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Risoluzione

Risoluzione n. 42 del 27/04/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che un acquisto da fornitore UE effettuato da soggetto IVA italiano non regolarmente iscritto al VIES non si configura come operazione intracomunitaria: l’IVA non va assolta in Italia con reverse charge e non si applicano le sanzioni per violazioni anteriori alla circolare n. 39/E del 2011.

Chiarimenti IVA su acquisto intracomunitario da soggetto non iscritto al VIES

Chiarimenti sulla qualificazione IVA delle operazioni effettuate senza regolare iscrizione al VIES

La risoluzione n. 42/E del 27 aprile 2012 affronta il regime IVA applicabile a un acquisto di beni da soggetto passivo tedesco effettuato da una società italiana non ancora regolarmente iscritta all’archivio informatico VIES. Il documento ricostruisce il quadro normativo introdotto dall’art. 27 del D.L. n. 78 del 2010 e chiarisce gli effetti della mancata iscrizione sulla qualificazione dell’operazione e sul trattamento sanzionatorio.

Fattispecie esaminata

La società istante aveva sottoscritto il 18 ottobre 2010 un contratto con la ditta tedesca ALFA per la fornitura di pannelli fotovoltaici da installare su un immobile. La consegna avrebbe dovuto avvenire entro la 41ª settimana del 2010, ma l’ordine si è perfezionato solo nell’aprile 2011. Il fornitore ha emesso fattura con dicitura "Transazione intracomunitaria esente IVA"; in seguito ha verificato l’assenza del numero di partita IVA italiano nel VIES, dovuta alla modifica normativa. La società italiana ha poi presentato istanza di iscrizione al VIES, ma l’inserimento è avvenuto solo dal 31° giorno successivo alla domanda.

Quesito del contribuente

L’istante chiedeva quale fosse il regime IVA applicabile all’acquisto, sostenendo che l’operazione dovesse essere considerata intracomunitaria e assoggettata a inversione contabile, poiché gli accordi contrattuali erano stati perfezionati prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del 29 dicembre 2010 sul VIES.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama l’art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dall’art. 27 del D.L. n. 78 del 2010, secondo cui il soggetto passivo che intende effettuare operazioni intracomunitarie deve manifestare la propria volontà e ottenere l’inclusione nell’archivio VIES. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 188376 del 29 dicembre 2010 disciplina le modalità di manifestazione della volontà per chi è già titolare di partita IVA o per chi presenta una dichiarazione di inizio attività.

In assenza di diniego, dopo 30 giorni dalla presentazione dell’istanza il soggetto viene incluso nel VIES; lo stesso effetto si produce in caso di silenzio dell’Amministrazione entro tale termine.

Applicazione temporale della disciplina

L’Agenzia esclude che rilevi la data di sottoscrizione del contratto con il fornitore tedesco. Ai fini dell’acquisto intracomunitario, infatti, l’art. 39 del D.L. n. 331 del 1993 stabilisce che l’operazione si considera effettuata al momento della consegna del bene nel territorio dello Stato; se prima è emessa fattura o pagato il corrispettivo, l’effettuazione coincide con la ricezione della fattura o del pagamento, limitatamente all’importo fatturato o pagato.

Nel caso esaminato, le date rilevanti risultano comunque successive sia all’entrata in vigore dell’art. 27 del D.L. n. 78 del 2010, sia ai provvedimenti direttoriali del 29 dicembre 2010. Pertanto, la disciplina VIES si applica alla fattispecie.

Effetti della presentazione dell’istanza VIES e periodo di attesa

Il provvedimento direttoriale n. 2010/188381 del 29 dicembre 2010 stabilisce che, al ricevimento della dichiarazione di volontà di effettuare operazioni intracomunitarie, la soggettività attiva e passiva per tali operazioni viene sospesa fino al trentesimo giorno successivo all’attribuzione della partita IVA. Nei 30 giorni il soggetto può operare solo per operazioni interne; dal 31° giorno, in assenza di diniego, viene inserito nel VIES.

Ne deriva che, nel periodo compreso tra la manifestazione di volontà e l’autorizzazione o il diniego, il soggetto passivo non è legittimato a porre validamente in essere operazioni intracomunitarie.

Regime giuridico delle operazioni effettuate senza regolare iscrizione al VIES

La risoluzione richiama la circolare n. 39/E del 1° agosto 2011, che conferma che l’iscrizione al VIES è la condizione che abilita a effettuare operazioni intracomunitarie. Se un soggetto italiano non è incluso nel VIES, oppure è escluso o revocato, la controparte comunitaria non può qualificare l’operazione come intracomunitaria; in tal caso le cessioni o prestazioni devono ritenersi imponibili in Italia, con possibili riflessi sanzionatori.

Applicando in via speculare tale impostazione all’acquisto effettuato da un soggetto italiano non regolarmente iscritto al VIES, l’operazione non può essere considerata intracomunitaria: l’IVA non è dovuta in Italia, ma nel Paese del fornitore.

Conseguenze operative per l’acquirente italiano

L’acquirente italiano che riceve fattura senza IVA dal fornitore UE non deve procedere alla doppia registrazione nei registri delle fatture emesse e degli acquisti, perché non si applica il reverse charge previsto dall’art. 47 del D.L. n. 331 del 1993.

Se invece il soggetto annotasse la fattura come acquisto intracomunitario, realizzerebbe una indebita detrazione dell’IVA, con applicazione della sanzione prevista dall’art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471 del 1997.

Profili di cooperazione amministrativa

La risoluzione precisa inoltre che, nell’ambito della cooperazione amministrativa e su richiesta dello Stato membro del fornitore, l’Agenzia delle entrate segnalerà l’operazione come irregolare; l’Amministrazione dell’altro Stato membro potrà eventualmente recuperare l’IVA non assolta a causa della errata qualificazione dell’operazione come intracomunitaria.

Regime sanzionatorio e tutela dell’affidamento

La circolare n. 39/E del 1° agosto 2011 ha stabilito che i riflessi sanzionatori per operazioni intracomunitarie effettuate da soggetti non regolarmente iscritti al VIES non si applicano, in ossequio ai principi di affidamento e buona fede, alle violazioni commesse prima della pubblicazione della circolare.

Poiché nel caso di specie le eventuali violazioni risalgono a un periodo anteriore al 1° agosto 2011, l’Agenzia conclude che non debba essere applicata alcuna sanzione.

Esito conclusivo

La risoluzione afferma quindi che l’acquisto esaminato, effettuato da soggetto italiano non regolarmente iscritto al VIES, non integra un’operazione intracomunitaria ai fini IVA italiana e non è soggetto a reverse charge. Inoltre, per le violazioni anteriori alla circolare n. 39/E del 2011, non si applicano le sanzioni.

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