessi legali
In applicazione della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, la sistemazione dei periodi pregressi deve essere effettuata, a decorrere dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 149/1997, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. L'adempimento deve avvenire mediante la procedura delle regolarizzazioni contributive.
I contributi dovuti devono essere maggiorati degli interessi legali calcolati dal termine di scadenza del pagamento dei contributi del mese successivo a quello cui l'importo si riferisce e fino alla data del versamento. Il tasso da applicare è:
- 5% annuo fino al 31 dicembre 1998;
- 2,5% annuo dal 1 gennaio 1999.
Base imponibile e istruzioni contabili
Per la determinazione della retribuzione imponibile si applica l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 per il periodo antecedente il 1 gennaio 1998 e l'art. 6 del D.lgs. 2 settembre 1997, n. 314 per il periodo successivo.
Sul piano contabile, la procedura DM provvede alla ripartizione dei saldi dei modelli DM10 imputando il contributo di solidarietà ai conti di nuova istituzione FPR 21/82 o FPR 21/32, a seconda che si tratti, rispettivamente, di competenza dell'anno in corso o degli anni precedenti.
Punti principali
Trasformazione dell'AAAVTAG in ENAV
Il D.L. 24 gennaio 1996, n. 29 ha trasformato, con decorrenza 1 gennaio 1996, l'AAAVTAG in ente di diritto pubblico economico. Poiché il decreto non è stato convertito nei termini, l'art. 1 della legge 21 dicembre 1996, n. 665 ne ha fatto salvi gli effetti. La legge ha poi previsto la trasformazione dell'ENAV in società per azioni dal 1 gennaio 1999, subordinata alla verifica del conseguimento degli obiettivi di un piano triennale e alla vigilanza ministeriale.
Regime previdenziale dei dipendenti già in servizio
I dipendenti in servizio al momento della trasformazione conservano il regime pensionistico previsto per il personale delle pubbliche amministrazioni, con la possibilità di optare per il regime previsto dall'art. 6 della legge n. 29/1979, secondo quanto richiamato dall'art. 8, comma 7, della legge n. 665/1996. La legge stabilisce anche che tali dipendenti mantengono, fino alla trasformazione in società per azioni, il regime relativo all'indennità di buonuscita secondo le regole del pubblico impiego.
Nuovi assunti e iscrizione previdenziale
I dipendenti assunti dopo la trasformazione in ente pubblico economico sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS. Per il personale con qualifica di dirigente continua ad applicarsi, ai fini pensionistici, l'iscrizione all'INPDAI ai sensi dell'art. 3 della legge 17 dicembre 1953, n. 967. Il D.lgs. 30 aprile 1997, n. 149, in attuazione della delega della legge n. 335/1995, disciplina l'armonizzazione pensionistica del personale ENAV iscritto all'INPDAP e prevede un incremento graduale dell'aliquota contributiva a carico dell'Ente dal 1998 al 2000 fino al raggiungimento, nel 2001, dell'aliquota prevista per i dipendenti dello Stato.
Contributo di solidarietà
Dal periodo di paga in corso alla data del 26 giugno 1997 è dovuto un contributo di solidarietà destinato al fondo pensionistico di appartenenza dei lavoratori appartenenti a determinati profili professionali. Il contributo è globale nella misura del 5% ed è ripartito in 1,25% a carico dei lavoratori dei profili di controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure, e in 0,70% a carico dei lavoratori dei profili di esperto assistenza al volo e meteo.
Istruzioni di compilazione del DM10/2
Per il versamento del contributo di solidarietà dei dipendenti iscritti all'AGO, l'importo deve essere esposto in uno dei righi liberi dei quadri B-C del mod. DM10/2 con il codice di nuova istituzione M925, avente il significato di "contr. solidar. D.lgs. n. 149/97". Le caselle relative a numero dipendenti, retribuzioni e somme a debito vanno compilate secondo le modalità ordinarie.
Regolarizzazione dei periodi pregressi
La sistemazione dei periodi pregressi, a decorrere dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 149/1997, deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, mediante la procedura delle regolarizzazioni contributive. I contributi dovuti devono essere maggiorati degli interessi legali calcolati dal termine di scadenza del pagamento dei contributi del mese successivo a quello cui l'importo è riferito fino alla data del versamento.
Misura degli interessi e base imponibile
Gli interessi legali sono dovuti nella misura del 5% annuo fino al 31 dicembre 1998 e del 2,5% annuo dal 1 gennaio 1999. Per la determinazione della retribuzione imponibile si applica l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 per il periodo precedente il 1 gennaio 1998 e l'art. 6 del D.lgs. 2 settembre 1997, n. 314 per il periodo successivo.
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile, la procedura DM, nella ripartizione dei saldi dei modelli DM10, imputa il contributo di solidarietà ai conti di nuova istituzione FPR 21/82 e FPR 21/32, rispettivamente per la competenza dell'anno in corso e degli anni precedenti.
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