Risoluzione n. 41 del 26/04/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, per le dichiarazioni integrative ex articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998, il termine va riferito al termine ordinario della dichiarazione del periodo d’imposta successivo, anche se la società è posta in liquidazione nel corso dell’anno.
Termini per la dichiarazione integrativa in caso di liquidazione societaria
Termini di scadenza per la presentazione della dichiarazione integrativa di una società in liquidazione
La risoluzione esamina l’ambito applicativo dell’articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998 in presenza di operazioni di liquidazione societaria. L’obiettivo è chiarire a quale termine debba riferirsi la possibilità, per il contribuente, di integrare una precedente dichiarazione per correggere errori o omissioni a proprio favore.
Quadro normativo di riferimento
La disposizione richiamata consente di integrare le dichiarazioni dei redditi, IRAP e dei sostituti d’imposta quando errori o omissioni abbiano determinato:
- un maggior reddito;
- un maggior debito d’imposta;
- un minor credito.
L’integrazione deve avvenire mediante dichiarazione presentata secondo le regole dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322/1998, usando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui la dichiarazione si riferisce, e comunque non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
Finalità della norma di favore
La risoluzione precisa che la disciplina, introdotta dall’articolo 2 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435, ha natura agevolativa e serve a consentire al contribuente di rettificare in proprio favore le dichiarazioni. Il limite temporale previsto dalla norma assume quindi rilievo essenziale: la correzione è ammessa solo entro il termine stabilito dalla legge.
Effetti della liquidazione societaria
Il chiarimento centrale riguarda l’ipotesi in cui, nel corso dell’anno, si verifichi un evento straordinario come la messa in liquidazione di una società. In tale caso, per l’anno in cui si verifica l’evento, il contribuente è tenuto a due distinti adempimenti dichiarativi:
- una dichiarazione relativa al periodo ante liquidazione;
- una dichiarazione relativa al periodo post liquidazione.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, questa circostanza non modifica l’applicazione della norma di favore. L’espressione "periodo d’imposta successivo" deve essere intesa con riferimento ai termini ordinari di presentazione della dichiarazione, e non ai particolari termini collegati alla liquidazione.
Interpretazione del termine di presentazione
La risoluzione evidenzia che, in presenza della liquidazione, un’interpretazione letterale della locuzione "periodo d’imposta successivo" potrebbe produrre effetti incoerenti. Infatti, il termine per la dichiarazione del periodo in cui si verifica la liquidazione potrebbe coincidere con quello del periodo precedente, o perfino risultare anteriore, impedendo di fatto la rettifica della precedente dichiarazione.
Per evitare tale conseguenza, si afferma che il termine previsto dall’articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998 va riferito:
- al termine ordinario di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo;
- considerato unitariamente;
- a prescindere dalla messa in liquidazione nel corso dell’anno.
Conclusione operativa
Il principio affermato è che la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa resta ancorata al termine ordinario della dichiarazione del periodo d’imposta successivo, anche quando la società sia stata posta in liquidazione durante l’anno. La liquidazione non anticipa né restringe il termine utile per la rettifica della precedente dichiarazione.
Vigilanza applicativa
La risoluzione conclude disponendo che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi e le istruzioni fornite siano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 26 apr 2012Risoluzione n. 40 del 26/04/2012
- Risoluzione · 27 apr 2012Risoluzione n. 42 del 27/04/2012
- Risoluzione · 24 apr 2012Risoluzione n. 39 del 24/04/2012
- Risoluzione · 20 apr 2012Risoluzione n. 38 del 20/04/2012
- Risoluzione · 19 apr 2012Risoluzione n. 36 del 19/04/2012
- Risoluzione · 19 apr 2012Risoluzione n. 37 del 19/04/2012
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →