L.R. Liguria 20/2020
NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITÀ ESPLETATE PER CONTO DEI COMMITTENTI PRIVATI E DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina, in Umbria, le istanze autorizzative o di intervento presentate alla PA per conto di privati o imprese, imponendo l’allegazione della lettera di incarico e, di regola, della fattura quietanzata del professionista. È prevista una deroga con dichiarazione motivata del professionista se il contratto non richiede il pagamento alla presentazione. Abrogato l’art. 3; nessun nuovo onere per il bilancio regionale.
Tutela delle prestazioni professionali nelle istanze alla PA e contrasto all’evasione fiscale
Tutela delle prestazioni professionali nelle istanze alla pubblica amministrazione
La legge regionale dell’Umbria interviene sulla documentazione da allegare alle istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto di privati cittadini o imprese. L’obiettivo è tutelare il lavoro dei professionisti e, al tempo stesso, favorire il contrasto all’evasione fiscale nell’ambito delle pratiche amministrative regionali, provinciali e comunali.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda le istanze autorizzative e le istanze ad intervento previste da norme e regolamenti regionali, provinciali e comunali, quando siano presentate per conto di committenti privati. Il provvedimento opera quindi nel solo territorio regionale e incide sulla documentazione richiesta ai fini dell’istruttoria delle pratiche amministrative.
Documentazione obbligatoria a corredo dell’istanza
L’istanza deve essere presentata con tutta la documentazione già prevista dalla normativa vigente e, in più, con la lettera di affidamento dell’incarico sottoscritta dal committente. A tale lettera deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità, in conformità al d.P.R. n. 445/2000.
Fattura quietanzata e regola generale di pagamento
La legge prevede, come regola generale, che l’istanza sia corredata anche dalla fattura quietanzata relativa all’importo che attesta il pagamento delle prestazioni professionali rese. Il pagamento deve avvenire nei termini indicati nella lettera di incarico, così da collegare in modo trasparente l’adempimento amministrativo alla regolarità del rapporto professionale.
Deroga alla produzione della fattura quietanzata
È prevista una deroga quando i termini contrattuali contenuti nella lettera di incarico non stabiliscano il pagamento della prestazione alla presentazione dell’istanza. In tal caso, l’istanza può essere presentata senza la fattura quietanzata, purché sia allegata una specifica dichiarazione del professionista che indichi le motivazioni dell’omissione della contestuale trasmissione della fattura.
Disposizioni non più vigenti o superate
L’articolo relativo ai pagamenti per la prestazione professionale è stato abrogato dalla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 32, quindi non produce più effetti autonomi. La disciplina utile resta quella sulla documentazione da allegare alle istanze, come integrata dalle successive modifiche.
Invarianza finanziaria
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
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