Risoluzione n. 247 del 15/09/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo 6822 per consentire, tramite modello F24, la compensazione del credito d’imposta riconosciuto alle imprese di autotrasporto per l’acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione. Il documento indica anche le modalità di compilazione del modello e l’uso del codice nei casi di restituzione con ravvedimento.
Istituzione del codice tributo 6822 per il credito d’imposta autotrasportatori
Istituzione del codice tributo 6822 per il credito d’imposta autotrasporto
La risoluzione disciplina le modalità operative per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta riconosciuto alle imprese di autotrasporto per l’acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione. Il credito deriva dalle disposizioni introdotte dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama l’articolo 17, commi 35 undecies e 35 duodecies, della legge n. 102 del 2009, che prevede che i contributi alle imprese di autotrasporto per l’acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, previsti dal regolamento di cui al DPR 29 dicembre 2007, n. 273, siano fruiti come credito d’imposta.
Il beneficio è utilizzabile:
- in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;
- salvo che i destinatari facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto.
Codice tributo istituito
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta mediante modello F24, viene istituito il seguente codice tributo:
- 6822 – denominato "credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto, ai sensi dell’articolo 17, commi 35 undecies e 35 duodecies, legge 102/2009, di conversione del dl 78/2009".
Modalità di compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6822 deve essere indicato nella sezione "Erario".
Il codice va esposto:
- nella colonna "Importi a credito compensati", quando il credito è utilizzato in compensazione;
- nella colonna "importi a debito versati", quando si procede alla restituzione del credito comprensiva di interessi, nei casi di ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Indicazione dell’anno di riferimento
Il campo "Anno di riferimento" deve essere compilato nel formato "AAAA", indicando l’anno in cui avviene:
- la compensazione, oppure
- la restituzione.
Finalità pratica della risoluzione
La risoluzione ha finalità esclusivamente operativa: rende possibile la corretta fruizione del credito d’imposta previsto per le imprese di autotrasporto, stabilendo il codice da utilizzare nel modello F24 e le istruzioni per la sua indicazione contabile e dichiarativa.
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