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Sentenza

Sentenza n. 59/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’esecuzione della sentenza n. 220/2024 pubblicata il 20/06/2024 RG n. 240/2024, emessa dal Tribunale Civile di Lucca - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500869

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Lucca, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto differenze retributive a titolo di Retribuzione Professionale Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lucca n. 220/2024, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrisponderle euro 1.630,38, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, per la Retribuzione Professionale Docente relativa a periodi di lavoro svolti con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione, evidenziando che, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, il Ministero aveva pagato soltanto le spese di lite liquidate in favore del difensore antistatario, senza corrispondere le differenze retributive dovute. Il Ministero si è costituito senza contestare nel merito la pretesa e ha documentato esclusivamente il pagamento delle spese di lite del precedente giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha accertato che la sentenza del Tribunale civile di Lucca era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, e che il ricorso per ottemperanza era stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, essendo la sentenza stata notificata al Ministero il 21 giugno 2024 e il ricorso notificato il 26 marzo 2025. Ha inoltre rilevato l'assenza di contestazione circa il mancato pagamento delle somme dovute, essendo state corrisposte soltanto le spese di lite. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato, corrispondendo alla ricorrente euro 1.630,38 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero, con facoltà di delega, da attivarsi nei sessanta giorni successivi su richiesta della parte interessata. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza esercitata davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ha ritenuto rispettato tale termine.

  • art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001

    Costituisce la base contrattuale del diritto alla Retribuzione Professionale Docente riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro.

  • clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    È stata richiamata dalla sentenza presupposta quale parametro interpretativo del diritto alla Retribuzione Professionale Docente per il personale assunto a tempo determinato.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando il provvedimento giurisdizionale da eseguire è passato in giudicato e il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione è decorso prima della sua proposizione.
  • L'Amministrazione non adempie integralmente al giudicato quando corrisponde soltanto le spese di lite riconosciute nel processo presupposto, omettendo il pagamento della principale somma dovuta in forza della statuizione giudiziale.
  • In presenza di un giudicato recante una condanna al pagamento di somme determinate o determinabili, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di corrispondere il capitale dovuto oltre agli accessori espressamente riconosciuti dal titolo giudiziale.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare, per l'eventuale persistente inottemperanza, un commissario ad acta incaricato di compiere gli adempimenti necessari in luogo dell'Amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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