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Risoluzione

Risoluzione n. 38 del 20/04/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate esamina un’operazione di conferimento delle azioni di ALFA S.p.A. in una holding familiare di nuova costituzione. Viene chiarito che, per le minusvalenze da conferimento, non basta il valore convenzionalmente attribuito dalle parti: la deducibilità fiscale è ammessa solo se la minusvalenza risulta dal valore normale delle partecipazioni, mentre il semplice realizzo contabile non è sufficiente. È inoltre evidenziata la possibilità di ottenere neutralità fiscale "indotta" tramite un aumento del patrimonio netto della conferitaria pari al valore fiscalmente riconosciuto di ciascun conferimento.

Interpello su scambio di partecipazioni mediante conferimento ex art. 177, comma 2, TUIR

Scambio di partecipazioni mediante conferimento e holding di famiglia

La risoluzione riguarda un interpello ordinario relativo all’applicazione dell’articolo 177, comma 2, del TUIR a un’operazione di conferimento di partecipazioni finalizzata alla costituzione di una holding di famiglia. L’Agenzia chiarisce i criteri di determinazione del reddito del conferente e, in particolare, il trattamento fiscale delle minusvalenze che possono emergere nell’ambito di tale operazione.

Fattispecie rappresentata

La società istante, ALFA S.p.A., svolge attività di produzione di panettoni e colombe. Il capitale sociale, pari a euro 4.500.000, è suddiviso in 900.000 azioni del valore nominale di euro 5, detenute da diversi componenti di un unico gruppo familiare, con alcune partecipazioni cointestate.

L’istante rappresenta che, in vista del futuro ricambio generazionale e del rischio di ulteriore frammentazione della compagine sociale, intende realizzare una concentrazione della proprietà azionaria in una holding di famiglia, costituita in forma di società di capitali. In tale holding tutti i soci conferirebbero le azioni detenute in ALFA, così da far assumere alla holding il controllo totalitario della società operativa.

L’operazione prospettata prevede quindi la costituzione di OMICRON S.R.L., nella quale i soci di ALFA conferirebbero le rispettive azioni ricevendo in cambio quote della nuova società nelle medesime proporzioni. Il conferimento sarebbe effettuato ai sensi dell’articolo 177, comma 2, del TUIR e le parti intendono attribuire convenzionalmente alle azioni conferite un valore complessivo di euro 3.600.000, inferiore al patrimonio netto contabile di ALFA risultante dall’ultimo bilancio approvato, pari a euro 16.364.021.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

L’istante sostiene che, ai fini fiscali, il valore del conferimento rilevante per determinare eventuali plusvalenze o minusvalenze debba coincidere con l’incremento di patrimonio netto della società conferitaria imputabile al conferimento stesso. Poiché l’aumento di patrimonio netto previsto è pari a euro 3.600.000, il valore fiscale di riferimento dovrebbe essere pari a euro 4 per azione conferita, indipendentemente dal valore normale delle azioni.

La società segnala inoltre che la perizia giurata ex articolo 2465 c.c. non è ancora stata predisposta, ma dovrebbe comunque attestare che il valore delle azioni conferite è almeno pari al valore attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo. Una parte delle azioni è stata rivalutata gratuitamente ai sensi dell’articolo 14, comma 9, del D.Lgs. n. 461 del 1997.

Secondo l’istante, l’operazione genererebbe per alcuni soci minusvalenze fiscalmente irrilevanti o limitate, mentre per gli eredi del defunto SIGMA emergerebbe una minusvalenza molto elevata, pari a euro 2.233.424. L’operazione sarebbe stata impostata per realizzarsi “a costo zero”, evitando plusvalenze imponibili e mantenendo le stesse percentuali di partecipazione nella nuova holding.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama l’articolo 177, comma 2, del TUIR, che disciplina gli scambi di partecipazioni mediante conferimento quando la società conferitaria acquisisce il controllo di un’altra società ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1, c.c., oppure incrementa la propria percentuale di controllo in presenza di un obbligo legale o vincolo statutario.

La norma prevede che le partecipazioni ricevute dal conferente siano valutate, ai fini della determinazione del reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formate dalla società conferitaria per effetto del conferimento. Si tratta, quindi, di un regime di “realizzo controllato” e non di un regime di neutralità fiscale piena.

La risoluzione richiama anche l’articolo 9 del TUIR, che individua il valore normale come criterio generale di riferimento, e sottolinea il collegamento sistematico con la disciplina previgente di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997, nonché con l’articolo 175 del TUIR.

Valutazione dell’Agenzia sulle plusvalenze

Secondo l’Agenzia, il meccanismo dell’articolo 177, comma 2, TUIR collega gli effetti reddituali del conferente al comportamento contabile della società conferitaria. Se quest’ultima iscrive la partecipazione conferita a un valore superiore al valore fiscalmente riconosciuto in capo al conferente, la differenza genera una plusvalenza tassabile.

L’Agenzia riconosce che può non emergere una plusvalenza imponibile quando il valore di iscrizione della partecipazione coincide con l’ultimo valore fiscale della stessa in capo al conferente, configurando la cosiddetta “neutralità indotta”.

Trattamento delle minusvalenze

Il punto centrale del parere riguarda le minusvalenze. L’Agenzia osserva che l’articolo 177, comma 2, TUIR non contiene una previsione espressa sulla loro determinazione e che la norma, così come la relazione illustrativa, si concentra sulla sola plusvalenza. In assenza di una disciplina specifica, trova applicazione il principio generale dell’articolo 9 del TUIR.

Ne consegue che le minusvalenze sono fiscalmente riconosciute solo se determinate in base al valore normale delle partecipazioni. In altri termini, non è sufficiente che la minusvalenza emerga da una mera valutazione contabile della conferitaria: occorre che il minor valore iscritto rifletta un effettivo minor valore normale della partecipazione nella società scambiata.

L’Agenzia afferma quindi che il regime del comma 2 dell’articolo 177 va interpretato in modo coerente con l’articolo 175 del TUIR e con la disciplina previgente, nel senso che le minusvalenze sono deducibili soltanto quando le partecipazioni conferite siano realmente minusvalenti rispetto al valore normale.

Applicazione al caso concreto

Nel caso esaminato, la minusvalenza indicata dall’istante deriverebbe dalla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e il valore convenzionale di conferimento di euro 3.600.000, valore che, per stessa ammissione della società, non coincide con il valore normale delle azioni, risultando anzi inferiore al patrimonio netto contabile di ALFA.

Poiché il valore di conferimento è stato liberamente stabilito dalle parti e non è dimostrato che esso corrisponda al valore normale delle azioni conferite, l’Agenzia ritiene che la minusvalenza non possa essere riconosciuta fiscalmente sulla sola base del realizzo contabile.

Possibilità di neutralità fiscale alternativa

L’Agenzia precisa che l’operazione avrebbe potuto essere strutturata in modo da ottenere neutralità fiscale per tutti i soci, senza generare plusvalenze né minusvalenze, anche tenendo conto dei differenti valori fiscali delle partecipazioni. Ciò sarebbe stato possibile modulando, per ciascun conferimento, l’aumento di capitale nominale e la riserva sovrapprezzo in misura differente, in modo da far corrispondere l’incremento di patrimonio netto al valore fiscalmente riconosciuto di ogni singola partecipazione conferita.

Conclusione e limiti del parere

La risoluzione conclude che la minusvalenza da conferimento è fiscalmente deducibile solo se determinata in base al valore normale della partecipazione, come richiesto dall’articolo 9 del TUIR. La soluzione interpretativa prospettata dall’istante, fondata sul solo valore convenzionale di conferimento e sull’iscrizione contabile della conferitaria, non viene quindi accolta.

Resta comunque impregiudicato il potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’articolo 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, per verificare l’eventuale inserimento dell’operazione in un più ampio disegno elusivo. Le Direzioni regionali sono infine incaricate di vigilare sull’osservanza dei principi espressi nella risoluzione.

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