Cassazione Penale, Ordinanza n. 20443/2025 del 03/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che, definendo il giudizio con concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. per due di loro e confermando per il terzo la condanna per furto pluriaggravato, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio. Il primo ricorrente ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione sul riconoscimento del concorso nel reato e sulla valutazione del compendio probatorio, nonché sull'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Gli altri due ricorrenti hanno denunciato l'illegalità della pena, sostenendo che alcune aggravanti non sarebbero state contestate in fatto e che, pertanto, la pena sarebbe stata determinata in violazione di legge. La Corte rileva che il primo ricorso si risolve in censure generiche e reiterative rispetto all'appello, senza confronto con la motivazione della sentenza impugnata; gli altri due ricorsi investono invece questioni sulle quali i ricorrenti avevano rinunciato aderendo al concordato in appello, con conseguente preclusione anche in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per il primo imputato l'inammissibilità discende dalla genericità dei motivi, dalla mancata specificità del confronto con la motivazione della Corte territoriale e dall'irrilevanza in sede di legittimità delle doglianze sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, quando la decisione sia adeguatamente motivata. Per gli altri due imputati l'inammissibilità deriva dal fatto che, avendo definito il giudizio d'appello con concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., non potevano poi proporre ricorso per cassazione su questioni oggetto di rinuncia, anche se rilevabili d'ufficio, incluse le doglianze sull'illegalità della pena fondate sulla contestata mancata contestazione di aggravanti. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103
Il concordato in appello sulla pena comporta una rinuncia alle questioni incompatibili con l'accordo e produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità, analogamente alla rinuncia all'impugnazione.
art. 132 c.p.
Richiamato come parametro di legalità e di coerenza logica della motivazione sulla determinazione della pena.
art. 133 c.p.
Richiamato come criterio per la motivazione conforme ai canoni legali nella commisurazione del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le doglianze sulla mancata concessione delle attenuanti generiche non sono scrutinabili in cassazione quando si risolvono in mere deduzioni prive di confronto con la motivazione, se la decisione di merito è sorretta da motivazione logica e conforme ai criteri legali di commisurazione della pena.
- La scelta di definire il giudizio di appello mediante concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. preclude la successiva deduzione in cassazione delle questioni sulle quali la parte abbia rinunciato, incluse quelle rilevabili d'ufficio e quelle attinenti alla legalità della pena.
- L'inammissibilità dell'impugnazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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