Sentenza n. 14405/2026 - Roma, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avvisi e atti dell'INPS relativi all'assegnazione delle sedi e all'assunzione di ulteriori 340 candidati della graduatoria del concorso per consulente della protezione sociale, nonché assegnazione della ricorrente presso la sede di Milano
Esito
La controversia
La ricorrente, collocata alla posizione n. 4210 della graduatoria del concorso INPS per 1.858 posti di consulente della protezione sociale, ha impugnato gli atti con cui l'Istituto ha disposto l'assunzione di ulteriori 340 candidati, mettendo a disposizione esclusivamente sedi del Nord Italia e assegnandole la sede di Milano. Ha dedotto, in via principale, la violazione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dei principi costituzionali di uguaglianza, tutela della salute e buon andamento, lamentando il mancato riconoscimento della priorità nella scelta della sede più vicina al domicilio della persona convivente con handicap grave da assistere. In via subordinata, ha contestato la scelta dell'INPS di rendere disponibili soltanto sedi del Nord, nonostante la disponibilità di sedi rinunciate nella precedente tornata di assunzioni nel Centro-Sud, deducendo violazione degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 165/2001, della lex specialis, dei principi di imparzialità, par condicio, trasparenza e legittimo affidamento, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione e istruttoria, irragionevolezza, illogicità, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 35, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 28, comma 1, del d.P.R. n. 487/1994 e degli artt. 11 e 12 del bando, sostenendo che le sedi del Centro-Sud avrebbero dovuto essere rese disponibili secondo l'ordine di graduatoria. L'INPS ha eccepito il difetto di giurisdizione amministrativa, sostenendo che, dopo l'approvazione della graduatoria, la controversia riguardasse la fase privatistica di assegnazione della sede di servizio.
La decisione
Il Collegio ha esaminato preliminarmente l'eccezione di difetto di giurisdizione e l'ha respinta. Ha ritenuto che gli atti impugnati riguardassero non la singola assegnazione della sede tra quelle già individuate, ma la precedente scelta dell'INPS circa le sedi da coprire con i vincitori e gli idonei del concorso, scelta qualificata come atto di macro-organizzazione. Tali provvedimenti sono espressione di un potere amministrativo pubblicistico di auto-organizzazione e non di poteri privatistici del datore di lavoro, sicché la controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001. Prima di esaminare nel merito le censure, il Collegio ha preso atto della rinuncia formale al ricorso depositata dalla ricorrente e notificata all'INPS e ai controinteressati. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a., senza pronunciarsi sulla legittimità degli atti di assegnazione delle sedi o sull'applicabilità dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti dei controinteressati non costituiti.
Norme richiamate
art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
La giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali si estende, nella vicenda esaminata, agli atti di macro-organizzazione con cui l'amministrazione individua le sedi da coprire mediante i candidati del concorso.
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro
La disposizione distingue gli atti privatistici di gestione del rapporto di lavoro dagli atti di macro-organizzazione, che restano espressione di potere amministrativo pubblicistico.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente la dichiarazione di estinzione del giudizio in caso di rinuncia al ricorso.
art. 84 c.p.a.
Disciplina la rinuncia al ricorso e consente, anche in relazione alle spese, la definizione del giudizio mediante estinzione.
art. 33, comma 5, legge n. 104/1992
La disposizione era invocata dalla ricorrente quale fondamento della pretesa priorità nella scelta della sede più vicina al domicilio della persona da assistere, ma la questione non è stata decisa nel merito.
Massime di principio
- La controversia relativa alla scelta, da parte di un ente pubblico, delle sedi territoriali da coprire mediante i vincitori o gli idonei di un concorso attiene a un atto di macro-organizzazione, espressione del potere pubblicistico di auto-organizzazione, e rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
- La scelta amministrativa delle sedi da rendere disponibili per l'assunzione dei candidati deve essere distinta dalla successiva assegnazione individuale del singolo dipendente a una sede già individuata: la prima costituisce esercizio di potere amministrativo di macro-organizzazione, mentre la seconda può rientrare nella gestione privatistica del rapporto di lavoro.
- La rinuncia formale al ricorso, notificata alle parti costituite e ai controinteressati, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio e preclude l'esame nel merito delle censure dedotte.
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