L.R. Liguria 21/2020
DIFFERIMENTO TERMINI IN MATERIA URBANISTICA E ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale proroga al 31 dicembre 2022 il termine urbanistico per il PUC e adegua il regime paesaggistico correlato. Interviene inoltre su recuperi e anticipazioni di spesa in materia ambientale, destina proventi sanzionatori COVID-19 alla protezione civile e contiene variazioni di bilancio per il 2020-2021. Alcune disposizioni hanno efficacia limitata agli esercizi indicati.
Differimento di termini in materia urbanistica e ulteriori misure finanziarie e di protezione civile
Differimento termini urbanistici e disciplina paesaggistica
La legge regionale della Liguria interviene sulla normativa urbanistica e paesaggistica per spostare in avanti un termine rilevante per l’adozione del PUC. L’effetto principale è una proroga del quadro temporale applicabile ai comuni interessati, con riflessi anche sulla disciplina paesaggistica collegata.
Proroga del termine per il PUC
Viene modificato l’articolo 47-bis della legge regionale urbanistica, sostituendo il termine del 31 dicembre 2020 con quello del 31 dicembre 2022. La proroga riguarda quindi la scadenza fissata dalla disciplina regionale per il procedimento urbanistico richiamato dalla norma.
Effetti sulla disciplina paesaggistica
Nella legge regionale sul paesaggio, il riferimento temporale originario viene sostituito con un criterio più diretto: la disposizione si applica ai soggetti che non abbiano adottato il PUC entro il 31 dicembre 2022. Il regime collegato alla mancata adozione del piano comunale resta quindi ancorato a tale nuova scadenza.
Interventi in materia ambientale, difesa del suolo ed energia
La legge modifica la disciplina regionale sugli interventi sostitutivi e in danno in materia ambientale, sostituendo il riferimento alla Provincia con quello alla Regione. Viene inoltre previsto che la Regione, con provvedimento della Giunta regionale, anticipi le risorse necessarie per eseguire gli interventi sostitutivi, attivando contestualmente le azioni di recupero nei confronti dei soggetti obbligati.
Copertura finanziaria per gli interventi sostitutivi
Per coprire gli oneri connessi alla nuova anticipazione di risorse, la legge dispone una variazione del bilancio di previsione 2020-2022, con iscrizione per l’esercizio 2020 di 800.000 euro in entrata tra i rimborsi e altre entrate correnti e per pari importo nella spesa in conto capitale, nella missione relativa allo sviluppo sostenibile e alla tutela del territorio e dell’ambiente. Per gli esercizi successivi la copertura è demandata alla legge di bilancio.
Destinazione dei proventi sanzionatori COVID-19
I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di disposizioni regionali adottate ai sensi della normativa emergenziale COVID-19 sono destinati ad interventi o attività di protezione civile, entro i limiti delle esigenze connesse al DPCM 11 giugno 2020. Le eventuali economie possono essere usate per ulteriori interventi o attività di protezione civile.
Variazioni di bilancio per la protezione civile
Per finanziare tale destinazione vengono previste variazioni di bilancio: per il 2020 sono iscritti 30.000 euro in entrata e in spesa; per il 2021 sono iscritti 15.000 euro. La spesa è allocata alla missione Soccorso civile, programma Sistema di protezione civile, con titolo di spesa corrente.
Recupero di quote e piani finanziari
In materia di disposizioni finanziarie regionali, la legge chiarisce che il recupero delle quote può avvenire tramite rimodulazione del piano finanziario, purché restino fermi i termini del relativo piano di rientro. La modifica integra quindi la disciplina del recupero senza alterare la scadenza del rientro.
Intervento finanziario per l’esercizio 2020
Con riferimento a una precedente disposizione collegata alla legge di stabilità 2019, la legge specifica che l’attività prevista è riferita all’esercizio 2020 e ricalibra la copertura finanziaria: viene ridotta di 140.000 euro una autorizzazione di spesa della missione sul debito pubblico e contestualmente viene autorizzata pari spesa nella missione relativa ai rapporti con le altre autonomie territoriali.
Invarianza finanziaria
Per le sole modifiche agli articoli urbanistici introdotte dalla legge, è espressamente prevista l’assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
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