Sentenza del 16/04/2018 n. 718 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Condizioni di applicazione dell'accertamento di tipo induttivo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNon è riportato l'esito di una specifica sentenza, né è indicato se l'accertamento sia stato confermato o annullato. Il contenuto si limita ad affermare che l'accertamento induttivo è legittimo quando ricorre almeno una delle fattispecie previste dall'art. 39, comma 2, del D.P.R. 600/1973.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il testo chiarisce che, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.P.R. 600/1973, l'accertamento induttivo può essere legittimamente utilizzato quando ricorre almeno una delle condizioni previste dalla norma: omessa presentazione della dichiarazione; mancata indicazione del reddito d'impresa nella dichiarazione; omessa tenuta della contabilità, sottrazione di scritture contabili all'ispezione o indisponibilità delle scritture per causa di forza maggiore, purché tali circostanze risultino da un verbale di ispezione; generale inattendibilità della contabilità, anch'essa rilevata mediante verbale di ispezione; mancata risposta del contribuente agli inviti dell'ufficio; irregolarità dichiarative relative agli studi di settore.
Norme richiamate
Art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973
L'avviso di accertamento di tipo induttivo è legittimo al ricorrere di una delle fattispecie indicate dalla disposizione.
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di determinare induttivamente il reddito quando la dichiarazione manca o è inattendibile, quando la contabilità non è tenuta, non è esibita o è complessivamente inattendibile, quando il contribuente non collabora agli inviti dell'ufficio o quando ricorrono specifiche irregolarità dichiarative relative agli studi di settore. È sufficiente il ricorrere di una delle condizioni previste, purché adeguatamente verificata e motivata.
Massime di principio
- L'accertamento induttivo non può essere utilizzato liberamente: deve essere fondato su almeno una delle condizioni tassativamente previste dall'art. 39, comma 2, del D.P.R. 600/1973.
- La mera presenza di irregolarità formali non è necessariamente sufficiente; occorre che l'irregolarità rientri in una delle ipotesi previste dalla norma e sia adeguatamente documentata.
- Quando l'Amministrazione contesta l'omessa tenuta, l'indisponibilità o l'inattendibilità della contabilità, tali circostanze devono risultare dagli atti dell'ispezione, normalmente mediante verbale.
- La mancata collaborazione del contribuente agli inviti dell'ufficio può legittimare il ricorso all'accertamento induttivo, soprattutto quando impedisce la ricostruzione analitica del reddito.
- In una situazione analoga occorre verificare sia la sussistenza concreta della causa che legittima l'accertamento induttivo, sia la motivazione dell'avviso e la corretta documentazione delle circostanze contestate.
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