Sentenza del 17/02/2016 n. 3099 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI - Cessione di beni esistenti nel territorio nazionale eseguita dal cedente residente nello Stato nei confronti di cessionario extracomunitario privo di codice identificativo IVA - Operazione intracomunitaria - Esclusione - Obblighi fiscali del cedente italiano - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Veneto che aveva annullato il recupero della maggiore IVA relativa a cessioni di beni fatturate come non imponibili. I beni erano partiti dall'Italia ed erano stati trasportati in Gran Bretagna, ma il contratto e la fattura indicavano come acquirente una società statunitense priva di codice identificativo IVA, stabile organizzazione o rappresentante fiscale nella Comunità europea. Secondo l'Agenzia, l'operazione non poteva qualificarsi né come cessione all'esportazione, perché i beni non erano usciti dal territorio comunitario, né come cessione intracomunitaria, perché il cessionario statunitense non era un soggetto passivo IVA stabilito in uno Stato membro. La contribuente sosteneva invece che l'operazione fosse non imponibile ai sensi degli articoli 8 del D.P.R. n. 633/1972 e 41 o 58 del D.L. n. 331/1993, prospettando anche una triangolazione con la società britannica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbiti gli altri motivi del ricorso principale, e ha rigettato il ricorso incidentale condizionato della società. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso direttamente nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. La cessione è stata qualificata come ordinaria cessione nazionale imponibile IVA: la società italiana doveva emettere fattura con applicazione dell'aliquota italiana. La contribuente è stata condannata a rimborsare all'Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 8.000 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, artt. 1, 2, 7 e 8
La cessione di beni esistenti sul territorio nazionale effettuata nei confronti di un cessionario extracomunitario privo di codice identificativo IVA costituisce una comune cessione nazionale, soggetta all'IVA italiana, se i beni non sono usciti dal territorio comunitario.
L'articolo 8 richiede, per la cessione all'esportazione, che i beni siano trasportati o spediti fuori dal territorio comunitario. In mancanza di tale requisito, l'operazione resta territorialmente rilevante in Italia e imponibile.
D.L. n. 331/1993, artt. 41, comma 1, lett. a), e 58
Le cessioni intracomunitarie non imponibili presuppongono il trasporto o la spedizione dei beni in un altro Stato membro e la partecipazione di soggetti passivi IVA. L'articolo 58 disciplina una particolare triangolazione intracomunitaria.
L'articolo 41 non si applica se il cessionario indicato in fattura è un soggetto extracomunitario privo di posizione IVA nell'Unione europea. L'articolo 58 può operare solo in una triangolazione reale, documentata fin dall'origine, con soggetti passivi IVA e un destinatario finale stabilito in altro Stato membro.
D.P.R. n. 633/1972, art. 17, comma 3 e ultimo comma
Il soggetto non residente può operare ai fini IVA mediante stabile organizzazione o rappresentante fiscale.
La presenza di una stabile organizzazione o di un rappresentante fiscale validamente nominato può incidere sulla qualificazione dell'operazione e consentire l'adempimento degli obblighi IVA nello Stato interessato. La mera appartenenza societaria allo stesso gruppo o l'esistenza di poteri commerciali non dimostrano la rappresentanza fiscale.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 58
La contestazione dell'assenza dei requisiti necessari per la non imponibilità costituisce una difesa e non una nuova eccezione in senso stretto; può quindi essere esaminata anche in appello se la questione sostanziale era già stata introdotta nel giudizio.
Codice civile, artt. 2697 e 2698
Chi invoca un regime di non imponibilità deve provare tutti i fatti costitutivi del beneficio fiscale. La contribuente doveva quindi dimostrare l'esistenza della triangolazione, la qualità di soggetto passivo IVA e l'eventuale valida nomina del rappresentante fiscale.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
La Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito quando, cassata la sentenza impugnata, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Sesta direttiva IVA 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva 91/680/CEE
Il regime transitorio degli scambi intracomunitari collega la non imponibilità della cessione nello Stato di partenza all'acquisto intracomunitario imponibile nello Stato di destinazione.
Il sistema presuppone, in linea generale, due soggetti passivi IVA situati in Stati membri diversi. Non è sufficiente che la merce attraversi una frontiera interna dell'Unione se il soggetto indicato come cessionario non possiede una posizione IVA comunitaria.
Massime di principio
- Per applicare la non imponibilità di una cessione all'esportazione occorre provare che i beni siano effettivamente usciti dal territorio dell'Unione europea; il semplice fatto che l'acquirente sia residente in un Paese extra-UE non è sufficiente.
- Una cessione intracomunitaria richiede normalmente un cessionario soggetto passivo IVA identificato in un altro Stato membro, oltre al trasporto effettivo dei beni dall'Italia a tale Stato.
- Nelle operazioni triangolari la struttura negoziale, i soggetti coinvolti, il destinatario finale e il trasporto devono risultare già individuati e coerenti fin dall'origine, con adeguata documentazione.
- Il contribuente che invoca un regime agevolato o di non imponibilità deve dimostrarne tutti i requisiti; in caso di prova insufficiente, l'operazione può essere riqualificata come cessione interna imponibile.
- La società del medesimo gruppo, l'intermediario commerciale o il destinatario materiale della merce non diventano automaticamente rappresentanti fiscali: occorre una nomina valida e documentabile secondo la disciplina IVA applicabile.
- Quando il cessionario extracomunitario non ha stabile organizzazione, rappresentante fiscale o identificazione IVA nell'Unione europea, e la cessione si perfeziona in Italia, il cedente italiano deve applicare l'IVA italiana, salvo che siano provati i presupposti di uno specifico regime alternativo.
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