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Risoluzione

Risoluzione n. 37 del 19/04/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione istituisce i codici tributo da usare nel modello F24 per versare le somme dovute a seguito di reclamo e mediazione ex art. 17-bis d.lgs. 546/1992, indicando anche le modalità di compilazione dei campi e il codice 9400 per le spese di notifica.

Istituzione di codici tributo F24 per reclamo e mediazione

Istituzione dei codici tributo per il reclamo e la mediazione

La risoluzione disciplina l’utilizzo del modello F24 per il pagamento delle somme dovute a seguito degli atti oggetto di reclamo e mediazione previsti dall’art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. L’intervento si colloca nel quadro normativo introdotto dal d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con applicazione agli atti suscettibili di reclamo notificati dal 1° aprile 2012.

Quadro normativo e ambito di applicazione

L’art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992 prevede, per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate, l’obbligo di presentare preventivamente reclamo prima di proporre ricorso, con esclusione della conciliazione giudiziale di cui all’art. 48.

La circolare n. 9/E del 19 marzo 2012 ha chiarito che la procedura di mediazione si perfeziona con il versamento dell’intero importo dovuto, oppure della prima rata in caso di pagamento rateale, entro venti giorni dalla conclusione dell’accordo di mediazione. Il pagamento deve avvenire anche tramite compensazione, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24 e con appositi codici tributo.

Estensione delle modalità di versamento

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 marzo 2012, in attuazione dell’art. 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 novembre 2011, ha esteso le modalità di versamento di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997 a diversi tributi, tra cui:

  • imposta di bollo;
  • imposta di registro;
  • imposta sulle successioni e donazioni;
  • imposta ipotecaria;
  • imposta catastale;
  • imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale su contratti di locazione finanziaria di immobili;
  • tassa ipotecaria;
  • tassa sulle concessioni governative.

Tale estensione è richiamata limitatamente all’istituto del reclamo e della mediazione.

Modalità di compilazione del modello F24

I nuovi codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario” del modello F24, esclusivamente in corrispondenza degli “Importi a debito versati”.

Per la compilazione del modello, la risoluzione precisa che i campi “codice ufficio”, “codice atto”, “codice tributo” e “anno di riferimento” devono essere valorizzati con le informazioni riportate nell’atto di mediazione.

Codici tributo istituiti

Sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • 9950: IRPEF e relativi interessi - reclamo e mediazione di cui all’art. 17-bis d.lgs. 546/1992;
  • 9951: IRES e relativi interessi - reclamo e mediazione di cui all’art. 17-bis d.lgs. 546/1992;
  • 9952: altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi - reclamo e mediazione;
  • 9953: IVA e relativi interessi - reclamo e mediazione;
  • 9954: sanzioni dovute relative ai tributi erariali - reclamo e mediazione;
  • 9955: IRAP e relativi interessi - reclamo e mediazione;
  • 9956: sanzioni dovute relative all’IRAP - reclamo e mediazione;
  • 9957: addizionale regionale all’IRPEF e relativi interessi - reclamo e mediazione;
  • 9958: sanzioni dovute relative all’addizionale regionale all’IRPEF - reclamo e mediazione;
  • 9959: addizionale comunale all’IRPEF e relativi interessi - reclamo e mediazione;
  • 9960: sanzioni dovute relative all’addizionale comunale all’IRPEF - reclamo e mediazione;
  • 9961: imposta di bollo e relativi interessi - reclamo e mediazione;
  • 9962: imposta di registro e relativi interessi - reclamo e mediazione;
  • 9963: imposta sulle successioni e donazioni e relativi interessi - reclamo e mediazione;
  • 9964: imposta ipotecaria e relativi interessi - reclamo e mediazione;
  • 9965: imposta catastale e relativi interessi - reclamo e mediazione;
  • 9966: imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale sui contratti di locazione finanziaria di immobili e relativi interessi - reclamo e mediazione;
  • 9967: tassa ipotecaria e relativi interessi - reclamo e mediazione;
  • 9968: tasse sulle concessioni governative e relativi interessi - reclamo e mediazione;
  • 9969: sanzioni dovute relative ad altri tributi erariali indiretti - reclamo e mediazione.

Regole per rateazione e riferimenti territoriali

Per tutti i codici indicati, la colonna “Rateazione/Regione/Prov/mese riferimento” è generalmente da non compilare, salvo i casi specifici in cui la risoluzione richiede l’indicazione del:

  • codice regione per i codici 9955, 9956, 9957 e 9958, secondo la tabella T0 dei codici delle Regioni e delle Province autonome;
  • codice ente locale per i codici 9959 e 9960, secondo la tabella T1 dei codici degli enti locali.

Per tutti i codici, l’“anno di riferimento” va indicato nel formato AAAA.

Spese di notifica

Per il versamento delle eventuali spese di notifica deve essere utilizzato il codice tributo 9400.

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