Sentenza del 14/03/2017 n. 1239 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Redditi diversi - Terreno edificabile - Plusvalenza - Successiva cessione - Rideterminazione valore compravendita - Costi della perizia - Deducibilità - Compete
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l'avviso di accertamento IRPEF relativo al 2006, con cui l'Amministrazione aveva determinato plusvalenze derivanti dalla cessione di due terreni edificabili. Deduceva, in particolare, la mancata convocazione per l'accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 218/1997, la mancata allegazione degli atti richiamati nell'avviso ai sensi dell'art. 42 del DPR 600/1973 e l'omessa considerazione dei costi inerenti alla determinazione della plusvalenza, tra cui le consulenze tecniche e le spese notarili.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello quanto alla presunta illegittimità per mancata attivazione dell'accertamento con adesione, ritenendo che la convocazione del contribuente fosse una facoltà dell'Amministrazione e non un obbligo sanzionato da nullità. Ha inoltre ritenuto sufficientemente individuati gli atti richiamati nell'avviso, anche se non materialmente allegati. Ha però riconosciuto che i costi documentati relativi alle competenze del geometra R. dovevano essere scomputati dalla plusvalenza accertata e ha ordinato all'Amministrazione di tenerne conto. Le spese del giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 67, comma 1, lettere a) e b), DPR 917/1986 (TUIR)
Redditi diversi derivanti, tra l'altro, dalle plusvalenze realizzate mediante cessione di terreni edificabili.
Nella determinazione della plusvalenza devono essere considerati e scomputati i costi specificamente inerenti al bene ceduto e alla relativa operazione, purché documentati. Rientrano tra questi i costi di acquisto, le imposte di registro, ipotecarie e catastali, le spese notarili, le spese di mediazione e le consulenze tecniche di parte.
Art. 6, comma 4, D.Lgs. 218/1997
Disciplina l'istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente.
La mancata convocazione del contribuente da parte dell'Amministrazione non determina automaticamente la nullità dell'avviso di accertamento, poiché l'attivazione del contraddittorio finalizzato all'adesione è considerata una facoltà e non un obbligo sanzionato con la nullità.
Art. 42, DPR 600/1973
Disciplina gli elementi e i requisiti dell'avviso di accertamento.
Gli atti richiamati nell'avviso non devono necessariamente essere allegati materialmente quando sono indicati con estremi sufficienti a consentire al contribuente di individuarli e predisporre la propria difesa.
Art. 10, Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
La sentenza richiama l'opportunità del contraddittorio e della collaborazione, ma precisa che tali principi non comportano, in assenza di una specifica sanzione legislativa, la nullità dell'accertamento per mancata convocazione.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 3676/2010
La mancata attivazione del contraddittorio nell'accertamento con adesione non comporta automaticamente la nullità dell'avviso, in applicazione del principio di tassatività delle nullità.
Massime di principio
- Nel calcolo della plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile devono essere sottratti tutti i costi specificamente inerenti al bene e all'operazione, purché effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati.
- Le consulenze tecniche di parte possono costituire costi deducibili dalla plusvalenza quando sono collegate alla valutazione o alla cessione del terreno e risultano comprovate da fatture o altra documentazione idonea.
- La mancata considerazione di costi documentati e inerenti può comportare la riduzione dell'accertamento anche se l'Amministrazione ha correttamente contestato l'esistenza o l'ammontare della plusvalenza.
- La mancata convocazione del contribuente a seguito di un'istanza di accertamento con adesione, in assenza di una specifica previsione di nullità, non rende di per sé nullo l'avviso di accertamento.
- Un avviso di accertamento può essere ritenuto valido anche se gli atti richiamati non sono allegati, purché siano indicati in modo sufficientemente preciso da consentire al contribuente di conoscerli e contestarli.
- Per ottenere lo scomputo dei costi è essenziale conservarne la prova documentale, indicando il collegamento concreto tra la spesa, il terreno ceduto e la determinazione della plusvalenza.
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