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Risoluzione

Risoluzione n. 69 del 22/07/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia chiarisce che, ai fini della detrazione per figli a carico, il reddito della moglie in regime forfetario rileva per confrontare quale genitore abbia il reddito complessivo più elevato. La detrazione al 100% spetta quindi al coniuge che, considerando anche il reddito forfetario al lordo dei contributi previdenziali, risulti avere il reddito maggiore; non basta la sola circostanza dell’incapienza d’imposta.

Ripartizione della detrazione per figli a carico con redditi in regime forfetario

Ripartizione della detrazione per figli a carico in presenza di redditi in regime forfetario

La risoluzione affronta il criterio di attribuzione della detrazione per figli a carico quando uno dei genitori produce redditi nel regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014. Il documento chiarisce come debba essere interpretato l’articolo 12, comma 1, lettera c), del Tuir in rapporto alle peculiarità fiscali del regime forfetario.

Quesito posto dal contribuente

Il caso riguarda un lavoratore dipendente coniugato con una libera professionista che applica il regime forfetario. L’istante osserva che:

  • nel regime forfetario, ai sensi del comma 64 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, sono deducibili solo i contributi previdenziali;
  • l’articolo 12, comma 1, lettera c), del Tuir stabilisce che la detrazione per figli a carico è ripartita al 50% tra i genitori non separati, ovvero, previo accordo, spetta al genitore con reddito complessivo più elevato.

Secondo il contribuente, poiché la moglie aderisce al regime forfetario e non può beneficiare delle detrazioni per carichi di famiglia, egli ritiene di avere diritto alla detrazione nella misura del 100%, indipendentemente dal fatto che il proprio reddito sia o meno superiore a quello della moglie. Richiama inoltre la circolare n. 15/E del 2007, secondo la quale l’accordo tra genitori serve a evitare la perdita del beneficio fiscale per incapienza IRPEF di uno dei due.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

Il contribuente sostiene di poter applicare direttamente la previsione dell’articolo 12, comma 1, lettera c), del Tuir e di fruire quindi della detrazione per figli a carico per intero.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ricostruisce la disciplina generale delle detrazioni per carichi di famiglia:

  • la detrazione per figli a carico è ordinariamente ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati;
  • la ripartizione può essere derogata solo se i genitori si accordano per attribuire l’intera detrazione al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato.

Viene ribadito quanto già chiarito con la circolare n. 15/E del 2007: i genitori non possono scegliere liberamente la ripartizione in base alla mera convenienza economica. L’accordo è ammesso per attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito più alto, anche se la norma è stata pensata principalmente per evitare che l’incapienza d’imposta di un genitore faccia perdere il beneficio fiscale al nucleo familiare. L’Agenzia precisa però che l’assenza di incapienza non impedisce di ricorrere all’accordo, perché il testo normativo non pone tale condizione espressa.

Regime forfetario e rilevanza del reddito

Il documento richiama la disciplina del regime forfetario:

  • il reddito imponibile si determina applicando ai ricavi o compensi un coefficiente di redditività legato al codice ATECO;
  • dal reddito così determinato si possono dedurre solo i contributi previdenziali;
  • i ricavi o compensi sono assoggettati a imposta sostitutiva e non concorrono alla formazione del reddito complessivo;
  • il comma 75 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 prevede che, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, rileva anche il reddito determinato ai sensi del comma 64.

In coerenza con la circolare n. 10/E del 2016, l’Agenzia ricorda che tale reddito rileva per il calcolo del limite di euro 2.840,51 ai fini del mantenimento dei familiari fiscalmente a carico. Analogamente, lo stesso reddito, considerato al lordo dei contributi previdenziali, deve essere preso in considerazione anche per stabilire quale dei due genitori abbia il reddito complessivo più elevato ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera c), del Tuir.

Conclusione dell’Agenzia

L’Agenzia conclude che il contribuente può fruire della detrazione per figli a carico al 100% soltanto se il suo reddito complessivo risulta superiore a quello della moglie, tenendo conto anche del reddito forfetario di quest’ultima determinato secondo il comma 64 della legge n. 190 del 2014, al lordo dei contributi previdenziali.

Viene inoltre precisato che resta ferma la possibilità per la professionista di optare per il regime ordinario di tassazione qualora questo risulti più conveniente del regime forfetario.

Disposizioni finali

La risoluzione si chiude con l’indicazione che le Direzioni regionali dovranno vigilare affinché i principi enunciati siano osservati dalle strutture periferiche dell’Agenzia.

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