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Sentenza

Sentenza del 16/04/2018 n. 718 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Condizioni di applicazione dell'accertamento di tipo induttivo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Non è riportato l'esito di una specifica sentenza, né è indicato se l'accertamento sia stato confermato o annullato. Il contenuto si limita ad affermare che l'accertamento induttivo è legittimo quando ricorre almeno una delle fattispecie previste dall'art. 39, comma 2, del D.P.R. 600/1973.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il testo chiarisce che, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.P.R. 600/1973, l'accertamento induttivo può essere legittimamente utilizzato quando ricorre almeno una delle condizioni previste dalla norma: omessa presentazione della dichiarazione; mancata indicazione del reddito d'impresa nella dichiarazione; omessa tenuta della contabilità, sottrazione di scritture contabili all'ispezione o indisponibilità delle scritture per causa di forza maggiore, purché tali circostanze risultino da un verbale di ispezione; generale inattendibilità della contabilità, anch'essa rilevata mediante verbale di ispezione; mancata risposta del contribuente agli inviti dell'ufficio; irregolarità dichiarative relative agli studi di settore.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973

    L'avviso di accertamento di tipo induttivo è legittimo al ricorrere di una delle fattispecie indicate dalla disposizione.

    La norma consente all'Amministrazione finanziaria di determinare induttivamente il reddito quando la dichiarazione manca o è inattendibile, quando la contabilità non è tenuta, non è esibita o è complessivamente inattendibile, quando il contribuente non collabora agli inviti dell'ufficio o quando ricorrono specifiche irregolarità dichiarative relative agli studi di settore. È sufficiente il ricorrere di una delle condizioni previste, purché adeguatamente verificata e motivata.

Massime di principio

  • L'accertamento induttivo non può essere utilizzato liberamente: deve essere fondato su almeno una delle condizioni tassativamente previste dall'art. 39, comma 2, del D.P.R. 600/1973.
  • La mera presenza di irregolarità formali non è necessariamente sufficiente; occorre che l'irregolarità rientri in una delle ipotesi previste dalla norma e sia adeguatamente documentata.
  • Quando l'Amministrazione contesta l'omessa tenuta, l'indisponibilità o l'inattendibilità della contabilità, tali circostanze devono risultare dagli atti dell'ispezione, normalmente mediante verbale.
  • La mancata collaborazione del contribuente agli inviti dell'ufficio può legittimare il ricorso all'accertamento induttivo, soprattutto quando impedisce la ricostruzione analitica del reddito.
  • In una situazione analoga occorre verificare sia la sussistenza concreta della causa che legittima l'accertamento induttivo, sia la motivazione dell'avviso e la corretta documentazione delle circostanze contestate.

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