L.R. Liguria 23/2020
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI BALNEAZIONE FLUVIALE E LACUALE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina, nel territorio regionale, l’individuazione delle acque di balneazione fluviali e lacuali, il monitoraggio sanitario, la delimitazione delle aree balneabili e i divieti, nonché concessioni, obblighi dei concessionari e contributi per interventi di sicurezza e riqualificazione. Le misure economiche sono riferite al bilancio 2020-2022 e quindi a quel triennio.
Balneazione fluviale e lacuale e gestione delle aree demaniali idriche
Balneazione fluviale e lacuale nella Regione
La legge regola la valorizzazione e la fruizione del demanio lacuale e fluviale, compresi i laghetti artificiali pubblici e privati, nell’ambito delle competenze regionali sulla gestione del demanio idrico. La disciplina è finalizzata a individuare aree superficiali di fiumi e laghi destinate alla balneazione e a garantire, tramite monitoraggio, la salute e la sicurezza dei bagnanti.
Individuazione delle acque di balneazione e monitoraggio
La Giunta regionale individua con proprio provvedimento le acque di balneazione entro il 31 dicembre di ogni anno. Prima dell’inizio di ciascuna stagione balneare e durante la stessa deve essere effettuato il monitoraggio delle acque, secondo la normativa statale di recepimento della direttiva europea sulla qualità delle acque di balneazione.
Stagione balneare, aree riservate e divieti
La stagione balneare è fissata in un periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre. Durante tale periodo la Regione, in corrispondenza di spiagge libere ad alta frequentazione turistica o comunque connessa alla balneazione, può delimitare specchi acquei riservati alla balneazione, previo acquisito dei pareri degli enti competenti. In tali aree sono vietate attività incompatibili con la balneazione e la Regione deve assicurare il servizio di assistenza e soccorso.
I comuni, prima dell’inizio della stagione balneare, devono delimitare le acque non adibite alla balneazione e le acque di balneazione permanentemente vietate presenti sul proprio territorio, in coerenza con quanto stabilito dalla Regione e garantendo l’informazione al pubblico.
Informazione al pubblico
I comuni devono assicurare, con tempestività e durante la stagione balneare, la divulgazione e la segnalazione delle informazioni relative a ciascuna acqua di balneazione, in un luogo facilmente accessibile nelle immediate vicinanze. Le informazioni riguardano la classificazione corrente e gli eventuali divieti, la descrizione generale in linguaggio non tecnico basata sul profilo delle acque, gli avvisi di rischio da inquinamento di breve durata, la durata delle situazioni anomale, le ragioni dei divieti, l’eventuale declassamento a divieto permanente e le fonti per informazioni più dettagliate.
Concessioni del demanio idrico e tutela degli usi pubblici
La Regione può concedere l’uso di beni del demanio idrico a soggetti pubblici o privati nel rispetto della normativa europea sulle concessioni e secondo le modalità fissate dal proprio regolamento. Nell’affidamento delle concessioni devono essere considerate le fasce di tutela stabilite dalla Regione, al fine di proteggere e migliorare l’ambiente naturale dei corsi d’acqua e garantire al tempo stesso aree di libero accesso utili per la manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche, per la polizia idraulica e per la protezione civile.
Obblighi dei concessionari
I concessionari demaniali in ambito fluviale e lacuale devono assicurare il servizio di salvamento ai bagnanti e adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione. Restano ferme le competenze comunali in materia di difesa del suolo.
Contributi e finanziamenti per sicurezza e riqualificazione
La Regione può sostenere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, iniziative e progetti di comuni, loro consorzi pubblici o soggetti con partecipazione privata, destinati alla sicurezza, alla riqualificazione e al recupero ambientale e ricettivo delle aree demaniali idriche degradate adibite alla balneazione. La Giunta regionale deve definire con regolamento criteri, modalità di presentazione e approvazione dei progetti, tempi di realizzazione ed erogazione dei contributi; il regolamento doveva essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. In caso di partecipazione di privati, deve comunque essere rispettata la disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Copertura finanziaria
Per il 2020 la legge prevede entrate e spese per 20.000 euro; per il 2021 e il 2022 prevede entrate e spese per 100.000 euro ciascun anno, con imputazione alla missione 9, programma 2, titolo 1 del bilancio regionale. Per gli esercizi successivi la copertura è demandata ai relativi bilanci.
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