L.R. Liguria 1/2020
REGOLAMENTO REGIONALE. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ARTICOLO 113 DEL DECERTO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento Liguria disciplina, per gli appalti di lavori, servizi e forniture, il fondo e i criteri di riparto degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016. Si applica agli affidamenti banditi o invitati dopo il 19 aprile 2016; per la SUAR vale dalla delibera G.R. n. 1258/2016. Prevede limiti percentuali, tetti annui individuali, modalità di accertamento ed erogazione, nonché una disciplina transitoria per attività maturate prima del 19 aprile 2016.
Incentivi per funzioni tecniche negli appalti pubblici regionali
Incentivi per funzioni tecniche negli appalti pubblici regionali
Il regolamento disciplina, per la Regione Liguria, l’utilizzo del fondo incentivi previsto dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016 e i criteri di riparto dei compensi per le funzioni tecniche svolte dal personale interno nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina mira a premiare l’efficienza e l’efficacia nella realizzazione ed esecuzione dei contratti pubblici, valorizzando le professionalità interne e orientando l’attività amministrativa al rispetto di tempi, costi e regola d’arte. Si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture per i quali il bando o l’avviso siano pubblicati, oppure la lettera di invito sia trasmessa, dopo il 19 aprile 2016. Per gli interventi previsti dall’art. 11, l’applicazione è subordinata all’accantonamento delle risorse nei relativi quadri economici.
Per le attività svolte dalla SUAR nell’ambito di procedure per conto di altri enti, può essere riconosciuta una quota parte dell’incentivo, entro il limite di un quarto di quanto previsto dall’art. 113, comma 2, del Codice. Per tali compiti la disciplina opera dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2016, n. 1258.
Soggetti destinatari
Sono destinatari gli appartenenti al personale che concorre istituzionalmente al miglioramento dell’efficienza dell’ente e delle stazioni appaltanti mediante specifiche competenze professionali. In particolare rientrano:
- il personale che svolge funzioni tecniche ex art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016;
- il personale impiegato nelle procedure di acquisizione di beni, servizi e forniture;
- i collaboratori tecnici, amministrativi, giuridico-amministrativi ed economico-finanziari coinvolti nelle attività previste dal regolamento.
Per appalti di servizi o forniture, gli incentivi sono riconoscibili solo se è nominato il direttore dell’esecuzione. Restano escluse le attività del personale con qualifica dirigenziale.
Funzioni e attività incentivabili
Le funzioni incentivate comprendono le attività tecniche connesse a:
- programmazione della spesa per investimenti;
- valutazione preventiva dei progetti;
- predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- esecuzione dei contratti pubblici;
- RUP;
- direzione lavori;
- direzione dell’esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo, verifica di conformità e collaudo statico, ove necessario.
La disciplina individua anche diverse figure professionali interessate, tra cui responsabile unico del procedimento, responsabile dell’affidamento, verificatore, validatore, direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione, coordinatore per la sicurezza, collaudatore e collaboratori trasversali. Sono comprese attività di supporto come pubblicazioni obbligatorie, attribuzione di CIG e CUP, gestione del protocollo, controlli ex art. 80, gestione magazzino e campionatura, gestione di sedute informatiche in streaming, verifica di legittimità degli atti, liquidazione di imposte e spese di pubblicità legale, ed erogazione degli incentivi.
Individuazione del personale
I dipendenti da coinvolgere sono proposti dal responsabile del procedimento e poi individuati dai dirigenti competenti. Se sono coinvolti più settori, la designazione spetta al dirigente della struttura responsabile, tenendo conto delle indicazioni degli altri dirigenti coinvolti.
Nella scelta devono essere considerati:
- integrazione delle diverse competenze necessarie;
- competenza, esperienza e risultati conseguiti in incarichi analoghi;
- equa ripartizione e rotazione degli incarichi, ove possibile;
- rispetto dei limiti e dei vincoli posti dagli ordini professionali.
L’atto di individuazione deve indicare le funzioni da svolgere, i compiti e i tempi massimi assegnati; per le attività trasversali, l’individuazione è effettuata dal dirigente della struttura responsabile. Il responsabile del procedimento deve inoltre attivare tempestivamente strutture e soggetti interessati.
Rapporti con altre stazioni appaltanti e centrali di committenza
Se mancano professionalità interne, il RUP può proporre dipendenti di altre stazioni appaltanti. In tal caso i compensi sono trasferiti alla stazione appaltante di appartenenza del personale che ha svolto le attività, per essere poi corrisposti agli interessati.
Quando la stazione appaltante si avvale di un’altra centrale di committenza, può destinare una percentuale dell’incentivo alle fasi di competenza della centrale; la convenzione tra i soggetti coinvolti disciplina quantificazione e liquidazione. La quota riconosciuta alla centrale comprende anche quella prevista dall’art. 113 del Codice e la centrale disciplina la ripartizione interna.
Limiti di cumulo e compatibilità economica
I dipendenti individuati possono partecipare anche contemporaneamente a più appalti. Tuttavia gli incentivi annualmente percepiti non possono superare:
- il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo per le funzioni tecniche ordinarie;
- il 35% del trattamento economico complessivo annuo lordo per le funzioni trasversali di cui alle lettere k) e l) dell’art. 3.
I limiti si calcolano tenendo conto anche di incarichi analoghi svolti presso altre stazioni appaltanti. Gli importi eventualmente eccedenti confluiscono nella parte del fondo prevista dal regolamento. Le stazioni appaltanti devono acquisire le informazioni sugli incarichi e sugli incentivi percepiti altrove; il settore competente in materia di personale fornisce a sua volta le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti di appartenenza.
Costituzione del fondo e destinazione delle risorse
È istituito un fondo alimentato con risorse fino al 2% dell’importo degli appalti a base di gara, IVA esclusa, comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso. La somma è stanziata nella determinazione a contrarre, con apposito impegno sul quadro economico e riversamento al bilancio regionale.
Il fondo è destinato:
- all’80% ai soggetti aventi diritto, secondo i criteri di riparto;
- al 20%, salvo risorse provenienti da fondi europei o altri finanziamenti vincolati, a beni, strumenti e tecnologie per l’innovazione, implementazione di banche dati e controlli, tirocini e dottorati, formazione del personale e dotazioni operative.
Gli incentivi comprendono anche gli oneri previdenziali e assistenziali. La misura effettiva del fondo è modulata in base all’importo dell’appalto e alla tipologia dell’intervento, con percentuali differenziate per lavori, servizi e forniture, nonché per attività svolte come soggetto aggregatore o centrale di committenza per aziende sociosanitarie ed enti convenzionati. Per lavori di importo superiore a 15 milioni di euro e di particolare complessità, la quota può essere comunque pari al 2%. Per le fornitura con posa in opera si applica la disciplina dei lavori. In caso di interventi supplementari, il fondo è ricalcolato sul nuovo importo.
A chiusura dell’esercizio la struttura capofila individua il fondo definitivo sulla base dei riversamenti e ripartisce la quota destinata agli incentivi e quella destinata alle finalità di investimento e innovazione.
Criteri di ripartizione
La ripartizione degli incentivi avviene in base a:
- competenze e responsabilità connesse alle prestazioni svolte;
- tipologia degli incarichi;
- complessità dell’opera, del servizio o della fornitura, anche per la necessità di integrare progettazioni specialistiche.
Le aliquote indicate nelle tabelle regolamentari costituiscono limiti massimi inderogabili. Il compenso spetta anche al RUP e ai collaboratori quando la direzione lavori è affidata all’esterno.
Per gli incentivi destinati alla SUAR e al personale regionale, la quota è accantonata nei quadri economici delle opere, dei servizi e delle forniture, è stanziata dagli enti che utilizzano la SUAR, è pari a un quarto dell’incentivo previsto per le tabelle A e C e viene distribuita secondo la tabella dedicata. Gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, nonché gli enti convenzionati, stanziano comunque i fondi per il proprio personale, salvo la disciplina speciale prevista per la SUAR.
Accertamento delle attività ed erogazione
L’erogazione richiede un apposito decreto dirigenziale che accerti l’effettivo svolgimento delle attività da parte dei dipendenti incaricati; il decreto è trasmesso al settore personale. L’accertamento può avvenire in qualunque fase funzionalmente autonoma del processo.
L’accertamento verifica che le prestazioni siano state eseguite senza errori o ritardi, tenendo conto delle modifiche contrattuali e delle varianti nei limiti consentiti. Può essere:
- positivo, con corresponsione dell’incentivo nella misura massima, se le attività sono state svolte a regola d’arte e nei tempi previsti;
- parzialmente positivo, se vi sono ritardi imputabili non superiori al 40% dei tempi assegnati o lievi errori/mancanze senza aumento di costi o varianti, con riduzioni progressive del 10%, 20% o 40% in base alla durata del ritardo;
- negativo, se le attività non sono concluse, oppure sono concluse con ritardo superiore al 40% o con gravi errori/mancanze, con esclusione di ogni compenso.
Non hanno diritto all’incentivo i dipendenti che non abbiano svolto i compiti con la dovuta diligenza o che abbiano violato gli obblighi a loro carico, ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare, amministrativa o contabile. Le somme non erogate per esito negativo incrementano il fondo per il trattamento accessorio del personale, insieme alla quota accantonata per attività esternalizzate. Il pagamento avviene tramite procedura stipendiale ordinaria. Il provvedimento finale è sottoposto al Collegio dei revisori dei conti.
Elaborati e proprietà
Gli elaborati prodotti nell’ambito delle attività incentivabili sono approvati con atto amministrativo e restano di piena ed esclusiva proprietà della Regione Liguria, che può modificarli o integrarli in qualsiasi momento.
Regime transitorio
Gli incentivi relativi a lavori eseguiti prima del 19 aprile 2016, già maturati alla data di entrata in vigore del regolamento, possono essere erogati se nei quadri economici erano già state accantonate le risorse necessarie. La liquidazione avviene in base ai limiti e parametri vigenti al momento dell’attività incentivabile, richiamati nella tabella transitoria riferita al d.lgs. 163/2006.
Sono inoltre consentite modifiche non sostanziali e adeguamenti alle sopravvenienze normative o alle linee guida esplicative, approvati dalla Giunta regionale.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
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