Risoluzione n. 40 del 26/04/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa anche se il beneficiario è deceduto prima della presentazione della successione, purché i requisiti prima casa sussistessero alla data di apertura della successione. La dichiarazione può essere resa dall’erede/chiamato all’eredità tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.
Agevolazioni prima casa nelle successioni e donazioni ex art. 69, comma 3, L. 342/2000
Agevolazioni "prima casa" nelle successioni e donazioni
La risoluzione n. 40/E del 26 aprile 2012 affronta un interpello in materia di agevolazioni fiscali per i trasferimenti mortis causa e per donazione. Il documento chiarisce come applicare il regime di favore previsto dall’articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, con particolare riferimento al caso in cui il soggetto che avrebbe beneficiato dell’agevolazione sia deceduto prima della presentazione della dichiarazione di successione.
Quesito posto dal contribuente
L’istante riferisce che nel 2010 sono deceduti entrambi i genitori, a distanza di un mese l’uno dall’altro, ciascuno titolare del 50% di un immobile adibito ad abitazione principale. Per questo motivo devono essere presentate due distinte dichiarazioni di successione: una per la successione del padre e una per quella della madre.
Con riferimento alla successione del padre, nella quale la madre figura come erede, il contribuente intende chiedere, "in nome e per conto della madre", l’applicazione delle agevolazioni previste dall’articolo 69, comma 3, della legge n. 342/2000. Tali agevolazioni comportano l’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale.
Il dubbio riguarda la possibilità di dichiarare, tramite autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza in capo alla madre deceduta dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla Nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, Parte I, del TUR per l’acquisto della prima casa.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente ritiene di poter richiedere le agevolazioni prima casa anche per la madre deceduta, dichiarando in sua vece il possesso dei requisiti previsti dalla Nota II-bis del TUR.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 69, comma 3, della legge n. 342/2000, che prevede l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per i trasferimenti di case di abitazione non di lusso e dei relativi diritti immobiliari derivanti da successioni e donazioni, quando, in capo al beneficiario o ad almeno uno dei beneficiari, sussistano i requisiti previsti per l’acquisto della prima abitazione.
Viene inoltre richiamato il comma 4 del medesimo articolo, secondo cui le dichiarazioni previste dalla Nota II-bis devono essere rese dall’interessato nella dichiarazione di successione o nell’atto di donazione.
Sono richiamate anche:
- la circolare 7 maggio 2001, n. 44, secondo cui la volontà di fruire delle agevolazioni deve essere espressa con dichiarazione nell’atto di donazione oppure con dichiarazione sostitutiva da allegare alla dichiarazione di successione;
- la circolare 16 novembre 2000, n. 207, che precisa che nella dichiarazione deve risultare la sussistenza, al momento del trasferimento dell’immobile, dei requisiti richiesti dalla Nota II-bis.
Soluzione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ritiene che il beneficio di cui all’articolo 69, comma 3, possa essere riconosciuto anche nel caso in cui il trasferimento della casa di abitazione avvenga a favore di un erede deceduto prima della presentazione della dichiarazione di successione, purché alla data di apertura della successione fossero già presenti i requisiti per il regime agevolato.
Resta fermo, in linea generale, che la dichiarazione prevista dalla Nota II-bis deve essere resa dal soggetto interessato per accedere all’agevolazione prima casa.
Nel caso concreto, per la prima successione, tale dichiarazione può essere resa dal sig. TIZIO per conto della madre deceduta, in quanto egli è il soggetto interessato quale erede della madre. L’Agenzia qualifica TIZIO come successivo chiamato all’eredità rispetto alla madre, ai sensi dell’articolo 479 del codice civile; di conseguenza, egli è legittimato a presentare la dichiarazione di successione per conto del proprio dante causa, ossia del primo chiamato all’eredità che è deceduto senza aver potuto accettare l’eredità né presentare la dichiarazione.
Modalità della dichiarazione sostitutiva
La risoluzione precisa che l’interpellante può attestare l’esistenza delle condizioni richieste dalla legge mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000. Si tratta di una dichiarazione del chiamato all’eredità, resa nell’interesse proprio, relativa a stati, qualità personali e fatti concernenti altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza.
In tal modo può essere comprovato il diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 69, comma 3, della legge n. 342/2000 anche quando il beneficiario originario sia deceduto prima della presentazione della successione.
Esito interpretativo
La conclusione dell’Agenzia è favorevole al contribuente: l’agevolazione può essere richiesta anche per l’erede deceduto, se i requisiti prima casa erano presenti al momento dell’apertura della successione. La relativa dichiarazione può essere resa dal soggetto che succede a tale erede, con autocertificazione/dichiarazione sostitutiva allegata alla dichiarazione di successione.
Indicazioni finali
La risoluzione si chiude con l’invito alle Direzioni regionali a vigilare sull’applicazione uniforme dei principi e delle istruzioni fornite.
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