Sentenza n. 701/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento a) del provvedimento M_D AE30744 REG2022 0030565 del 30.09.2022 emesso dallo Stato Maggiore dell'Esercito - DIPE; b) del provvedimento M_D AB62BE8 REG2022 0137094 del 28.09.2022 emesso dallo Stato Maggiore dell'Esercito DIPE; c) nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, collegato, connesso o conseguente e/o comunque incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha esaminato nel merito i motivi relativi alla legittimità del trasferimento d'autorità, poiché, in udienza, il difensore del ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il Collegio ha preso atto di tale dichiarazione e ha dichiarato il ricorso improcedibile. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della vicenda.
Atto impugnato: Trasferimento d'autorità da un incarico con sede a Pordenone a un incarico con sede a Roma, con contestuale rigetto delle richieste di assegnazione a sedi vicine a Udine
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui è stato disposto il trasferimento d'autorità da un ufficio della 132ª Brigata Corazzata con sede a Pordenone a un ufficio del Comando Genio con sede a Roma, deducendo due motivi. Il primo concerneva la violazione di legge per omessa o carente motivazione del provvedimento e la violazione dell'art. 52, comma 3, Cost. Il secondo denunciava eccesso di potere per difetto o apoditticità della motivazione, sviamento per travisamento dei fatti, errore sui presupposti e difetto di istruttoria, nonché violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa. Il ricorrente sosteneva che, pur avendo il trasferimento d'autorità natura di ordine e contenuto discrezionale, esso non potesse essere disposto in modo irragionevole o immotivato, soprattutto considerando le esigenze familiari rappresentate nel procedimento. Contestava inoltre che le esigenze di servizio e di organico valorizzate dall'Amministrazione fossero adeguatamente motivate. Il Ministero ha eccepito l'infondatezza delle censure, richiamando la natura di ordine del trasferimento d'autorità e le linee guida dell'Esercito, secondo cui gli ufficiali impiegati nell'attività contrattuale non possono permanere nell'incarico oltre cinque anni.
Norme richiamate
art. 52, comma 3, Cost.
Norma richiamata dal ricorrente quale parametro costituzionale asseritamente violato dal trasferimento d'autorità; il giudice non ne ha esaminato il merito per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, il ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare il ricorso improcedibile senza esaminare nel merito i motivi dedotti.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche in udienza dal difensore della parte, ove il giudice ne prenda atto nel provvedimento conclusivo.
- La regolazione delle spese può essere compensata quando le peculiarità concrete della vicenda lo giustifichino.
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