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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02698/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta in ragione della mancata indicazione, nella domanda, della convivenza con Rocca Francesco e dei redditi da questi percepiti. Il ricorrente deduce che la cosiddetta convivenza è stata valutata sulla base del solo dato anagrafico (residenza) e non su elementi di fatto: Francesco era detenuto da lungo periodo e non aveva mai coabitato con il ricorrente. Si deduce inoltre che i redditi da lavoro carcerario del detenuto costituiscono peculio personale ai sensi dell'art. 57 della legge penitenziaria e non dovrebbero essere computati ai fini della soglia reddituale dell'art. 76 d.P.R. n.115/2002

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati. Ha ritenuto che il Tribunale di Crotone abbia erroneamente fondato il rigetto dell'opposizione sul solo dato anagrafico senza verificare la sussistenza di una effettiva convivenza, coabitazione o comunanza di vita ed interessi economici tra il ricorrente e il soggetto detenuto. Il ricorso è stato dichiarato fondato per i primi e terzi motivi (che assorbono il secondo) e il provvedimento di revoca è stato annullato con rinvio per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Crotone. La Corte non ha deciso definitivamente sulla questione del peculio carcerario, ritenendo assorbiti i motivi principali che impongono un nuovo esame di merito con valutazione probatoria adeguata

Norme richiamate

  • art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 (patrocinio a spese dello Stato)

    Per la determinazione del requisito reddituale ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio si computano i redditi conseguiti nel periodo di riferimento da ogni componente della famiglia convivente; tuttavia la "convivenza" va valutata in termini sostanziali (coabitazione e comunanza di vita e interessi economici) e non in base al solo dato anagrafico

  • art. 57 legge penitenziaria

    Secondo la difesa, i redditi derivanti da lavoro carcerario rientrano nel peculio personale del detenuto e non dovrebbero essere valutati ai fini della determinazione del reddito ai sensi dell'art. 76; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dal diverso vizio di valutazione della convivenza e non si è pronunciata definitivamente sulla non computabilità del peculio

  • art. 79 D.L.vo 30 maggio 2002 n.115 e richiamo alla normativa sui requisiti di non abbienza

    La giurisprudenza richiamata interpreta la normativa nel senso che rileva la concreta situazione di convivenza all'atto della domanda e che la residenza anagrafica costituisce solo un elemento probatorio significativo ma non decisivo

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissione o della revoca del patrocinio a spese dello Stato la convivenza va accertata in termini sostanziali: è necessario dimostrare coabitazione e reale condivisione di vita e interessi economici, non basta il solo dato della residenza anagrafica
  • Lo stato di detenzione di un componente del nucleo familiare non esclude automaticamente la convivenza rilevante ai fini del computo dei redditi, ma neppure la determina: è indispensabile un accertamento fattuale che verifichi l'esistenza di legami familiari stabili e una reale comunanza economica
  • Se l'amministrazione o il giudice fondano la revoca del beneficio sul solo dato anagrafico senza un esame probatorio delle circostanze di fatto, il provvedimento è vulnerabile e può essere annullato in sede di impugnazione
  • La questione della rilevanza del peculio carcerario richiede prova e argomentazione specifica; in assenza di una valutazione istruttoria puntuale su coabitazione e comunanza economica la questione può rimanere assorbita e non decisa nel merito
  • In situazioni analoghe conviene per il richiedente documentare la mancata convivenza e l'assenza di condivisione economica (es. certificati di detenzione con date, ordini di scarcerazione che indicano domicilio diverso, dichiarazioni comprovanti spese separate, assenza di contributi economici tra i soggetti) e chiedere che il giudice valuti tali elementi oltre alla residenza anagrafica
  • Per le amministrazioni: prima di revocare il beneficio è necessario effettuare una valutazione complessiva e motivata delle prove, evitando di basarsi esclusivamente su risultanze anagrafiche

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