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Risoluzione

Risoluzione n. 70 del 30/07/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che il decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore nei confronti del debitore principale, a seguito del pagamento eseguito al creditore, sconta l’imposta di registro proporzionale del 3% ex art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, Parte I, d.P.R. 131/1986. Non si applica il regime fisso per il principio IVA/registro, perché l’azione di regresso ha natura autonoma e restitutoria, non corrispettiva di prestazioni soggette a IVA. Gli uffici devono adeguarsi a tali principi nella mediazione e nel contenzioso pendente.

Tassazione in imposta di registro dei decreti ingiuntivi ottenuti dal fideiussore in regresso

Tassazione dei decreti ingiuntivi ottenuti dal fideiussore in regresso

La risoluzione affronta il trattamento, ai fini dell’imposta di registro, dei decreti ingiuntivi emessi a favore del fideiussore che, dopo essere stato escusso dal creditore, agisce in regresso contro il debitore principale. Il documento prende posizione sul rapporto tra tale fattispecie e il principio di alternatività IVA/registro, alla luce della giurisprudenza di legittimità, in particolare delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 10 luglio 2019.

Quadro normativo richiamato

La risoluzione richiama le disposizioni rilevanti per la qualificazione fiscale del provvedimento monitorio:

  • l’art. 1950 c.c., che riconosce al fideiussore che ha pagato il diritto di regresso contro il debitore principale, comprendente capitale, interessi e spese;
  • l’art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, secondo cui i decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti a imposta di registro anche se impugnati o impugnabili;
  • l’art. 8, comma 1, lettera b), della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, che prevede l’imposta proporzionale del 3% per gli atti dell’autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori;
  • la Nota II) al medesimo art. 8, che esclude l’imposta proporzionale solo per la parte in cui gli atti dispongono pagamenti di corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA;
  • l’art. 40 del d.P.R. n. 131/1986, che codifica il principio di alternatività IVA/registro, applicando l’imposta in misura fissa agli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti a IVA;
  • l’art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che colloca l’assunzione di fideiussioni nel campo IVA, in regime di esenzione.

Evoluzione giurisprudenziale

La risoluzione ricostruisce il contrasto giurisprudenziale sorto in materia. In passato alcuni ricorrenti sostenevano che, trattandosi di vicenda connessa a un rapporto di fideiussione qualificabile in ambito IVA, il decreto ingiuntivo dovesse essere tassato in misura fissa, valorizzando la natura accessoria della garanzia.

La Corte di Cassazione aveva già affermato in più occasioni, a partire dal 2015, l’applicabilità dell’art. 8, comma 1, lett. b), con imposta proporzionale. Successivamente, con ordinanze del 20 dicembre 2018 n. 33009/10/11, la Sezione V aveva rimesso la questione al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, a causa della difformità degli orientamenti, anche alla luce di una pronuncia isolata del 2018 (n. 19365).

Le Sezioni Unite, con le sentenze nn. 18520/21/22 del 10 luglio 2019, hanno però escluso la tesi della misura fissa e hanno enunciato il principio secondo cui il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante che abbia stipulato una polizza fideiussoria ed sia stato escusso dal creditore è soggetto all’imposta proporzionale sul valore della condanna, poiché il garante non fa valere corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA, ma esercita un’azione di rimborso di quanto versato.

Natura dell’azione di regresso del fideiussore

Il documento sottolinea che il diritto di regresso del fideiussore nasce dopo il pagamento al creditore ed è autonomo rispetto sia al rapporto principale sia al contratto di fideiussione. In questa prospettiva:

  • il fideiussore che chiede il decreto ingiuntivo non fa valere un credito da corrispettivo per una prestazione resa al debitore;
  • egli esercita un’azione di rivalsa o di rimborso delle somme già versate;
  • il diritto alla restituzione sorge originariamente per effetto del pagamento;
  • la natura accessoria della fideiussione ha rilievo civilistico, ma non impedisce in ambito tributario di considerare il singolo atto giudiziario come autonoma manifestazione di ricchezza.

La risoluzione evidenzia inoltre che la surrogazione di cui agli artt. 1201 e seguenti c.c. non è stata ritenuta applicabile dalle Sezioni Unite al caso in esame.

Conseguenze sul trattamento fiscale

Sulla base di tali principi, la risoluzione conclude che, ai fini dell’imposta di registro, rileva esclusivamente la circostanza che il decreto ingiuntivo contenga una condanna al pagamento di somme o valori. Di conseguenza:

  • il provvedimento monitorio ottenuto dal fideiussore nei confronti del debitore principale nell’ambito dell’azione di regresso è assoggettato a imposta proporzionale;
  • l’aliquota applicabile è pari al 3%, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera b), della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986;
  • non opera il principio di alternatività IVA/registro di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 131/1986, poiché l’azione di regresso non ha ad oggetto corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA.

Coordinamento con l’orientamento amministrativo

La risoluzione evidenzia che l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite è conforme alla posizione già assunta dall’Amministrazione finanziaria con la Risoluzione 22 febbraio 2017, n. 22/E.

Indicazioni operative per gli uffici

In chiusura, il documento dispone che, nella gestione delle istanze di mediazione e del contenzioso pendente in materia, gli uffici debbano tenere conto dei principi enunciati nella risoluzione, adeguando di conseguenza il proprio comportamento interpretativo e applicativo.

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