L.R. Liguria 19/2020
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 1982, N. 45 (NORME PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DI COMPETENZA DELLA REGIONE O DI ENTI DA ESSA INDIVIDUATI, DELEGATI O SUBDELEGATI)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. 45/1982 sulla competenza, accertamento, contestazione, riscossione ed esecuzione delle sanzioni amministrative pecuniarie della Regione. Riguarda anche il sequestro, alcune competenze delegate ai Comuni e l’adeguamento a norme statali sopravvenute. Non contiene una scadenza temporale specifica; opera dall’entrata in vigore della legge nel territorio regionale.
Modifiche alla disciplina regionale delle sanzioni amministrative pecuniarie
Modifiche alla disciplina regionale delle sanzioni amministrative pecuniarie
La legge regionale interviene sulla l.r. 45/1982 per aggiornare la disciplina dell’irrogazione, dell’accertamento, della contestazione, della riscossione e dell’esecuzione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, coordinandola con la normativa statale sopravvenuta e con l’organizzazione degli enti locali regionali.
Competenza all’irrogazione e deleghe
La Regione è qualificata come titolare delle funzioni relative all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nelle materie ad essa attribuite o delegate. La legge regionale può attribuire tali funzioni, anche in delega o subdelega, a enti locali oppure a enti dipendenti o vigilati dalla Regione. È inoltre possibile separare, con legge regionale, le funzioni di accertamento e contestazione da quelle relative alle conseguenze del mancato pagamento in misura ridotta.
Accertamento, contestazione e soggetti competenti
La disciplina dell’accertamento e della contestazione viene aggiornata sia nel linguaggio sia nei soggetti coinvolti. L’attività di accertamento e contestazione delle violazioni è svolta, oltre che dai soggetti ordinariamente previsti, anche dai soggetti indicati dalla legge regionale nei commi successivi. Per gli enti territoriali, la norma richiama espressamente la figura della Città metropolitana, oltre a quella dei soggetti incaricati.
Autorità competente a ricevere il rapporto e ad emettere l’ordinanza
La disciplina individua l’autorità competente in relazione alla fonte della funzione esercitata:
- al Presidente della Giunta regionale, per le sanzioni derivanti da funzioni esercitate direttamente dalla Regione;
- al Sindaco, al Presidente della Provincia, al Sindaco metropolitano o al rappresentante legale dell’ente incaricato, per le sanzioni derivanti da funzioni delegate, subdelegate o attribuite dalla legge regionale.
Procedimento sanzionatorio e spese
Nel procedimento sanzionatorio le spese includono anche le spese di notificazione degli atti. È inoltre consentito il pagamento delle somme dovute anche mediante strumenti di pagamento elettronico. Viene soppressa una previsione ormai non più utile della disciplina previgente.
Ordinanza-ingiunzione ed esecuzione forzata
L’ordinanza-ingiunzione è espressamente qualificata come titolo esecutivo secondo la disciplina statale richiamata. Per la riscossione coattiva delle somme dovute, l’autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione procede:
- secondo il d.lgs. 46/1999 sulla riscossione mediante ruolo; oppure
- in alternativa, mediante esecuzione forzata con le forme del r.d. 639/1910.
Sequestro e opposizione
Quando è disposto il sequestro, l’agente accertatore deve redigere un verbale separato con le indicazioni richieste dalla legge regionale e con la descrizione delle cose sequestrate. Avverso il sequestro è possibile proporre opposizione, anche immediatamente, all’autorità competente per l’ordinanza-ingiunzione. Per le modalità di sequestro, trasporto, custodia, eventuale alienazione o distruzione dei beni e destinazione delle cose confiscate si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari statali richiamate.
Repressione amministrativa di illeciti depenalizzati e competenza comunale
Le funzioni amministrative proprie della Regione o delegate dallo Stato relative alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal capo I, sezione III, della l. 689/1981 sono delegate ai Comuni. Restano però escluse da tale delega le materie di caccia e pesca e di agricoltura, foreste ed economia montana, per le quali continua a permanere la competenza regionale.
Trasporto pubblico regionale e locale
Per le violazioni commesse dagli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio, la disciplina applicabile è quella della l.r. 36/2012 e successive modificazioni. La legge qui esaminata rinvia quindi integralmente a quella specifica normativa settoriale.
Accertamento mediante analisi di campioni
Nei casi in cui l’accertamento delle violazioni avvenga tramite analisi di campioni, si applicano le regole della l. 689/1981. L’interessato può chiedere la revisione dell’analisi alle strutture e ai laboratori competenti individuati dalle vigenti disposizioni. Per ogni analisi richiesta, egli deve corrispondere una somma determinata da apposito tariffario approvato secondo la normativa vigente.
Revoca delle deleghe e controllo regionale
In caso di inadempimento degli enti delegati o subdelegati, la Giunta regionale promuove la revoca della delega o subdelega previa diffida. Il controllo regionale è quindi mantenuto, ma viene rafforzato il passaggio formale della diffida prima della revoca.
Abrogazioni e coordinamento normativo
Sono abrogati alcuni articoli della l.r. 45/1982, con conseguente superamento di parti della disciplina previgente non più coerenti con il nuovo assetto. La legge contiene inoltre vari aggiornamenti di rinvio alla normativa statale vigente, in particolare al d.lgs. 150/2011, alla l. 689/1981, al d.lgs. 46/1999 e al r.d. 639/1910.
Regime finanziario
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La norma è quindi dichiarata finanziariamente neutra.
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